AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.139
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00139
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2000
in materia di: IC/IFD 98
presentato da:
__________ __________ - __________ e __________
__________ di __________,
__________ __________,
rappr. da: __________. __________. __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Con
decisione del 9 aprile 1999, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche
(UTPG) notificava all'Ufficio dei fallimenti di , in qualità di
amministratore del fallimento della __________ __________ in liquidazione, la
tassazione IC/IFD 1998. L'imposta
cantonale ammontava a fr. 3'370.40 e si componeva dell'imposta immobiliare di
fr. 2'460.40 (per i mappali n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD
di __________) e dell'imposta sul capitale di fr. 910. L'imposta federale
diretta era invece commisurata in fr. 78'404, avendo per oggetto l'utile di
liquidazione di fr. 922'400, realizzato con l'incanto degli immobili della
società fallita.
-
La
__________ __________, cessionaria delle pretese della massa fallimentare ex
art. 260 LEF, interponeva reclamo contro la suddetta decisione, da un lato lamentando
la tardività dell'insinuazione delle imposte cantonali e la loro mancata qualificazione
come spese di massa e, dall'altro, contestando il carattere di debito della
massa dell'imposta federale diretta.
L'UTPG
dichiarava il reclamo irricevibile e, subordinatamente, respinto, con decisione
del 6 luglio 2000. L'irricevibilità discendeva, a suo avviso, dal fatto che la
competenza a decidere se i debiti debbano essere considerati debiti della massa
sarebbe dell'amministrazione del fallimento. Il reclamo sarebbe stato comunque
da respingere, sempre secondo l'UTPG, essendo chiaro il carattere di debiti
della massa delle imposte contestate.
- Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la
__________ __________ postula l'annullamento della decisione su reclamo e lo
stralcio delle imposte federale e cantonale considerati dall'UTPG spese di
massa.
La
ricorrente contesta anzitutto che la competenza a stabilire se i crediti in
discussione vadano iscritti in graduatoria o se siano debiti di massa sia
dell'amministrazione del fallimento.
Quanto
alle singole imposte, chiede che sia dimostrato che la sola imposta cantonale
iscritta nello stato di riparto sia l'imposta immobiliare, nel qual caso
rinuncia a chiederne lo stralcio.
Per
l'IFD, invece, contesta, anzitutto, che essa sia garantita da un diritto di
pegno, e, in secondo luogo, che rientri fra i debiti della massa o fra le spese
di realizzazione del pegno. L'imposta sull'utile di liquidazione, infatti, non
deriverebbe dall'attività svolta dall'amministrazione del fallimento in vista
della liquidazione, ma sarebbe semmai la conseguenza dell'utile maturato prima
del fallimento, che scaturisce dalla liquidazione.
Nelle
proprie osservazioni del 19 settembre 2000, l'Amministrazione federale delle
contribuzioni propone di respingere il ricorso, pur riconoscendo che il reclamo
non avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile ma respinto nel merito.
La
Divisione delle contribuzioni è giunta ad analoghe conclusioni nelle
osservazioni del 25 settembre 2000.
- La prima censura ricorsuale è indirizzata contro il dispositivo
della decisione impugnata, con cui l'UTPG ha dichiarato il reclamo
"irricevibile, subordinatamente respinto".
Le
ragioni della dichiarazione di irricevibilità, contenute nella motivazione
della decisione vanno ricercate nella circostanza che, secondo l'autorità
resistente, essa non avrebbe la competenza di "ordinare le eventuali
modifiche delle pretese iscritte nello stato di riparto". Spetterebbe
invece all'amministrazione del fallimento la decisione se i crediti insinuati
nel fallimento si debbano considerare debiti della massa.
Di
diverso avviso la ricorrente, secondo la quale la competenza sarebbe del
giudice del merito, ossia al giudice del merito o, come nel caso in esame,
dell'autorità amministrativa.
4.1.
Secondo
l’art. 262 cpv. 1 LEF, nella versione in vigore dal 1995, al momento della
ripartizione della somma ricavata dalla realizzazione della massa, si prelevano
in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla
liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario. La
dottrina distingue fra vere e proprie spese della massa, cioè quei costi
che sono stati sostenuti direttamente per la dichiarazione e la liquidazione
del fallimento e per la formazione dell’inventario, e debiti della massa,
cioè quegli obblighi che sono stati assunti dalla massa nei confronti di terzi
e che sono contraddistinti dal fatto di avere origine in un fatto verificatosi
dopo l’apertura del fallimento (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [a
cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 e n. 10 all’art.
