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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.77
Data decisione, Autorità:
23.04.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00077
Lugano
23 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 30 marzo 1999
in
materia di: tassa militare 1997/1998
presentato
da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- che, con decisione del 19
febbraio 1999, l’Ufficio della tassa militare assoggettava alla tassa di
esenzione dall’obbligo militare per il 1997 il __________
__________ e commisurava il tributo in
fr. 576;
-
che il 22 febbraio 1999 il
contribuente indirizzava all’autorità di tassazione uno scritto con il quale
argomentava che da informazioni ricevute presso la protezione civile il suo
lavoro presso il consorzio __________ __________ di __________
e __________ quale soccorritore
professionale sarebbe stato considerato servizio attivo;
-
che, in data 5 marzo 1999,
l’Ufficio della tassa militare scriveva al contribuente, spiegando di averlo
assoggettato alla tassa in seguito alla sua inabilità al servizio e precisando
che una riduzione del tributo sarebbe stata concessa solo qualora egli avesse
effettuato giorni di servizio nella protezione civile;
-
che, con scritto del 30
marzo 1999 alla Camera di diritto tributario, __________
la __________ dichiara di interporre
ricorso contro la decisione dell’autorità fiscale, contestando la tassa per gli
anni 1997 e 1998 ed allegando copia di una convocazione ad un corso della
protezione civile per il 15 aprile 1999;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, per l’art. 31 cpv. 1
LTEO (legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, del 12
giugno 1959), la decisione su reclamo può essere impugnata per iscritto, nel
termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione
cantonale di ricorso;
-
che, secondo l’art. 30
cpv. 4 LTEO, la decisione su reclamo deve essere motivata ed indicare i rimedi
di diritto;
-
che, nella fattispecie,
per ammissione della stessa autorità di tassazione, non è mai stata emessa una
decisione su reclamo e lo scritto del contribuente, inviato all’Ufficio della
tassa militare pochi giorni dopo l’intimazione della decisione di tassazione,
non è stato considerato reclamo;
-
che, di conseguenza, lo
scritto del 30 marzo 1999 alla Camera di diritto tributario non può essere
considerato quale ricorso ex art. 31 LTEO, in mancanza di una decisione
su reclamo relativa alla tassa militare 1997;
-
che, del resto, a questa
Camera non pare opportuno entrare nel merito delle censure del contribuente,
per economia di giudizio, senza avergli consentito di ricevere una decisione su
reclamo debitamente motivata, per il fatto che la procedura di ricorso, diversamente
da quella di reclamo, non è gratuita (cfr. l’art. 31 cpv. 2 LTEO, che pone a
carico della parte soccombente le spese di procedura);
-
che meno che mai lo
scritto del contribuente può essere considerato ricorso contro la tassa del
1998, giacché la relativa tassazione non gli è ancora stata notificata;
-
che, di conseguenza, lo
scritto del 30 marzo 1999 è rinviato all’Ufficio della tassa militare, affinché
quest’ultimo lo consideri quale reclamo contro la decisione del 19 febbraio
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 31 LTEO
dichiara e pronuncia
-
Lo scritto del 30 marzo
1999 è rinviato all’Ufficio della tassa militare, affinché quest’ultimo lo
consideri quale reclamo contro la decisione del 19 febbraio 1999.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Contro il presente giudizio
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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