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Numero d'incarto:
80.2000.124
Data decisione, Autorità:
30.08.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00124
Lugano
30 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
decisione del 29 maggio 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava
ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999/2000,
nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 55'500 per l'IC ed in fr.
58'700 per l'IFD;
-
che i
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 13 giugno 2000,
lamentando la mancata concessione dell'imposizione attenuata della rendita
versata a __________ __________ dalla __________;
-
che, con
decisione su reclamo del 26 giugno 2000, l'Ufficio di tassazione accoglieva in
parte il reclamo, ammettendo una deduzione del 10% per l'IC e del 20% per l'IFD
dalla sola pensione delle __________ e non anche dalla rendita della
__________;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
chiede nuovamente che gli sia concessa la deduzione di fr. 2'000 dalla rendita
__________, facendo presente l'entità delle spese sostenute negli ultimi anni a
causa della salute;
-
che, per
gli articoli 22 cpv. 1 LIFD e 21 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi
dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di
previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale
vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti,
premi e contributi;
-
che,
tuttavia, per l'art. 204 cpv. 1 LIFD, le rendite e le liquidazioni in capitale
provenienti dalla previdenza professionale, decorrenti o esigibili prima del 1°
gennaio 1987 ovvero decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 2002 e fondate
su un rapporto previdenziale già esistente il 31 dicembre 1986 sono imponibili
come segue:
a. per
i tre quinti, se le prestazioni (come conferimenti, contributi, premi) su cui
poggia la pretesa del contribuente sono state fornite esclusivamente dal
contribuente;
b. per
i quattro quinti, se le prestazioni su cui poggia la pretesa del contribuente
sono state fornite solo in parte dal contribuente, ma almeno in ragione del 20
per cento;
c. interamente,
negli altri casi;
-
che,
in materia di imposta cantonale, si applica invece l'art. 304 LT, secondo cui,
in deroga all’articolo 21 capoverso 1, e fino al 31 dicembre 2000, i proventi
da istituzioni di previdenza professionale sono imponibli nella misura del 90
per cento con un massimo di deduzione di 2’000.- franchi non indicizzabile in
base all’ articolo 39;
-
che al
ricorrente va ricordata la ratio dell’introduzione, da parte del
legislatore, delle disposizioni transitorie in questione;
-
che la
legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPP, RS 831.40), entrata in vigore il 1° gennaio 1985, contiene
anche delle disposizioni che concernono gli aspetti fiscali della previdenza
professionale: si tratta di norme di armonizzazione fiscale, per il fatto che
contengono principi vincolanti per i legislatori cantonali e mirano in tal modo
ad una unificazione del diritto delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni
(DTF 116 Ia 270 consid. 3d);
-
che la
LPP prevede, da un lato, la deduzione dei contributi versati dai datori di
lavoro, dai salariati e dagli indipendenti agli istituti di previdenza (art. 81
LPP), e, dall’altro, stabilisce il principio dell’imposizione delle prestazioni
degli istituti di previdenza (art. 83 LPP);
-
che,
secondo l’art. 98 cpv. 4 LPP, tuttavia, la disposizione sulla piena
imponibilità delle prestazioni secondo l’art. 83 LPP non si applica alle
rendite e alle liquidazioni in capitale di istituti di previdenza o di altre
forme previdenziali che:
a) decorrono
o divengono esigibili prima del 1° gennaio 1987 o
b) decorrono
o divengono esigibili entro il 31 dicembre 2001 e poggiano su un rapporto di
previdenza già esistente al 31 dicembre 1986;
-
che
l’art. 98 cpv. 4 LPP consente al legislatore di non assoggettare pienamente
all’imposta sul reddito prestazioni che divengono esigibili prima del 1°
gennaio 2002 e si fondano su un rapporto di previdenza già esistente al 31
dicembre 1987;
-
che il
combinato disposto degli art. 98 cpv. 3 e 4 e 83 LPP deve essere interpretato
nel senso che le prestazioni della previdenza professionale sono imponibili
pienamente, mentre disposizioni cantonali più vantaggiose per l’assicurato, in
merito ad una solo parziale imposizione, possono essere applicate ancora solo
se le prestazioni decorrono o divengono esigibili prima del 1° gennaio 1987
(lett. a) o decorrono o divengono esigibili entro il 31 dicembre 2001 e
poggiano su un rapporto di previdenza già esistente al 31 dicembre 1987 (lett. b);
-
che, se
ciò accade solo il 1° gennaio 2002 o più tardi, le prestazioni devono essere
completamente imposte quali redditi, anche se i contributi versati dagli
assicurati per il loro finanziamento prima del 1987 non avevano potuto essere
dedotti dal reddito del tutto o parzialmente;
-
che
quanto sin qui considerato si applica esclusivamente alle rendite della
previdenza professionale, proprio in considerazione delle modalità di
finanziamento della stessa e del trattamento fiscale dei contributi versati;
-
che
il caso della rendita dell'assicurazione infortuni obbligatoria (SUVA) è
evidentemente diverso: il datore di lavoro si assume infatti i premi
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le
malattie professionali (art. 91 cpv. 1 LAINF);
-
che,
di conseguenza, i premi che il datore di lavoro paga per assicurare i propri
dipendenti contro gli infortuni rappresentano per lui costi di carattere
aziendale, che ne riducono l'utile (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen - Überblick über die
steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna 1992, p. 144);
-
che
è quindi chiaro che le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni professionali sottostanno all'imposizione integrale, non potendosi
introdurre la distinzione che si è visto esistere in materia di previdenza
professionale, a dipendenza delle modalità di finanziamento (v. anche RF
1992 p. 509);
-
che
infatti le prestazioni della __________ sono imponibili in qualità di
"provento sostitutivo di provento da attività lucrativa" secondo gli
articoli 23 lett. a LIFD e 22 lett. a LT;
-
che
il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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