Travel deduction limited to domicile, not secondary residence

80.1999.177Übriges Gericht08.10.1999Dismissed

Zusammenfassung

The taxpayers appealed against a tax assessment for IC/IFD 1997-98, seeking higher deductions for private-car travel and for lunch outside the home. The chamber held that deductible transport expenses are limited to the necessary route from the legal domicile to the workplace; extra costs arising when the family stays at secondary residences are private expenses. It further held that the lunch deduction cannot be claimed where the taxpayer can return home for lunch and where midday transport expenses are already recognized. The appeal was dismissed and court costs of CHF 280 were imposed on the appellants.

Regest

Art. 25 cpv. 1 lett. a LT-1994; art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD: deductible transport expenses are confined to the necessary journey from the taxpayer’s domicile to the workplace. Costs arising from commuting from a secondary residence or from a place chosen for private convenience are not necessary professional expenses and remain non-deductible private expenditure. Art. 25 cpv. 1 lett. b LT; art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD: the lunch-out-of-home deduction is admissible only where the taxpayer cannot return home for the midday meal and the related transport expense is not already deducted; the lunch deduction and midday transport deduction may not be cumulated (consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1999.177

Data decisione, Autorità: 08.10.1999, CDT

Incarto n. 80.99.00177

Lugano 8 ottobre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 8 settembre 1999

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da:


e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto


__________, la moglie __________ e il figlio __________ vivono in casa propria a __________ in via __________ __________, dove sono domiciliati. La famiglia __________ possiede inoltre due dimore secondarie, l'una a __________ e l'altra a __________.

Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ chiedevano tra l’altro la deduzione dei costi di trasporto per complessivi fr. 3'648 di media annua.

L'Ufficio di tassazione ammetteva solo parzialmente la deduzione per spese di trasporto, limitandola a fr. 1'600 di media annua (cfr. notifica di tassazione del 9 febbraio 1998).

Con tempestivo reclamo del 6 marzo 1998 __________ __________ contestava, tra l'altro, l’ammissione solo parziale delle spese di trasferta, rilevando che la famiglia non vive tutto l'anno a __________, ma per quattro mesi all'anno a __________ e per due a __________. Faceva inoltre rilevare che questi argomenti erano stati accettati dall' Ufficio di tassazione nel reclamo presentato nel 1995 contro la tassazione del precedente periodo. Faceva inoltre notare di non aver chiesto la deduzione per doppia economia domestica durante il periodo in cui dimora nelle residenze secondarie e non rincasa per il pranzo.

Con decisione su reclamo del 9 agosto 1999 l’Ufficio di tassazione respingeva su questo punto il reclamo, argomentando che la deduzione per spese di trasferta deve essere determinata in base alla distanza tra il domicilio e la sede principale di lavoro.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono la richiesta di poter dedurre le spese di trasferta del mezzo privato dal luogo dell'effettiva dimora al luogo di lavoro in ragione di fr. 3'648 di media annua, come pure la deduzione per doppia economia domestica per il pranzo limitatamente a 120 pasti all'anno, per un totale di fr. 1440.

  2. 3.1.

Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD sono deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

La legge, secondo la sua chiara lettera, riconosce quindi unicamente la deduzione delle spese strettamente necessarie per raggiungere il luogo di lavoro partendo dal proprio domicilio. Riconosce così, in linea di principio, come spesa di trasporto necessaria quella per l'uso del mezzo di trasporto pubblico e solo eccezionalmente quella per l'uso del mezzo privato. Necessaria è inoltre la spesa per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e non da un altro luogo più discosto, p. es. da una dimora secondaria. L'eccedenza di spesa che ne deriva non costituisce una spesa necessaria, ma una spesa voluttuaria di carattere privato. Si noti che in passato si era affermata una giurisprudenza che non considerava necessaria la spesa per raggiungere il luogo di lavoro dal domicilio, quando questo era sito in un'altra località, p. es., in zona rurale, per ragioni di tranquillità, di miglior conforto o di minor costo (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2.a ed., Coira/Zurigo 1989, p. 82 e s.; Känzig, Wehrsteuer, Basilea 1982, p. 680 e s.).

3.2.

Nel caso di specie, non è controverso che il domicilio del contribuente sia a __________ e il suo luogo di lavoro a __________.

Le spese di trasporto deducibili sono quindi al massimo quelle ammesse dall' Ufficio di tassazione, che le ha calcolate in base a quattro tragitti quotidiani di tre chilometri a fr. 0.60 al chilometri per ca. 220 giorni lavorativi annui.

Le spese eccedenti che il contribuente sopporta quando la famiglia dimora a __________ o a __________ non sono spese necessarie. Esse devono invece essere annoverate tra le spese private non deducibili, in quanto non strettamente necessarie.

  1. 4.1.

Secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. b LT, come pure secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD, sono pure deducibili a titolo di spese professionali le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio.

La deduzione è ammessa quando al contribuente non è possibile rincasare per il pranzo e non gli viene riconosciuta la spesa per la relativa trasferta (Funk, op. cit., p. 86; Känzig, op. cit., p. 685). La deduzione per il pranzo fuori casa e quella per la trasferta di mezzogiorno non possono in nessun caso essere cumulate.

4.2.

La richiesta di dedurre le spese per il pranzo durante il periodo in cui la famiglia abita nelle residenze secondarie di __________ e di __________ non può essere ammessa per le stesse ragioni per le quali non può essere concessa la spesa di trasferta eccedente. Non solo il ricorrente può rincasare per il pranzo, ma l' Ufficio di tassazione gli ha riconosciuto la relativa spesa per la trasferta.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Schlagwörter

tax deductioncommuting expensesdomicilesecondary residencelunch deductionprivate expenseswork-related expensescourt costs