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Numero d'incarto:
80.2000.138
Data decisione, Autorità:
19.09.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00138
Lugano
19 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 agosto 2000
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
L' 11
maggio 2000 l'Ufficio di tassazione infliggeva a __________ __________ una
multa disciplinare di fr. 75.-, poiché non aveva presentato, nonostante un
richiamo per lettera semplice e la diffida per lettera raccomandata del 13
aprile 2000, la dichiarazione d'imposta personale quale contribuente limitatamente
imponibile nel Cantone Ticino.
1.2.
Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 maggio 2000,
che veniva respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione del 30 giugno
2000, argomentando che il contribuente era senz'altro in grado di compilare per
tempo la dichiarazione d'imposta del Canton Ticino indicando la sostanza posseduta
in Ticino al 1° gennaio 1999 e il reddito immobiliare degli anni 1997 e 1998 e
producendo più tardi la dichiarazione che avrebbe spedito al Cantone di
domicilio.
- 2.1.
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________,
argomentando d'aver dovuto chiedere per ragioni assolutamente irrevocabili e importanti
una proroga al Canton Svitto e di aver presentato la dichiarazione d'imposta già
il 20 maggio 2000. Ribadisce che la presentazione di una dichiarazione con dati
completi è indispensabile per evitare di esporre cifre fittizie e inventate.
2.2.
L'Ufficio
di tassazione chiede invece la reiezione del ricorso, confermando quanto già
esposto nella motivazione della decisione su reclamo.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza;
-
4.1.
Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza
un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa
in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione
d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni,
informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o
terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al
massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257
LT e 174 LIFD).
4.2.
Perché
l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in
una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve
rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le
norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
4.3.
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza
del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n.
9).
4.4.
Secondo
l'art. 242 cpv. 3 LT, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e contro la
diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla
Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e
227.
La tassa
di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente,
al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza
procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento
passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la
dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera
raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p.
126).
La tassa
di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una
sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali.
- Su richiesta del ricorrente, l'Ufficio di tassazione ha gli ha concesso
due proroghe per la presentazione della dichiarazione d'imposta IC 1999-2000,
la seconda con scadenza alla fine di febbraio del 2000.
Il
termine assegnatogli è scaduto infruttuoso, così come è scaduta infruttuosa
anche la successiva diffida, inviata per lettera raccomandata il 13 aprile
2000.
Il
ricorrente, se non voleva incorrere nei rigori di una multa disciplinare, non
aveva altro che da chiedere un'ulteriore proroga, esponendo i motivi della sua
richiesta.
Se non
avesse ritenuto opportuno procedere in tale senso, nulla gli avrebbe impedito
di presentare la dichiarazione d'imposta indicando i redditi e la sostanza
limitatamente in Ticino, vale a dire il reddito della sostanza (valore locativo
del proprio appartamento) e l'ammontare della sostanza immobiliare in Ticino
(valore ufficiale di stima della propria abitazione), in quanto noti e non
necessitanti di particolare accertamento. Quanto alle ulteriori posizioni
(eventuale deduzione dei costi di manutenzione effettivi al posto della
deduzione forfetaria; interessi passivi; elementi di reddito e di sostanza nel
Cantone di domicilio e in eventuali altri Cantoni), il ricorrente avrebbe
facilmente potuto rinviare alla dichiarazione d'imposta del proprio Cantone di
domicilio, che si sarebbe riservato di produrre in copia non appena fosse stata
consegnata all'autorità fiscale di quel Cantone.
A giusta
ragione l'Ufficio di tassazione ha quindi inflitto una multa disciplinare al contribuente,
che appare adeguata nell'importo. Pure giustificato appare il prelievo delle
relative tasse di diffida, che, per quanto si è visto, è una mera tassa di
cancelleria.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT,
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico de ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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