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Numero d'incarto:
80.2000.109
Data decisione, Autorità:
19.07.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00109
Lugano
19 luglio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 giugno 2000
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________
rappr. da: __________ __________ - __________
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1922, coniugato, domiciliato a __________, è proprietario
di sostanza immobiliare nel Comune di __________ ed è quindi contribuente
limitatamente imponibile nel Cantone Ticino.
Nella
notifica della tassazione IC/IFD 1997-98 del 14 aprile 1998 l’Ufficio di tassazione
di __________ gli esponeva un reddito della sostanza (valore locativo per l’uso
personale del proprio immobile) di fr. 23'300.- di media annua, da cui deduceva
interessi passivi per fr. 5'334.- e spese di manutenzione per fr. 5'825.- (deduzione
forfetaria del 25% del valore locativo).
- Assistito da __________ __________
- __________ __________ __________, __________
__________ presentava reclamo in tempo utile, lamentando che l’autorità
fiscale non aveva preso posizione sulla dichiarazione fiscale del cantone di
domicilio e il relativo riparto prodotti con la dichiarazione fiscale ticinese,
con la conseguenza di non poter prendere posizione in assenza di qualsiasi
spiegazione delle divergenze.
Con
decisione del 19 giugno 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva sostanzialmente
il reclamo: la deduzione per interessi passivi veniva rettificata in fr.
5'164.-; veniva inoltre concessa una deduzione di fr. 71.- per premi
assicurativi e di fr. 49.- per liberalità. Dalla motivazione della decisione su
reclamo si rileva che non rientrano tra le spese di manutenzione le spese per
l’acqua potabile e per l’elettricità, come pure le imposte cantonali.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il ricorrente, sempre assistito da __________
__________ - __________ __________ __________, contesta la decisione su reclamo,
asserendo sostanzialmente che le spese di manutenzione superano, secondo la
documentazione prodotta, il valore locativo.
-
Il
presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella
composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
5.1.
Adìta dal
contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT) e la
decisione deve essere motivata (art.208 cpv. 2; cfr. anche Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
5.2.
Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:
pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto
impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, é corretto (STF
del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia
17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
L’art. 8
nuova Cost. fed., così come l’art. 4 vecchia Cost. fed. impongono alle autorità
amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei
considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti.
5.3.
Una
motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona,
almeno brevemente, i motivi che la hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di
rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità
d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987
in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia
242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P.
Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991,
p. 284; Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona
1988, p. 89).
Per far
ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli
argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su
quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF
105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in
re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30
luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992,
p. 249).
La
motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di
motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la
decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249).
- Nella
fattispecie, il contribuente non ha compilato, come sarebbe stato tenuto a
fare, la dichiarazione di imposta, ma ha comunque allegato alla stessa la
dichiarazione d’imposta 1997 del Canton Zurigo con i relativi allegati, le
notifiche di tassazione del Cantone di domicilio per gli anni 1995 e 1996 e i
progetti di tassazione per il 1996 e il 1997 con annessi i riparti intercantonali.
In sede
di reclamo poi, su richiesta dell’Ufficio di tassazione di Locarno, produceva
per ognuno dei due anni di computo la distinta dettagliata delle spese di
manutenzione dell’immobile di Brissago con le relative pezze giustificative.
Orbene,
non appena si consideri l’ampia documentazione prodotta dal ricorrente, ben ci
si avvede come la decisione su reclamo si limiti a evocare succintamente alcuni
principi che disciplinano la deduzione delle spese manutenzione, senza minimamente
preoccuparsi di prendere posizione nella motivazione sulle singole spese
documentate (si vedano le distinte degli Unterhaltskosten, prodotte dal
ricorrente) e ad asserire genericamente che spese come quelle per l’acqua
potabile, per l’elettricità e per le imposte non sono deducibili.
Vero è
che l’Ufficio di tassazione ha passato in rassegna fattura per fattura le distinte
presentate dal contribuente e ha stralciato dalla lista delle spese di
manutenzione quelle che, a suo avviso, tali non sono, senza tuttavia rendere
conto, quanto meno riassuntivamente, di questo esame particolareggiato nella
motivazione della decisione impugnata.
In simili
condizioni al ricorrente è di fatto preclusa la possibilità di conoscere le singole
posizioni stralciate dall’Ufficio di tassazione e di prendere posizione sulle
motivazioni addotte dall’autorità fiscale. Il ricorso alla Camera di diritto
tributario non poteva quindi che presentarsi come una semplice dichiarazione di
disaccordo con l’operato dell’autorità fiscale e rinviare alla documentazione
prodotta in sede di reclamo.
Di fronte
a un ricorso, praticamente privo di motivazione, contro una decisione a sua
volta non motivata, la Camera di diritto tributario non può che annullare la
decisione e rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché motivi
partitamente la propria decisione, indicando le spese che non sono state
considerate di manutenzione e per quali motivi.
Diversamente,
si finirebbe per trasferire a questa Camera il compito di esaminare per la
prima volta nel dettaglio le singole spese fatte valere dal ricorrente, con la
conseguenza che verrebbe a svolgere di fatto i compiti non di un’autorità di
ricorso bensì quelli che l’autorità di tassazione ha assolto in modo carente,
privando di fatto il contribuente di un grado di giurisdizione.
In altre
parole, la motivazione della decisione su reclamo deve mettere in grado il
contribuente di pronunciarsi con argomenti adeguati sui motivi per i quali una
determinata spesa non è stata considerata, cosicché il compito dell’autorità
giudiziaria rimanga quello di dirimere le divergenze tra le parti e non si
trasformi invece in quello di surrogare l’autorità di tassazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
La decisione
su reclamo dell’Ufficio di tassazione del 19 giugno 2000 è annullata in ordine
e gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché si
pronunciaci sul reclamo del contribuente con decisione dettagliatamente
motivata.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Al
ricorrente si assegnano fr. 200.- di ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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