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Numero d'incarto:
80.1999.97
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00097
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 28 aprile 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che durante gli anni di
computo 1995-96 __________, domiciliato a __________,
ha lavorato alle dipendenze della __________
__________ di __________ e sua moglie __________
alle dipendenze del __________ __________ di __________;
-
che nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ chiedevano di dedurre dal reddito
per spese di doppia economia domestica un importo di fr. 5'200.- di media
annua;
-
che l' Ufficio di
tassazione concedeva loro invece soltanto una deduzione di fr. 2'600.-,
argomentando che __________ __________ non consumerebbe il pasto presso il
datore di lavoro ma lo porterebbe da casa, evitando così di dover sopportare
spese legate alla doppia economia domestica (cfr. notifica di tassazione IC/IFD
1997-98 del 30 marzo 1998, confermata con decisione su reclamo del 12 aprile
1999);
-
che con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono che sia riconosciuta anche
alla moglie la deduzione per doppia economia domestica e che quindi l'importo
complessivo della deduzione venga elevato a fr. 5'200.-;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che dal reddito
dell'attività dipendente sono deducibili, tra l'altro, le spese supplementari
necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (cfr. art. 25
cpv. 1 lett. b LT; art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD);
-
che in materia di imposta
federale diretta, secondo l' art. 6 cpv. 1 dell' __________
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’
attività lucrativa dipendente ai fini dell’ imposta federale diretta, le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa per il pasto è troppo breve (lett. a) o in caso di lavoro a turni o
notturno a orario continuo (lett. b);
-
che se il datore di lavoro
fornisce facilitazioni per ridurre il prezzo (contributi in contanti ,
distribuzione di buoni , ecc.) o se il pasto è preso in una mensa , in un
ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa
soltanto la metà della deduzione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza cit.);
-
che
il lavoro a turni è equiparato al lavoro a orario irregolare se i due pasti
principali non possono essere presi a domicilio all’ ora consueta (cfr. art. 6
cpv. 4 Ordinanza cit.);
-
che analoga normativa vige
in materia di imposta cantonale (cfr. art. 4 Decreto esecutivo concernente
l'imposizione delle persone fisiche, del 10 dicembre 1996);
-
che, anche per l' IC, il
lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti
principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta (cfr. art.
6 cpv. 3 DE cit.);
-
che se un datore di lavoro
organizza la propria attività con dei turni, durante i quali il dipendente è
tenuto a svolgere la propria attività continuativamente, nascono dei maggiori
costi per i pasti, che devono essere consumati al di fuori dei normali orari (Känzig,
Wehrsteuer, Vol. I, Basilea 1982, p. 687; inoltre Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Muri-Bern 1991, p. 321);
-
che il lavoro a turni deve
essere equiparato al lavoro a orari irregolari, nella misura in cui almeno uno
dei pasti deve essere consumato fuori casa (cfr. Känzig, loc. cit.);
-
che nel periodo di computo
è stata alle dipendenze del __________ __________ di __________
con un turno continuativo di lavoro dalle 11'00 alle 20'00;
-
che, così stando le cose,
appare chiaro che era tenuta a consumare almeno uno dei pasti, se non
addirittura entrambi, a orari inconsueti;
-
che quindi si giustifica
di concederle a questo titolo la deduzione di fr. 2'600.-;
-
che non occorre pertanto
chiedersi se sia tuttora rilevante l'affermazione, invero assai apodittica,
contenuta in una vecchia sentenza di questa Camera (CDT n. 188 del 18 aprile
1979 in re E.R.), secondo cui il portare da casa il pasto non causerebbe alcun
costo supplementare, precludendo al contribuente il diritto alla deduzione o, altrimenti
detto, se occorra sempre e in ogni caso indagare, al di là dell'impossibilità
di rientrare al domicilio per il pranzo o dell'assenza di facilitazioni da
parte del datore di lavoro (mensa aziendale, sussidio), se il contribuente
sopporti effettivamente un maggior costo, vale a dire consumi effettivamente il
pasto o, in virtù di una sua scelta di vita o di salute, preferisca digiunare o
limitarsi ad uno spuntino;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 12 aprile 1999 è riformata nel senso
che la deduzione per doppia economia domestica viene elevata a fr. 5'200.- e
gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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