In merito alla
differente valutazione della sostanza, si fa rilevare che per evitare che ogni
Cantone valuti nei rapporti intercantonali gli attivi con metodi diversi, il
Tribunale federale ha stabilito che un Cantone non può valutare gli attivi
fuori cantone differentemente dal metodo di valutazione in vigore nel proprio
Cantone.Solamente procedendo in tal senso il contribuente potrà beneficiare
della deduzione integrale dei debiti e degli interessi passivi. La presente
decisione viene emessa tenendo conto delle norme vigenti; il fatto che
nell'allestimento delle tassazioni 1993/94 e 1995/96 si sia proceduto in modo
differente è irrilevante in quanto le tassazioni sono cresciute in giudicato e
pertanto non più modificabili. Risulta pure essere irrilevante il fatto che il
cantone di domicilio del contribuente abbia emesso la decisione di tassazione
in modo non conforme, tale modo di procedere non può portare ad una diversa decisione
da parte dell'autorità fiscale ticinese;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede nuovamente la deduzione
per il figlio __________ in quanto persona bisognosa a carico, poiché ancora
agli studi all’inizio del periodo fiscale, contestando inoltre la
determinazione della sostanza, che supererebbe addirittura il totale del suo
effettivo in Ticino;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
richiesta di deduzione per persone bisognose a carico per il figli ancora agli
studi è manifestamente infondata, per non dire temeraria;
-
che,
secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT, sono dedotti dal reddito netto fr. 6’000.-
per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di
esercitare attività lucrativa , al cui sostentamento il contribuente provvede,
sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione di fr. 6'000.-;
-
che per
aver diritto alla deduzione per persone bisognose a carico non è sufficiente
qualsivoglia diminuzione della capacità economica: si richiede invece assenza
di lavoro, dovuta all'età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per
impedimenti fisici o psichici;
-
che
questa Camera ha ad esempio avuto modo di decidere che la detrazione in
questione non può essere concessa al genitore che mantiene un figlio
disoccupato, ma non incapace di guadagnare (CDT n.
..__________ del 20 febbraio 1997 in re M. C.; CDT
- ..__________ del 15 settembre 1995 in re P. B.; CDT
- 237 del 4 ottobre 1991 in re A. G.);
-
che il
figlio del ricorrente, studente all’università di __________, non adempie manifestamente
i requisiti richiesti da legge e giurisprudenza per concedere la deduzione per
persona bisognosa;
-
che,
decidere diversamente, significherebbe far rientrare dalla finestra ciò che il
Legislatore ha chiaramente voluto escludere, limitando la deduzione per figli e
figli agli studi ai soli figli di meno di venticinque anni all’inizio del
periodo fiscale (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a e lett. c LT);
-
che il
valore della sostanza immobiliare è stato determinato dall’Ufficio di
tassazione come nei periodi fiscali precedenti (1995-96 e 1993-94) e, meglio,
in fr. 489'302.-, pari al valore di stima ufficiale;
-
che, per
contro, rispetto ai periodi precedenti, si è ridotta la deduzione proporzionale
per debiti, per effetto dell’aumento della sostanza in altri cantoni, che è
lievitata da fr. 50'684.- nel periodo fiscale 1993-94 a fr. 60'389.- nel
periodo successivo e a fr. 379'404.- nel periodo in discussione;
-
che
l’Ufficio di tassazione ha desunto tali valori dalla Steuerausscheidung für
natürliche Personen, stato al 1° gennaio 1997, del canton Argovia, di data
5 novembre 1997;
-
che ha
poi adeguato i valori di stima degli immobili nei cantoni di Argovia e Ticino,
rivalutandoli conformemente alle regole concernenti la stima degli immobili in
caso di riparto intercantonale nel periodo fiscale 1997/98 stabiliti dalla
Circolare del comitato della conferenza dei funzionari fiscali di Stato del 6
dicembre 1996 (RF 52 / 1997 p. 137 = RDAF 53 / 1997 p. 258;
inoltre StE 1998 A 24.42.4 n. 1);
-
che tale
modo di procedere è perfettamente aderente alla legge e ai dettami in materia
di doppia imposizione, che prevedono la ripartizione proporzionale di debiti e
interessi passivi in base agli attivi soggiacenti alla sovranità fiscale dei
diversi cantoni (DTF 120 Ia 349 = RF 50 / 1995 p. 421 = ASA
65 p. 582; inoltre StE 1994 A 24.42.5 n. 2);
-
che, in
effetti, da un sommario esame delle precedenti notifiche di tassazione del
canton Ticino - sia rilevato del tutto abbondanzialmente - emerge come
verosimilmente l’Ufficio di tassazione non abbia adeguato i valori di stima
ufficiali conformemente alle regole concernenti la stima degli immobili in caso
di riparto intercantonale, provocando così una dislocazione dei debiti
deducibili e dei relativi interessi a carico del cantone Ticino, i cui valori
di stima ufficiali sottostanno a un minore coefficiente di rivalutazione;
-
che
quindi nei trascorsi periodi fiscali il contribuente ha semmai tratto vantaggio
da questa situazione, che ha provocato una riduzione oltre misura della
sostanza e del reddito imponibili in Ticino;
-
che, così
stando le cose, il ricorso si avvera del tutto privo di fondamento.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico del ricorrente.