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Numero d'incarto:
80.1999.93
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00093
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 22 aprile 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________,
domiciliato a __________, svolge
attività di fattorino per la __________
di __________;
-
che nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD ha chiesto la deduzione delle spese di trasposto con
l'automobile in ragione di fr. 11'059.- di media annua, non essendogli
possibile raggiungere il luogo di lavoro con altro mezzo;
-
che nella notifica di
tassazione del 23 febbraio 1998 l'UT ha ammesso una deduzione per spese di
trasporto di fr. 7'392.- di media annua, calcolata in base a un tragitto
giornaliero di 56 chilometri durante 220 giorni all'anno;
-
che il reclamo presentato
dal contribuente a questo riguardo è stato respinto con decisione del 29 marzo
1999;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente chiede che l'importo della deduzione venga
calcolato sulla base di un tragitto di 56 chilometri al giorno, come ritenuto dall'
Ufficio di tassazione, ma di una durata annua del lavoro di 266 giorni;
-
che l'UT propone invece di
respingere il ricorso, rilevando che la durata annua del lavoro di 220 giorni è
la durata media che viene normalmente ammessa per il calcolo delle altre
deduzioni;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che sia secondo l'art. 25
cpv. 1 lett. a LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD
sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto
necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
-
che sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo
di domicilio a quello in cui lavora;
-
che, eccezionalmente, se
nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene
(p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.), è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le
motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le
automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996);
-
che anche per __________ è deducibile la spesa effettiva dell'uso
di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), quando
non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere
che il contribuente ne faccia uso;
-
che in tal caso possono
essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene
periodicamente aggiornata: per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la
bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km
per l’automobile;
-
che la deduzione per spese
di trasporto, a differenza del caso per es. della deduzione per doppia economia
domestica, non soggiace a un limite superiore, calcolato globalmente su una durata
media del lavoro durante un anno di 220 giorni, presumendo una settimana
lavorativa di cinque giorni;
-
che, nel caso di specie,
il ricorrente ha una settimana lavorativa che comporta mediamente sei trasferte
settimanali da __________ a __________;
-
che il titolare
dell'Ufficio postale di __________ ha
certificato non solo che il ricorrente lavora anche il sabato mattina, ma anche
che egli beneficia in un anno di 99 giorni liberi, di cui 69 di riposo e 30 di
vacanza;
-
che per evidenti ragioni
di economia di giudizio ci si attiene al dato ufficiale, facendo astrazione
dalle eventuali giornate di malattie negli anni di computo;
-
che in simili condizioni
questo giudice non può che aderire alla richiesta ricorsuale ed elevare la
deduzione per spese di trasporto a fr. 8'938.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 29 marzo 1999 è riformata nel senso che
la deduzione per spese di trasporto è elevata a fr. 8'938.- di media annua. Per
il resto è confermata.
§§ Gli
atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione
di nuovi conteggi
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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