-
che __________ __________
è proprietario del mapp. n. __________ di __________ __________ del valore di
stima di fr. 444'250.- (fr. 178'000.- per l'abitazione e fr. 266'260.- per il
terreno);
-
che egli è pertanto
limitatamente imponibile nel Cantone Ticino;
-
che nella notifica di
tassazione IC 1997-98 l'UT gli ha esposto un valore locativo di fr. 12'905.-,
da cui ha dedotto fr. 4'732.- di media annua per spese di gestione e di
manutenzione, rilevando in particolare che non potevano essere ammesse le spese
di allacciamento alla nuova fognatura e i relativi contributi in quanto spese
di miglioria, tasse varie in quanto spese per il proprio mantenimento, come
pure le spese per il giardino e gli spazi esterni non sono deducibili poiché i
beni oggetto di manutenzione non erano considerati nel calcolo del valore
locativo (cfr. decisione su reclamo del 21 dicembre 1998);
-
che con il presente,
tempestivo ricorso il contribuente, assistito dalla Fiduciaria __________ di
__________ chiede la deduzione delle spese stralciate dall'UT in ragione di fr.
5'456.- di media annua, tra cui le spese di manutenzione del giardino, i premi
assicurativi ed altre piccole riparazioni;
-
che l'UT, dal canto suo,
propone di accogliere parzialmente il ricorso e di ammettere conseguentemente
la deduzione dei premi assicurativi dell'immobile in ragione di fr. 972.- di
media annua;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che secondo l'art. 31 cpv.
2 LT il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi di assicurazione e le spese di amministrazione da parte di terzi;
-
che in concreto deve
essere pacificamente ammessa la deduzione del premio assicurativo annuo di fr.
962.-, che l'UT per una svista ha omesso di inserire tra gli importi
deducibili;
-
che sono considerate spese
di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne
preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT
n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 22 cpv. 1
lett. e DIFD, n. 161, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re
A.D.R.).
-
che, quanto alle spese per
il giardino, la costante giurisprudenza di questa Camera ha rilevato che
il valore locativo - che costituisce la base del reddito imponibile del
ricorrente - viene sempre calcolato sulla base del solo valore di stima della
casa, senza considerare il valore del terreno circostante;
-
che, di regola, per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di
abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra,
applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile abitativo il tasso del
5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la
stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989
e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data
(Istruzioni 1997-98 per la compilazione della dichiarazione d'imposta);
-
che per questa ragione non
viene ammessa la deduzione delle spese relative al giardino, poiché altrimenti
si otterrebbe un risultato aberrante (CDT n. ..__________
del 18 agosto 1998 in re M. B.; CDT n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.;
CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re K.G.; CDT n. 80.98.027 del 23
marzo 1998 in re K. F. W.; CDT n. 41-42 del 6 marzo 1987 in re Mo., RTT
1972, p. 59 s.);
-
che per questo motivo e,
meglio, per la mancata inclusione nella determinazione del valore locativo del
valore del giardino e del terreno circostante l'abitazione, non possono essere
dedotte le spese di manutenzione del giardino e della vigna, segnatamente le
fatture __________ __________, __________ e __________;
-
che non configurano spese
di manutenzione quei costi che per loro natura aumentano il valore del fondo
alienato, quali i costi di costruzione e di miglioria, come pure i contributi
di miglioria e le tasse di allacciamento;
-
che tali costi non sono
deducibili dal reddito colpito dall'imposta ordinaria, bensì dall'utile
immobiliare in caso di alienazione dell'immobile (cfr. art. 134 cpv. 1 LT;
inoltre: Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari, Lugano,
1996, p. 258 e dottrina ivi citata);
-
che la posa di una lampada
da giardino, al di là del fatto che concerne il giardino, costituisce
pacificamente una miglioria, seppure di lieve entità, che potrà essere
considerata quale costo d'investimento deducibile qualora il ricorrente dovesse
alienare il proprio immobile;
-
che per contro costituisce
un costo di manutenzione la spesa per la riparazione della lampada a stelo
(sostituzione della lampadina);
-
che pertanto la fattura
__________ può essere considerata solo parzialmente spesa di manutenzione e,
meglio, in via valutativa, in ragione di fr. 60.-;
-
che pertanto al ricorrente
va riconosciuta la deduzione di ulteriori spese di manutenzione per fr. 1'002.-
di media annua, che aggiunti alle deduzioni dal reddito della sostanza già
riconosciute (spese di manutenzione: fr. 4'732.-; spese di amministrazione
titoli: fr. 165.-) dà una deduzione complessiva di fr. 5'899.- di media annua.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 21 dicembre 1998 è riformata nel senso
che la deduzione dal reddito della sostanza è elevata da fr. 4'897.- a fr.
5'899.-- di media annua. Per il resto è confermata.
§§ Gli
atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di un nuovo conteggio.
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 90.–
per un totale di fr. 390.–
sono a carico del ricorrente in ragione di due terzi (fr. 260.-).