262 LEF, p. 2426 e p. 2428). I debiti fiscali rientrano nella
seconda categoria e più precisamente fra i debiti della massa che si fondano
sul diritto pubblico (Staehelin,
op. cit., n. 14 all’art. 262 LEF, p. 2429).
4.2.
Trattandosi
di stabilire se un debito fiscale deve essere considerato come debito della
massa o come debito ordinario, secondo la giurisprudenza non compete alle
autorità di vigilanza sull'esecuzione e sui fallimenti di prendere una simile
decisione, bensì all'autorità che ha la competenza a decidere il merito della
pretesa in causa. Quando la pretesa è di diritto pubblico, la competenza è
quindi dell'autorità e della giurisdizione amministrative (DTF 122 II
221 = StE 1996 B 99.2 n. 7 = ASA 65 p. 743 = RDAF 53/1997
p. 261; DTF 120 III 153 consid. 2a p. 155/156; DTF 111 Ia 86
consid. 2a p. 89 e giurisprudenza citata; Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 5a ed., Zurigo 1995, p. 459; Rigot, Le
recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite
pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 320, pp. 328-330).
4.3.
L'autorità
di tassazione non aveva quindi alcun motivo di rifiutarsi di entrare nel merito
della questione della natura del credito fiscale. Contrariamente a quanto
affermato nella decisione impugnata, una simile decisione non compete infatti
all'amministrazione del fallimento né all'autorità di vigilanza, bensì proprio
all'autorità fiscale.
Ciononostante,
non si giustifica l'annullamento della decisione impugnata ed il conseguente
rinvio degli atti all'UTPG, in considerazione del fatto che quest'ultimo è poi
comunque entrato nel merito della questione litigiosa.
4.4.
Altra
questione è quella di stabilire se i crediti d'imposta di cui si tratta
costituiscano spese di realizzazione o di amministrazione del pegno, secondo
l'art. 262 cpv. 2 LEF. Quest'ultima disposizione prevede che sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in
pegno si prelevano soltanto le spese d'inventario, di amministrazione e di
realizzazione del pegno. Ha una portata ben diversa da quella dell'art. 262
cpv. 1 LEF, per il fatto che, nel caso in cui, nell'ambito di un fallimento,
viene realizzato un oggetto costituito in pegno, il
ricavo della realizzazione deve essere messo a disposizione dei creditori
pignoratizi . Per poter precedere questi ultimi, un credito deve pertanto poter
essere qualificato "spesa
d'inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno".
4.5.
Ebbene, è
comprensibile che competa alla stessa autorità fiscale l'accertamento del
carattere di debito della massa di un credito d'imposta, poiché è l'autorità
fiscale ad accertare l'esistenza e la misura del debito d'imposta e,
nell'ambito di questo accertamento, appare giustificato che sia essa stessa a
stabilire altresì il momento della nascita del debito, che è appunto la
condizione da cui dipende la sua qualifica come debito della massa.
Se un
debito rientri poi fra le spese di realizzazione è però un problema diverso,
che presenta un carattere più strettamente esecutivo. In una decisione del 1996
(DTF 122 III 246), relativa al pagamento dell’imposta
sugli utili immobiliari nel caso della realizzazione in via di realizzazione
del pegno, il Tribunale federale ha precisato che, piuttosto che di un debito
della massa secondo l’art. 262 cpv. 1 LEF, si tratta di una spesa di
realizzazione del pegno ex art. 262 cpv. 2 LEF. La precedente
giurisprudenza del Tribunale federale negava invece che le imposte reali
costituissero costi di amministrazione o di realizzazione, per il fatto che,
diversamente da quanto accade se per esempio si tralasciano delle riparazioni,
il semplice mancato pagamento dell’imposta non reca alcun pregiudizio
all’oggetto. Inoltre, anche se il debitore è solvibile, l’ente pubblico può
esigere il pagamento del credito fiscale solo mediante il patrimonio generale
del debitore, ragione per cui non vi sarebbe ragione di mettere il credito
fiscale a carico dei creditori pignoratizi (DTF 62 III 128).
