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Numero d'incarto:
80.1999.180
Data decisione, Autorità:
27.09.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00180
Lugano
27 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 settembre 1999
in
materia di: IC/IFD 98 intermedia, IC 98 intermedia
presentato
da:
__________, __________ __________
__________ __________,
rappr.
da: Dr. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nata nel 1911, vedova, è bisognosa d'assistenza ininterrotta
durante tutta la giornata sin dal 1996.
Il 14 dicembre 1998 l'
Ufficio di tassazione notificava al suo rappresentante, __________ __________,
la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 valida dal 1° gennaio 1997 al 20 agosto
1998.
Lo stesso giorno l'
Ufficio di tassazione gli notificava pure la tassazione intermedia IC/IFD
1997-98, a valere per il periodo dal 21 agosto 1998 al 31 dicembre 1998, motivata
da partenza dal Cantone Ticino. Alla contribuente veniva unicamente esposta la
sostanza immobiliare nel Cantone Ticino e il relativo reddito (assoggettamento
limitato).
Il 18 gennaio 1999
venivano emesse due nuove tassazioni intermedie: la prima, a valere dal 21
agosto 1998 al 31 ottobre 1998, in cui alla contribuente venivano esposti gli
elementi di sostanza e di reddito in Svizzera come nella precedente tassazione
intermedia (assoggettamento limitato); la seconda a valere dal 1° novembre 1998
al 31 dicembre 1998 per fine dell'assoggettamento limitato.
L'8 febbraio successivo
l'UT notificava due nuove tassazioni, in sostituzione delle precedenti del 18
gennaio. Nella prima la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 (assoggettamento
illimitato) veniva procrastinata fino al 31 ottobre 1998, la seconda la radiava
dal 1° novembre successivo per fine dell'assoggettamento.
- Il 20 marzo 1999
__________ __________, rappresentante della contribuente, si rivolgeva, con uno
scritto redatto in lingua tedesca, all' Ufficio di tassazione, rilevando di
essere stata assente all'estero. Lamentava inoltre la mancata deduzione delle
spese di cura (fr. 42'219.- di salari alle infermiere) nella tassazione
ordinaria IC/IFD 1997-98. Rilevava inoltre che la casa di __________ era
disabitata e che a tutt'oggi non era stato trovato un inquilino. Faceva infine
presente che dal 1° novembre 1998, quando la contribuente ha trasferito il
proprio domicilio da __________ nella Svizzera interna, la sostanza e il
relativo reddito sono di spettanza della Comunione ereditaria fu __________
__________.
Il 12 aprile l'UT invitava
per lettera raccomandata la contribuente a presentare il reclamo in lingua
italiana entro il 25 aprile 1999, avvertendolo che, se il temine fosse scaduto
infruttuoso, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Con due distinte decisioni
del 9 agosto 1999 l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo
della contribuente, osservando che il patrocinatore della ricorrente non aveva
ottemperato all'invito di tradurre il reclamo.
- Con
il presente, tempestivo ricorso il rappresentante della contribuente ricorre contro
la surriferita tassazione intermedia, ribadendo in sostanza le critiche di
merito che aveva già espresso nel reclamo (mancata abitazione della casa di
__________, ingenti spese di cura infermieristica, ecc.). Rileva inoltre che
dal 21 agosto 1998 è stato "sospeso" il diritto di abitazione.
Degli
ulteriori argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
-
La
presente causa viene decisa dalla Camera di diritto tributario decide nella composizione
di un Giudice unico, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
poiché non pone questioni di principio che non siano già state risolte e non è
di rilevante importanza.
-
5.1
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata.
Se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso
contrario la Camera confermerà la decisione d'irricevibilità.
5.2
Nella
fattispecie, come già rilevato, l'autorità di tassazione non è entrata nel
merito del reclamo della contribuente, argomentando che ella non ha dato
seguito entro il 25 aprile 1999 all'invito a voler tradurre il gravame in
lingua italiana.
5.3
Secondo
dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare
la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione
federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue
nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce
quattro lingue nazionali.
Il
riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà
linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce
altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue
nazionali hanno pari diritti. Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il
potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche
nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della
libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però
rispettare la proporzionalità.
Pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata
una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti
i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua
italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83
III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo
1990 in re V.M.).
5.4
Si
rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che la mancata traduzione in italiano
del reclamo con conseguente irricevibilità dello stesso non è in contrasto con
la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
Secondo
il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui
i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter
essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e
familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata
sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und
die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT
II-1993 p. 215 s.).
5.5
Si
rileva inoltre, sempre abbondanzialmente, che quanto ai rapporti fra l'
amministrato e l'amministrazione federale, dall'art. 116 cpv. 2 CF discende che
gli amministrati possono rivolgersi ai servizi amministrativi della
Confederazione in una delle tre lingue ufficiali ed hanno il diritto di
ricevere una risposta nella stessa lingua. La regola del trilinguismo si
applica a tutti i servizi dell' amministrazione e vale altresì per gli
organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in nome proprio ma per
conto della Confederazione, nell' adempimento di un compito di quest' ultima
(p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per il caso di
infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al principio della
territorialità delle lingue (DTF 108 V 208).
Peraltro,
la regola del trilinguismo si applica in verità solo nei rapporti con l' amministrazione
centrale, mentre è notevolmente temperato dal principio di territorialità nei
rapporti con l' amministrazione decentrata (Malinverni, Commentaire
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art. 116).
Ne
consegue che la decisione dell'autorità di tassazione non è censurabile neppure
nella misura in cui si è pronunciata quale autorità di tassazione in materia di
imposta federale diretta.
5.6
Si
sottolinea, infine, che la decisione dell' Ufficio di tassazione sarebbe
senz'altro censurabile, se l'autorità stessa si fosse limitata a pronunciare l'irricevibilità
del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza
invece segnalare prima tale vizio alla reclamante ed attribuendole contestualmente
un termine per la traduzione; in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata
viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v.
anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques
applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234).
L'
Ufficio di tassazione ha invece inviato alla contribuente, in data 12 aprile
1999, una lettera nella quale la avvertiva del difetto del suo reclamo e le
attribuiva un termine fino al 25 aprile 1999 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità
in caso di mancata traduzione.
5.7.
Di nessun rilievo è infine
la circostanza, asserita dal rappresentante della ricorrente, che fino
all'agosto del 1999 ella aveva presso di lui solo un recapito e che solo dopo
tale data egli ha un diritto di rappresentanza.
Ciò non toglie che le
diverse tassazioni sono state notificate all'indirizzo indicato dalla
contribuente e che la stessa non ha reagito in tempo utile. Ma soprattutto tale
circostanza non cambia alcunché in relazione all'inosservanza del temine
impartito dall'UT per tradurre il reclamo, poiché lo stesso è stato inviato al
__________. __________ __________ personalmente, che con lo scritto del 20
marzo 1999 si era manifestato quale patrocinatore.
- 6.1.
In simili condizioni non
mette conto non solo esaminare le censure di merito sollevate dal
rappresentante della ricorrente, ma neppure gli ulteriori ostacoli formali alla
tempestività del reclamo del 20 marzo 1999, che appare manifestamente tardivo
non solo per quanto attiene alla tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, notificata
il 14 dicembre 1998, e alla tassazione intermedia notificata lo stesso giorno,
ma anche per quanto attiene alle successive tassazioni intermedie del 18
gennaio 1999, risp. 10 febbraio 1999.
Né mette conto
approfondire l'eventuale restituzione del termine con riferimento alle suddette
notifiche.
6.2.
Deve comunque essere fatto
presente al rappresentante della ricorrente che in ogni caso, contestando una
tassazione intermedia, può mettere in discussione unicamente gli elementi di
reddito e di sostanza toccati dal motivo che sta alla base della tassazione
intermedia, ma non gli elementi di reddito e di sostanza stabiliti dalla
tassazione ordinaria e non toccati dall'intermedia. Sicché, nella misura in cui
il rappresentante della ricorrente contestasse nel merito elementi della
tassazione ordinaria del 14 dicembre 1998 non toccati nell'intermedia, sarebbe
indiscutibilmente tardivo indipendentemente dalla traduzione o meno del
reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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