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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.76
Data decisione, Autorità:
23.04.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00076
Lugano
23 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 31 marzo 1999
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con decisione del 30
novembre 1998, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava alla __________ __________
__________ la tassazione IC/IFD 1997/98,
nella quale aggiungeva alla sostanza dichiarata un importo di fr. 192’226 a
titolo di “numerario”;
-
che la contribuente
impugnava la suddetta decisione, contestando alcune deduzioni ma non il suddetto
numerario;
-
che l'Ufficio di
tassazione accoglieva in parte il gravame, riducendo il reddito imponibile, ma
lasciando per contro inalterata la sostanza imponibile;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ contesta l’aggiunta del numerario
alla sostanza dichiarata, spiegando di avere impiegato l’importo, per il quale
ha ottenuto un credito bancario, per effettuare lavori di manutenzione alla
part. n. __________ di __________;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la questione sollevata
con il ricorso è unicamente quella di stabilire la giustificazione
dell’imposizione dell’importo di fr. 192’226, che l'Ufficio di tassazione ha aggiunto
alla sostanza imponibile dichiarata dalla contribuente;
-
che l’autorità fiscale ha
spiegato di avere assoggettato all’imposta sulla sostanza i capitali ricevuti
in mutuo dalla banca per lavori di riattazione dell’immobile di __________, quale controvalore delle
migliorie, fino all’emissione di una nuova stima immobiliare;
-
che, per la legislazione
sulle imposte dirette, dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art.
47 cpv. 1 LT), mentre che dai proventi sono dedotti gli interessi maturati sui
debiti ammessi in deduzione (art. 32 cpv. 1 lett. a LT; inoltre art. 33
cpv. 1 lett. a LIFD);
-
che, nella fattispecie, il
debito esistente al 1° gennaio 1997 è ineccepibilmente comprovato
dall’attestazione della Cassa __________
di __________, secondo cui la ricorrente
era debitrice di fr. 192’226.95;
-
che, dall’estratto conto
agli atti si evince altresì che il debito – che ammontava già a fr. 65’662.10
al 1° gennaio 1995 – è stato progressivamente incrementato per effetto di
diversi pagamenti, solo in parte riconducibili a lavori sull’immobile di __________ e comunque più assimilabili a costi
di manutenzione ordinaria che non a migliorie;
-
che, del resto, da
informazioni assunte presso il Municipio di __________,
risulta che la ricorrente non ha chiesto una licenza edilizia né ha notificato
una costruzione e non è del resto stata intrapresa alcuna revisione della stima
ufficiale in relazione all’immobile di cui si tratta;
-
che non si vede pertanto
su quali presupposti l’autorità fiscale possa ritenere che la ricorrente
avesse, alla data determinante del 1° gennaio 1997, l’importo di fr. 192’226 in
contanti o in altra forma, tanto più se si pensa che comunque già all’inizio
del periodo fiscale il debito con la __________
__________ ammontava a fr. 65’662;
-
che il ricorso è
conseguentemente accolto, con lo stralcio del numerario dalla sostanza
imponibile al 1° gennaio 1997.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’8 marzo 1999 è riformata nel senso
che è stralciato il “numerario” di fr. 192’226.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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