Ora, la
sentenza con cui il Tribunale federale ha stabilito il carattere di spesa di realizzazione
dell'imposta sugli utili immobiliari è stata pronunciata dalla Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti, nell'ambito di una procedura di reclamo ex
art. 19 LEF. Nello stesso senso ha deciso in altre circostanze (cfr. p. es. la
sentenza inedita del 21 marzo 2000 [n. 7B.35/2000 e 7B.36/2000] e, soprattutto,
la sentenza inedita del 2 ottobre 2000 [n. 7B.201/2000], dove la Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha chiaramente distinto la
questione della natura di debito della massa, per la quale ha riconosciuto che
la competenza non è dell'autorità di vigilanza sull'esecuzione, e la diversa
questione dell'applicazione dell'art. 262 cpv. 2 LEF).
4.6.
Alla luce
di queste considerazioni, si deve concludere che la decisione impugnata deve
essere confermata, nella misura in cui l'autorità fiscale si è rifiutata di
entrare nel merito della questione se i debiti fiscali costituiscano spese di
realizzazione. Tale problema è, d'altronde, già stato affrontato dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, nella sentenza del 10
gennaio 2000, passata in giudicato (cfr. in particolare il consid. 5).
- Venendo
al merito della questione, si deve dunque stabilire se le imposte in discussione
siano effettivamente debiti della massa, come sostiene l'autorità fiscale nella
decisione impugnata, oppure debiti ordinari.
5.1.
Come già
accennato, secondo il Tribunale federale, oltre alle spese di fallimento in
senso stretto, i debiti della massa comprendono gli obblighi contrattuali
conclusi o ripresi dalla massa stessa ed anche le obbligazioni di diritto
pubblico la cui origine si trova in un fatto realizzato dopo l'apertura del
fallimento. Questa regola vale anche per i crediti d'imposta, specialmente
dell'imposta sugli utili immobiliari e delle imposte sui trasferimenti, quando
la vendita dell'immobile si è verificata dopo la dichiarazione di fallimento (DTF
122 II 221 consid. 3 p. 223; 120 III consid. 2b p. 156; 111 Ia 86 consid. 2c p.
89).
5.2.
Determinante,
ai fini della definizione della natura del credito fiscale, è pertanto il
momento in cui esso nasce.
Ebbene,
l'imposta nasce nel momento stesso in cui ne sono adempiuti i presupposti
soggettivi ed oggettivi: l'imposta sul reddito, per esempio, è un'imposta
periodica, cioè si preleva, finché dura l'assoggettamento fiscale soggettivo,
ad intervalli regolari, ed il periodo fiscale è rappresentato dal lasso di
tempo per il quale l'imposta è dovuta; se pertanto i presupposti vengono meno
durante il periodo fiscale, è dovuta solo una parte dell'imposta (pro rata
temporis). Diversamente, l'imposta sugli utili immobiliari nasce, secondo
la legge, nel momento in cui è trasferita la proprietà immobiliare, cioè al
momento dell'iscrizione a Registro fondiario oppure al momento in cui il
contratto non soggetto ad iscrizione viene stipulato (Pedroli, L’ipoteca
legale per crediti d’imposta, in: Borghi/Bernasconi [a cura di], La
riforma della Legge tributaria, p. 86 e in RDAT I/1995 p. 529 ss.).
5.3.
Non pone
particolari problemi l'imposta immobiliare cantonale, che la stessa ricorrente
ammette essere debito della massa, pur lamentando l'imprecisione della decisione
a tale proposito.
È infatti
chiaro che l'imposta immobiliare per il 1998 è nata dopo l'apertura del fallimento,
che risale al 1990.
Quanto
all'importo, non presenta maggiori difficoltà di accertamento: si tratta semplicemente
di applicare l'aliquota del 2‰ al valore di stima degli immobili (nella fattispecie,
fr. 1'230'195).
5.4.
Venendo
all'imposta federale diretta, la natura di debito della massa dell'imposta
sull'utile di liquidazione è già stata riconosciuta dal Tribunale federale.
5.4.1.
