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Numero d'incarto:
80.2000.131
Data decisione, Autorità:
10.08.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00131
Lugano
10 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2000
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, in
data 25 agosto 1999, i coniugi __________ e __________ __________ alienavano ai
coniugi __________ e __________ __________ la PPP n. __________ RFD di
__________, al prezzo di fr. 240'000;
-
che, non
avendo gli alienanti inoltrato il formulario per la dichiarazione per l'imposta
sugli utili immobiliari, con decisione del 27 marzo 2000 l'Ufficio di
tassazione di __________ notificava loro la tassazione d'ufficio dell'imposta
in questione, commisurando l'utile imponibile in fr. 43'349 e l'imposta in fr.
4'334.90;
-
che, il
20 aprile 2000, i contribuenti impugnavano la decisione in questione, facendo
valere un valore di investimento di fr. 295'632, superiore cioè al valore di
alienazione;
-
che, con
decisione del 26 giugno 2000, l'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il
reclamo, riducendo l'imponibile a fr. 31'896 e l'imposta a fr. 2'232.70;
-
che,
nella motivazione allegata alla decisione su reclamo, l'autorità fiscale
spiegava di avere suddiviso il calcolo dell'utile in tre parti, in
considerazione delle modalità di acquisto dell'immobile, avvenuto in fasi
successive ed in comproprietà fra marito e moglie;
-
che,
quanto alle spese di miglioria, precisava di avere ammesso in deduzione solo
quelle sostenute nei primi cinque anni dall'acquisto;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________
ribadiscono di avere conseguito una perdita, avendo acquistato l'appartamento
per fr. 289'195;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che lo
Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è
rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di
immobili o di parti di esso (art. 123 LT);
-
che il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito: non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata;
-
che, per
il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59);
-
che
l'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e
il valore di investimento e che quest'ultimo si compone a sua volta del valore
di acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT);
-
che,
tuttavia, se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti
anni, può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del
trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data
(art. 129 cpv. 2 LT);
-
che,
nella fattispecie, il calcolo dell'utile imponibile è complicato dal fatto che
gli alienanti dell'appartamento sono due e che uno di essi ha comperato
l'oggetto di cui si tratta in due momenti successivi:
• __________
__________ aveva infatti acquistato l'intero condominio di __________ nel 1985,
in comproprietà (un terzo ciascuno) con i signori __________ e __________, al
prezzo di fr. 2'150'000;
• nel
1988, __________ e __________ avevano venduto i loro due terzi dei millesimi
non ancora rivenduti (870 ‰) ai coniugi __________, i quali erano divenuti
proprietari nella misura di un mezzo ciascuno;
-
che la
prima conseguenza di ciò è che l'Ufficio di tassazione non avrebbe dovuto
emettere un'unica tassazione, nei confronti dei coniugi alienanti, bensì due
distinte tassazioni, essendo i coniugi imposti separatamente per gli utili
immobiliari da loro conseguiti (art. 127 cpv. 2 LT) ed essendo del resto ben
diversi utile imponibile e aliquota applicabile nei due casi;
-
che,
venendo alla tassazione che si riferisce alla moglie, __________ __________,
essa ha per oggetto la vendita della quota di un mezzo (precisamente, dei 3/6)
della PPP n. __________, acquistata il 28 settembre 1988 per fr. 96'399;
-
che il
prezzo di acquisto deve infatti essere ricavato dal prezzo complessivo pagato
dai coniugi __________ nel 1988, per l'acquisto di 870 millesimi del
condominio, con la conseguenza che la cifra indicata nella decisione impugnata
(fr. 144'598) risulta errata;
-
che la
modifica in questione non comporta comunque alcuna differenza nel calcolo
dell'imponibile relativo alla signora __________:
valore
di alienazione 120'000
valore
d'investimento deducibile:
valore di
acquisto - 96'399
costi di
costruzione e di miglioria - 15'749
costi di
acquisto e di vendita - 34'754
provvigioni
versate - 5'268
utile
imponibile totale - 32'170
-
che il
calcolo dell'utile relativo alla quota di un mezzo venduta da __________
__________ deve invece essere suddiviso in due parti, in considerazione del
fatto che egli ne ha acquistato solo 1/6 nel 1988, essendo già proprietario di
1/3 dal 1985;
-
che ciò
implica che il valore di alienazione debba essere suddiviso in tale proporzione:
1/3 di 240'000 (dunque, fr. 80'000 e non 100'000, come indicato nella decisione
impugnata), per la quota acquistata nel 1985, e 1/6 di 240'000 (dunque, fr.
40'000 e non fr. 20'000), per la quota acquistata nel 1988;
-
che
neppure questa modifica si riflette tuttavia sul calcolo dell'utile relativo
alla quota acquistata nel 1988 dal signor __________:
valore
di alienazione 40'000
valore
d'investimento deducibile:
valore di
acquisto - 32'132
costi di
costruzione e di miglioria - 5'250
costi di
acquisto e di vendita - 11'584
provvigioni
versate - 1'755
utile
imponibile totale - 10'721
- che,
quanto alla quota di un terzo acquistata da __________ __________ nel 1985,
l'utile dovrebbe invece ridursi in misura significativa, per effetto della
riduzione del valore di alienazione da fr. 100'000 a fr. 80'000: solo per
questa ragione, l'utile scenderebbe infatti da fr. 31'896 (valore indicato
nella decisione impugnata) a fr. 11'896:
valore
di alienazione 80'000
valore
d'investimento deducibile:
valore di
acquisto - 53'033
costi di
costruzione e di miglioria - 10'499
costi di
acquisto e di vendita - 1'060
provvigioni
versate - 3'512
utile
imponibile totale 11'896
-
che resta
peraltro un ulteriore dubbio, in merito al calcolo dell'utile che si riferisce
a questa quota di 1/3: l'Ufficio di tassazione ha trasmesso a questa Camera la
documentazione relativa a spese di costruzione e di miglioria sostenute prima
del 1988 e non considerate nel calcolo dell'utile immobiliare relativo alla
quota acquistata nel 1985;
-
che,
dalla documentazione in questione risulta che il costo complessivo dell'investimento,
riconosciuto a suo tempo dall'autorità di tassazione competente in materia di
IMVI, per la costruzione del condominio, ammonta a fr. 3'800'000;
-
che,
anche volendo ammettere che il valore di investimento della cessione del 1985
da __________ a __________ /__________ /__________ ammontasse all'intero prezzo
di vendita di fr. 2'150'000, risulterebbe un valore di investimento successivo
di fr. 1'650'000 (3'800'000 - 2'150'000), da considerare nelle successive
vendite;
-
che non
vale comunque la pena di addentrarsi in calcoli precisi, per il fatto che l'aggiunta
di queste spese al valore di investimento della quota in discussione comporta
senz'altro un azzeramento dell'imponibile, diventando il valore di investimento
nettamente superiore al valore di alienazione;
-
che il
ricorso deve di conseguenza essere integralmente accolto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 giugno 2000 è riformata nel senso
che l'utile imponibile e l'imposta sono ridotti a zero.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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