-
che, con decisione dell'8
luglio 1998, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna infliggeva a __________ __________,
domiciliato a __________, una multa disciplinare
di fr. 100.-, poiché, nonostante un richiamo per lettera semplice e una diffida
per lettera raccomandata dell' 8 gennaio 1998 e successiva proroga fino al 28
febbraio 1998, non aveva presentato la dichiarazione per l'imposta cantonale
1997-98;
-
che il 9 novembre 1998 l'
Ufficio di tassazione notificava a __________
__________ la tassazione IC 1997-98, in
cui gli esponeva un reddito lordo della sostanza immobiliare di fr. 10'548.-,
concedendogli deduzioni per complessivi fr. 3'325.-;
-
che con decisone del 21
dicembre 1998 l' Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo come richiesto dal
contribuente e, meglio, elevando le deduzioni a complessivi fr. 5'261.-;
-
che il 22 dicembre 1998 il
contribuente si rivolgeva in lingua tedesca all' Ufficio esazione e condoni,
che provvedeva a trasmetterlo per competenza all' Ufficio di tassazione di
Lugano Campagna;
-
che con lettera del 12
gennaio 1999 l'UT di Lugano Campagna avvertiva il contribuente che il suo
scritto del 22 dicembre 1998, in assenza di un avviso contrario da parte sua,
sarebbe stato trasmesso alla Camera perché lo tratti come ricorso;
-
che, in assenza di avviso
contrario da parte di __________ __________, l'UT trasmetteva a questa Camera
il citato scritto del contribuente di data 22 dicembre;
-
che la Cancelleria della
Camera di diritto tributario del tribunale d'appello, con scritto dell' 11
febbraio 1999, attribuiva al contribuente un termine con scadenza al 22 febbraio
1999 per riproporre il ricorso in lingua italiana debitamente motivato, avvertendolo
che, in caso di inosservanza dell’invito, il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che l'osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile, sicché, per costante giurisprudenza, in
tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua
italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III
58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che l'esigenza della
motivazione costituisce un'ulteriore esigenza formale di ricevibilità del
ricorso: infatti, secondo l'art. 227 cpv. 2 LT, il ricorrente deve indicare nel
ricorso le sue conclusioni, esporre i fatti sui quali esse si fondano e
produrre, se del caso, i relativi mezzi di prova;
-
che l'autorità ticinese
che riceva un ricorso che denota vizi formali, segnatamente un ricorso redatto
in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone oppure un ricorso privo di
qualsiasi motivazione, non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello
stesso, ma deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli
contestualmente un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso
di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection
de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence,
in Rep. 1991 p. 234);
-
che, pertanto, la Camera
di diritto tributario ha inviato al contribuente, in data 11 febbraio 1999, una
lettera nella quale lo avvertiva dei difetti procedurali del suo ricorso,
attribuendogli un termine fino al 22 febbraio per sanarli, con comminatoria di irricevibilità
in caso di inadempienza degli obblighi procedurali;
-
che, il ricorrente non ha
dato seguito a tale ingiunzione;
-
che, sulla base di quanto
precede, questa Camera non può fare altro che constatare l’inammissibilità del
ricorso, per il difetto formale indicato;
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico del ricorrente.