L'Alta
Corte ha ricordato che il momento della nascita del credito dipende dalle caratteristiche
dell'oggetto dell'imposta. In materia di imposta sugli utili in capitale, il
fatto generatore è la realizzazione di un utile. La decisione di tassazione si
limita a controllare quale sia l'ammontare del credito fiscale e costituisce di
solito una condizione dell'esecuzione forzata (DTF 122 II 221 consid. 4a
p. 224).
5.4.2.
L'imposta
annua intera, prevista dall'art. 53 cpv. 2 DIFD in vigore fino al 31 dicembre
1994, che deve essere pagata, in aggiunta all'imposta ordinaria, in particolar
modo dalle società anonime entrate in liquidazione, colpisce l'utile di
liquidazione nel senso stretto del termine, cioè l'insieme degli utili in
capitale e degli incrementi di valore contabilizzati ottenuti durante la
procedura di liquidazione, nonché gli altri utili in capitale e incrementi di
valore conseguiti durante i periodi di computo e di tassazione (DTF 122
II 221 consid. 4b p. 224, con riferimento a Känzig, Die direkte Bundessteuer, 2a parte, 2a ed.,
Basilea 1992, n. 17 /18, p. 612/613, ad art. 53). Ciò che si deve intendere per
utile in capitale e incremento di valore discende dall'art. 21 cpv. 1 lettere d
e f DIFD (Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2a ed.,
Zurigo 1985, n. 5 , p. 338, ad art. 53). Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. d
DIFD, sono imponibili gli utili in capitale ottenuti con l'alienazione o la
realizzazione di beni, come gli utili su immobili, la plusvalenza proveniente
dall'alienazione di titoli, gli utili di liquidazione in caso di cessazione o
di alienazione di un'azienda, ecc. Si è in presenza di un'alienazione quando il
contribuente trasferisce a un terzo, in cambio di una controprestazione, una
parte o l'insieme della sua sostanza commerciale. Sono in particolare
considerati alienazioni la vendita, l'appalto, l'espropriazione, l'ottenimento
di una indennità assicurativa destinata alla sostituzione di un bene distrutto,
l'esecuzione forzata. L'utile è conseguito nel momento in cui l'alienante
fornisce la prestazione promessa contrattualmente e ottiene in tal modo un
diritto fermo alla controprestazione dell'acquirente (DTF 122 II 221
consid. 4b p. 225, con riferimento, in particolare, a: Känzig, op.cit.,
1a parte, 2a ed., Basilea 1982, n. 164, p. 383, e 167, p. 386, ad art. 21).
5.4.3.
In
considerazione di questi elementi, il Tribunale federale ha concluso che il
credito fiscale dell'imposta annua intera nasce in una sola o in più volte, a
seconda che i fatti che la generano diano luogo ad un solo o a più utili in
capitale (o incrementi di valore). Essendo addizionati, per il suo calcolo,
tutti gli utili in capitale e gli incrementi di valore realizzati durante i
periodi di computo e di tassazione, il credito d'imposta può fondarsi su fatti
generatori anteriori o, al contrario, posteriori alla dichiarazione di
fallimento di una società. I fattori personali di cui l'imposta annua tiene
conto, come le perdite dei periodi precedenti non hanno alcuna influenza sulla
realizzazione dei fatti generatori della stessa e non potrebbero influire sulla
sua qualifica ai fini dell'esecuzione forzata. In particolare, un'imposta non
potrebbe costituire debito della massa se ha carattere reale, come l'imposta
sugli utili immobiliari, e costituire un debito della società fallita quando
gli utili in capitale sono colpiti da un'imposta personale, come l'imposta
federale diretta o l'imposta di liquidazione del diritto vodese. Per la
qualificazione dell'imposta, ci si deve fondare solo sul momento in cui sono
realizzati i fatti generatori, poiché solo essi permettono di determinare se
l'obbligo fiscale risulta da misure prese nel quadro dell'attività
dell'amministrazione della società fallita, svolta in vista della liquidazione
della massa, e necessariamente posteriori all'apertura del fallimento, oppure
se si tratta di debiti nati in precedenza, in relazione con l'attività della società
fallita e che entrano nella massa passiva (DTF 122 II 221 consid. 4b p.
224, con riferimento a Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit
de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 306).
