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Numero d'incarto:
80.1999.79
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00079
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 aprile 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ __________,
nato nel 1966, celibe, domiciliato a __________,
svolge la propria attività in parte nel cantone in parte fuori cantone come
maestro di musica e come orchestrale.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente chiedeva la deduzione per spese di
trasporto di un importo di fr. 10'944.- di media annua.
Nella notifica di
tassazione del 12 ottobre 1998 l’UT limitava la deduzione per spese di
trasporto a fr. 4’100.-, elevandola poi in sede di reclamo a fr. 5'200.- (cfr.
decisione su reclamo del 29 marzo 1999).
-
Con il presente
tempestivo ricorso __________ __________ chiede l’aumento della deduzione
per spese di trasporto, affermando che dati gli orari di lavori irregolari e
l’ubicazione dei luoghi di lavoro (__________e
) non può utilizzare i normali
mezzi pubblici di trasporto. Fa rilevare in particolare che il martedì insegna
alle scuole elementari di __________ __________ fino alle 11.45 e che alle 15’45
dello stesso giorno deve trovarsi alla scuola di musica di __________ (),
che dista 1,5 km dalla stazione.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
4.1.
L'autorità di tassazione
ha concesso al ricorrente la deduzione di un importo di fr. 5’200.- per spese
di trasporto, invece dell’importo di fr. 10'950.- chiesto nella dichiarazione
d’imposta, argomentando che lavora fuori cantone soltanto a tempo parziale e
che può usare il mezzo pubblico.
Nel ricorso, il
contribuente sostiene, come si è visto, che, l’uso del mezzo pubblico gli è
precluso dal tipo di lavoro che svolge, dai particolari orari e dall’ubicazione
dei luoghi di lavoro.
Non è invece contestata la
deduzione per doppia economia domestica di fr. 2'600.-, concessa dall'UT al
ricorrente per il solo vitto senza alloggio nel Canton __________.
4.2.
La giurisprudenza ha
stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non deve essere una
soluzione di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non deve apparire
irragionevole (CDT n. ..__________
dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile
stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri
adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/
Zigerlig, Wegweiser
durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede
più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso
una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar
zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a
ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna
e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi
pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di
due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze
citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
4.3.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter
la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono
invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale - talvolta con la
compiacenza delle autorità locali - possono dedurre dal reddito lordo quali
spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di
mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale
la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi
contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da
considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi
restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op.
cit., p. 108).
4.4.
Il riconoscimento della
deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve
dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente
in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro.
Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti
qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile
dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di
domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola,
sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di
quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale,
quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali
del fondo stradale.
- Occorre rilevare
innanzi tutto che, nel caso in esame, il ricorrente non può e non deve essere
considerato persona che dimora settimanalmente fuori cantone, cioè un Wochenaufenthalter,
bensì persona domiciliata e dimorante a tutti gli effetti in __________, che per ragioni di lavoro è tenuto
a recarsi settimanalmente nel Canton __________.
Il ricorrente è infatti
maestro di musica alle scuole elementari di __________
__________, ma svolge anche attività di
insegnamento e di orchestrale in orchestre e luoghi diversi. Basti pensare che
negli anni di computo 1995-97 ha svolto la propria attività presso il __________ di __________,
__________ di __________, __________ a __________, le scuole di __________ e la __________
di __________.
Gli orari di lavoro
(insegnamento), indicati nel ricorso, non consentono certamente al ricorrente,
terminato l'insegnamento a __________
poco prima di mezzogiorno, di raggiungere __________
nel __________ __________ per le 15'45, se non con l'automobile. D'altra parte,
l'uso del mezzo di trasporto privato, nel caso concreto, consente anche al
ricorrente di non dover affrontare spese di doppia economia domestica legate al
pernottamento.
Non va inoltre disatteso
che le diverse attività svolte, soprattutto quella di membro di diverse
orchestre, che notoriamente comporta ritmi e orari di lavoro irregolari, sovente
in fasce d’orario particolari, implicano un'accresciuta mobilità.
In simili condizioni
merita tutela l’affermazione del ricorrente di non poter far capo ai mezzi
pubblici di trasporto.
Anche la quantificazione
delle spese di trasporto fatta dal ricorrente (fr. 10'950.-, pari a 38
trasferte nel Canton __________ di km
480 ognuna, senza tener conto d’altri più brevi tragitti) merita tutela, in
quanto calcolata in base ai parametri stabiliti dall’autorità fiscale
cantonale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasporto è elevata a fr. 10'950.- di media
annua.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione
per l’emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né
spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione alle
parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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