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che il 31
agosto 1988 l’Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1997-98, in cui le esponeva in via valutativa un reddito del
lavoro di fr. 22'000.- al netto di ogni deduzione;
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che il 14
febbraio 2000 l’Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la tassazione
intermedia per partenza dal Cantone con effetto dal 1° luglio 1997;
-
che
sempre in data 14 febbraio 2000 l’Ufficio di tassazione le notificava
un’ulteriore tassazione intermedia per nuovo arrivo nel Cantone dal 1° gennaio
1998 in cui le esponeva, sempre in via valutativa, un reddito del lavoro al
netto delle deduzioni di fr. 36'000.-;
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che
ancora alla stessa data l’Ufficio di tassazione le notificava la tassazione
ordinaria IC/IFD 1999-2000 in cui le esponeva, sempre in via valutativa, un
reddito del lavoro al netto delle deduzioni di fr. 40'000.-;
-
che il 12
marzo 2000 la contribuente presentava reclamo contro le tassazioni
1998/1999/2000, facendo valere deduzioni per complessivi fr. 20'115.- sul
salario lordo di fr. 45'618.- conseguito nel corso del 1998;
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che con
decisione su reclamo del 22 maggio 2000 l’Ufficio di tassazione accoglieva
parzialmente il reclamo per il periodo 1997-98, ammettendo deduzioni per complessivi
fr. 18'455.-, tra cui fr. 10'200.- per spese professionali comprensive di fr.
5'600.- per spese di trasporto;
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che con
decisoine su reclamo del 15 maggio 2000 l’Ufficio di tassazione accoglieva
parzialmente il reclamo per il periodo 1999-2000, ammettendo deduzioni per complessivi
fr. 18'755.-, tra cui fr. 10'500.- per spese professionali comprensive di fr.
5'600.- per spese di trasporto;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso la contribuente contesta le due decisioni surriferite,
chiedendo l’aumento della deduzione per spese professionali a fr. 11'860.-;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
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che
oggetto della contestazione è unicamente l’ammontare delle spese professionali,
quantificato in fr. 5'600.- dall’Ufficio di tassazione e in fr. 6'960.- dalla
ricorrente;
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che sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD
sono deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di
lavoro;
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che sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per
trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora;
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che per
l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva
(art. 3 cpv. 1 lett. a DE 10 dicembre 1996); per l'uso della bicicletta,
di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr.
600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE 10 dicembre 1996); infine, per
l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile
corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c
DE 10 dicembre 1996);
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che
eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili
(art. 3 cpv. DE 10 dicembre 1996);
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che la
deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso
superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12 al
giorno o di fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE 10 dicembre 1996);
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che anche
per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto
dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993);
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che se
non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere
che il contribuente ne faccia uso, possono essere dedotte le spese effettive
secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il
periodo 1997-98: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35
al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile);
-
che anche
per l'IFD la deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31
maggio 1996);
-
che dagli
atti dell’incarto emerge che la ricorrente, domiciliata a Tesserete, ha lavorato
nel corso del 1998, che vale quale periodo di computo tanto per l’intermedia
1998 quanto per la successiva tassazione ordinaria 1999-2000 dal 28 gennaio al
31 luglio, a __________ e in seguito a __________;
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che la
distanza che separa __________ da __________ è, secondo le indicazioni raccolte
dalla Camera presso le associazioni degli automobilisti, di 12 km, mentre
quella che separa __________ da __________, secondo l'indicatore cantonale delle
distanze delle trasferte dei funzionari, di 27 km;
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che
l’Ufficio di tassazione ha considerato che la ricorrente abbia effettuato il
primo tragitto per ca. 134 giorni e il secondo per 100 giorni, tenendo conto
delle festività e delle vacanze;
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che tale
valutazione non appare ingenerosa, ma al contrario benevola, non appena si
consideri che questa Camera ammette da 220 a 225 giornate lavorative all’anno
(cfr. per se. CDT n. 80.99.00177 dell' 8 ottobre 1999 in re R. e E. O.; CDT
n. 301 del 30 dicembre 1994 in re M. R.);
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che
pertanto le spese di trasporto deducibili ammontano, secondo questa Camera, a
fr. 5'350.-;
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che il
calcolo effettuato dall'Ufficio di tassazione, che ha stabilito le spese di
trasferta in fr. 5'600.-, non è certo ingeneroso e merita pertanto di essere
confermato;
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che il
calcolo proposto dalla ricorrente non può invece essere seguito: esso parrebbe
infatti fondarsi su una distanza tra __________ e __________ eccessiva, valutata
in ca. 40 km, in contrasto con i dati rilevabili anche dalle carte geografiche.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).