5.4.4.
La
giurisprudenza appena illustrata, sviluppata dal Tribunale federale vigente il
Decreto sull'imposta federale diretta (DIFD), può senz'altro essere applicata
anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge sull'imposta federale diretta
(LIFD). Infatti, l'imposizione degli utili di liquidazione sottostà alle stesse
modalità, in virtù del combinato disposto degli articoli 18 cpv. 2 LIFD ("Fanno
parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale
conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di
elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella
sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è
equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti gli
elementi patrimoniali che servono interamente o in modo preponderante all'attività
lucrativa indipendente") e 47 cpv. 1 LIFD ("Alla fine dell'assoggettamento
o in caso di tassazione intermedia, gli utili in capitale secondo l'articolo 18
capoverso 2, le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodiche,
i proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe, le indennità per cessazione
o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un diritto, che
non sono ancora stati imposti come reddito o che non lo sono ancora stati per
un intero periodo fiscale, sottostanno complessivamente, per l'anno fiscale in
cui sono stati conseguiti, a un'imposta annua intera calcolata secondo
l'aliquota corrispondente a questi soli proventi").
5.4.5.
Venendo
all'esame della fattispecie, l'imposta in discussione è quella che ha per
oggetto l'utile di liquidazione realizzato con l'alienazione degli immobili
appartenenti alla società in fallimento. Nessuno può seriamente mettere in
dubbio che le vendite – che, significativamente, sono avvenute nella forma
dell'incanto prevista dalla legge sull'esecuzione e il fallimento – siano state
effettuate dopo l'apertura del fallimento stesso e che quindi in tale momento
sia nato pure il debito fiscale dell'imposta federale diretta.
5.4.6.
A tali
considerazioni, la ricorrente oppone le tesi contenute in uno studio dottrinale
sull'argomento, di cui si è peraltro servito anche il Tribunale federale nella
sentenza già ripetutamente menzionata.
L'autore
di questo studio ritiene che non basti il presupposto temporale – che cioè il
debito d'imposta sorga dopo l'apertura del fallimento – a giustificare il
carattere di debito della massa, ma che si debbano prendere in considerazione
anche lo scopo e l'oggetto dell'imposta. E, con riferimento all'imposta sugli
utili di liquidazione, osserva che, pur essendo percepita in occasione di un
fallimento, il suo scopo e il suo oggetto non presentano alcun nesso con
l'attività dell'amministrazione del fallimento nel quadro della liquidazione
del fallimento, per il fatto che l'imposizione si riferisce ad elementi di
reddito acquisiti precedentemente alla dichiarazione di fallimento (Rigot,
op. cit., n. 309 p. 321).
5.4.7.
Il
Tribunale federale ha dato una risposta chiara anche a quest'ultima censura.
Ha
infatti osservato che la concezione di __________, fondata sulla circostanza
che l'imposta sugli utili di liquidazione colpisce elementi acquisiti prima
della dichiarazione di fallimento (riserve occulte accumulate) e senza
relazione con l'attività dell'amministrazione del fallimento, trascura il fatto
che la mera formazione delle riserve occulte non dà luogo ad alcuna conseguenza
fiscale. Fintantoché esse non sono realizzate, in particolar modo con un atto
di alienazione, esse non sono imponibili. Né si potrebbe assimilare l'apertura
del fallimento stessa ad un atto di realizzazione, poiché anche se il fallito
perde la libera disposizione del suo patrimonio, egli ne resta nondimeno
proprietario (DTF 122 II 221 consid. 5b p. 226, con riferimento a Blumenstein/Locher,
op. cit., p. 458 /459). Inoltre, a tale momento, nessun bene viene trasferito a
un terzo in cambio di una controprestazione. D'altronde, non si può assimilare
la dichiarazione di fallimento a un'altra forma di realizzazione, come il trasferimento
di tutti o di parte dei beni commerciali nella sostanza privata del contribuente,
tanto più che le società non hanno un simile patrimonio. Infine, basterebbe
pensare alle difficoltà che deriverebbero da una imposizione delle riserve
occulte ad un tale momento, se non seguisse poi una alienazione, per esempio
nel caso della moratoria concordataria o della revoca del fallimento (DTF
122 II 221 consid. 5b p. 227).
5.4.8.
