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Numero d'incarto:
80.1999.52
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00052
Lugano
15 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 23 febbraio 1999
in
materia di: IC 95/96 e 97/98
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- L'Ufficio di
tassazione di Lugano-Campagna, dopo un richiamo, una diffida e multa
disciplinare, notificava il 16 gennaio 1995 la tassazione IC 1995-96 ai coniugi
__________, domiciliati a __________ e proprietari di sostanza
immobiliare in Ticino, esponendo loro un reddito della sostanza immobiliare
lordo di fr. 15'000.- e una sostanza imponibile, al netto quindi delle deduzioni,
di fr. 270'420.-. La tassazione passava incontestata in giudicato.
Il 29 marzo 1996 l'Ufficio
di tassazione di Lugano-Campagna, sempre dopo un richiamo, una diffida e multa
disciplinare, notificava ai contribuenti la tassazione IC 1995-96. L'8
settembre 1997, anche in questo caso dopo un richiamo, una diffida e multa
disciplinare, l'UT notificava loro la tassazione IC 1997-98. Anche in queste
due tassazioni suddette ai contribuenti veniva esposto un reddito della
sostanza immobiliare lordo di fr. 15'000.-. Entrambe passavano incontestata in
giudicato.
- Il 24 dicembre 1998
i coniugi __________, assistiti dalla
fiduciaria __________ __________ __________,
presentavano reclamo contro le tassazioni IC 1993-94 e 1995-96, producendo i riparti
d'imposta intercantonali del Canton __________
degli anni di computo 1991-92 e 1993-94 del 17 dicembre 1997, risp. del 26
novembre 1998.
Il 25 gennaio 1999, con
tre distinte decisioni, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna dichiarava
irricevibile il reclamo contro le surriferite notifiche di tassazioni in quanto
tardivo.
-
Con il presente
ricorso del 23 febbraio 1999 i contribuenti, sempre patrocinati da __________ __________
__________, chiedono la correzione delle
tassazioni IC 1995-96 e 1997-98 in base ai dati definitivi che emergono dai
riparti intercantonali del Canton __________.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
5.1.
Secondo l'art. 206 cpv. 1
LT, contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità
che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della
stessa. L'art. 192 cpv. 1 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione
in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine
è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri
gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv.
5 LT 1994). In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se
non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo
rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in
senso analogico DTF 106 II 173).
5.2.
Nel presente caso, il
reclamo presentato il 24 dicembre 1998 dai contribuenti con l'assistenza della
fiduciaria __________ __________ __________,
contro le notifiche di tassazione del 29 marzo 1996 in materia di IC 1995-96 e
dell'8 settembre 1997 in materia di IC 1997-98 è irrimediabilmente tardivo. Ed
esso lo sarebbe anche contro la notifica di tassazione del 16 gennaio 1995 in
materia di IC 1993-94, se fosse stata impugnata.
Gli argomenti ricorsuali
non sono di alcun rilievo ai fini del presente giudizio, poiché sviluppano
argomentazioni sul merito della tassazione, omettendo di esprimersi sulla
tempestività del reclamo con riferimento alla motivazione delle decisioni impugnate.
5.3.
I ricorrenti non invocano
per altro nessun motivo di restituzione dei termini. Essi si limitano infatti a
chiedere la modifica delle loro tassazioni, non contestate - come si è visto
- entro il termine utile, solo perché nel frattempo hanno ricevuto le decisioni
di riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio.
Stando così le cose, non
può quindi essere censurata la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha
dichiarato irricevibile il gravame.
- 6.1.
Va inoltre rilevato, a
titolo abbondanziale, che la norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed., volta ad
impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la
sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro. Se dunque un
contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo
concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per
quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a
ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).
Se, per motivi desunti dal
divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad
una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire
secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di
reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT
n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
6.2.
Va comunque fatto presente
ai ricorrenti, che hanno ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art.
46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale,
mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3
OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT
1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn,
op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
- 7.1.
Di fronte al reclamo dei
ricorrenti, ci si deve domandare se lo stesso non configuri un ricorso di
diritto pubblico, pervenuto tempestivamente all'autorità cantonale che ha preso
la decisione e da trasmettere perciò senza indugio all'autorità competente,
conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG (cfr. anche DTF
121 I 93).
Infatti, se il reclamo del
24 dicembre 1998, indirizzato all'Ufficio di tassazione di Locarno, fosse considerato
quale ricorso di diritto pubblico, sarebbe verosimilmente osservato il termine
di impugnativa di trenta giorni di cui all'art. 89 cpv. 3 OG dalla notifica del
riparto definitivo 1995-96 del Canton Lucerna, notificato il 26 novembre 1998.
Copia della presente
sentenza verrà pertanto trasmessa al Tribunale federale.
7.2.
Dall'Incarto non risulta
invece - sia notato di transenna - se l'autorità fiscale lucernese abbia già
notificato il riparto 1997-98.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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