Sempre
con riferimento allo stesso problema, e con particolare riguardo alla lamentata
disparità di trattamento a favore del fisco, che discenderebbe dalla qualifica
del debito fiscale come debito della massa, il Tribunale federale propone poi
un'ulteriore argomentazione.
L'Alta
Corte obietta che il fisco non è per niente favorito nei confronti degli altri
creditori, per il fatto di poter ottenere che l'imposta sugli utili di
liquidazione sia qualificata come debito della massa. Infatti, se davvero il
debito fiscale si considerasse nato prima dell'apertura del fallimento, per
esempio al momento della costituzione delle riserve occulte, niente
giustificherebbe che la sua riscossione fosse ritardata fino al momento in cui
la società è divenuta insolvibile. Al contrario, stando così le cose, il fisco
avrebbe verosimilmente potuto percepire, in tutto o in parte, l'imposta dovuta
in un momento in cui le possibilità finanziarie della società erano ancora intatte,
sicché si troverebbe comunque in una situazione probabilmente più vantaggiosa,
ma del tutto diversa da quella dei creditori i cui debiti sono nati ma non
ancora scaduti prima della dichiarazione di fallimento (DTF 122 II 221
consid. 5c p. 227).
5.4.9.
Alle
esaurienti argomentazioni proposte dal Tribunale federale se ne può aggiungere
una ulteriore.
Ammettere,
come sembra suggerire la ricorrente, che la nascita dell'imposta sulle riserve
occulte coincida con il momento stesso in cui esse sono formate significherebbe
mettere in discussione il principio, proprio del diritto fiscale svizzero, per
cui il bilancio fiscale dipende da quello commerciale ("Massgeblichkeitsprinzip"; cfr. p.
es. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 239; Reich, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2a, nn. 19-21 all'art. 18 LIFD, p. 161; Brülisauer/Kuhn,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 11 all'art. 58 LIFD, p. 645).
Infatti, la legge in vigore ammette la correzione degli ammortamenti solo
quando essi non appaiono commercialmente giustificati (art. 28 cpv. 1 LIFD; Reich/Züger,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 36 all'art. 28 LIFD,
p. 337). Se si seguisse la tesi ricorsuale si dovrebbe invece stabilire che
l'autorità fiscale sia tenuta ad esaminare, per ogni esercizio, la fondatezza
degli ammortamenti effettuati dall'impresa contribuente e a procedere alla
ripresa di quelli non giustificati. Ciò comporterebbe non solo un lavoro
ingente ed anche difficilmente praticabile, per l'autorità di tassazione, ma finirebbe
anche per provocare la scomparsa degli ammortamenti dal bilancio fiscale,
almeno con riferimento a beni che, come gli immobili, sono soggetti ad
incrementi di valore per effetto del semplice trascorrere del tempo
(congiuntura, misure pianificatorie, svalutazione monetaria ecc.).
È dubbio,
del resto, che un'imposizione fondata non sulla realizzazione bensì sulla
semplice maturazione incontrerebbe il favore degli imprenditori, che si
troverebbero a pagare dei tributi su plusvalenze che potrebbero anche non
essere mai realizzate.
5.5.
Deve
pertanto essere ammesso che anche l'imposta federale diretta del 1998 rientra
fra i debiti della massa.
-
Come
detto, la Camera di diritto tributario non entra nel merito delle successive
censure della ricorrente, che hanno per oggetto il carattere di spesa di
realizzazione delle imposte in discussione. La competenza è infatti
dell'amministrazione del fallimento e, su reclamo, della Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale di appello, la quale ha già
affrontato la questione con sentenza del 10 gennaio 2000.
-
Il ricorso è pertanto respinto, nel senso che è confermata la decisione
impugnata, nella misura in cui l'UTPG si è rifiutato di entrare nel merito
della contestazione relativa al carattere di spesa di realizzazione. È pure
sostanzialmente respinto con riferimento alla questione del carattere di debito
della massa, sebbene l'autorità di tassazione abbia, a tale proposito,
dichiarato il reclamo "irricevibile, subordinatamente respinto", invece
di dichiararlo semplicemente respinto.
Visto
l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
della ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 2'000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 2'080.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster