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80.1999.14 ΓÇó Withholding tax on vested benefits: split tariff treatment
80.1999.14Übriges Gericht17.05.1999Partially Granted
The pension foundation appealed a withholding-tax ruling concerning a CHF 1,185,404 vested-benefit payment to a former employee domiciled abroad. It sought application of the more favorable tariff for an allegedly pre-existing pension relationship. At the hearing, the parties reached a compromise: the benefit would be taxed partly at the normal tariff and partly at the reduced tariff, taking into account the structure of the contract and the source of part of the financing. The court partially upheld the appeal and modified the objection decision accordingly. No court fees were charged.
Art. 144 LIFD; Art. 231 LT: vested-benefit payments subject to withholding tax may be split for tariff purposes where the contractual origin of the pension relationship and the provenance of the financing justify differentiated treatment. If part of the capital stems from an institution not fiscally recognized, only the portion attributable to the older qualifying relationship benefits from the reduced tariff; the remainder is taxable at the normal tariff. A compromise reached by the parties may be incorporated into the dispositive and leads to a partial allowance of the appeal (consid. 4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.14
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00014
Lugano 17 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 1999
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
Fondazione di previdenza per il personale della __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Su richiesta della suddetta fondazione, in data 5 ottobre 1998, l’Ufficio imposte alla fonte comunicava che dalla prestazione di uscita a favore del signor __________, domiciliato all’estero, avrebbe dovuto essere trattenuta una imposta alla fonte di fr. 189’039.60.
L’autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 23 dicembre 1998, argomentando che:
il contratto di assicurazione in oggetto era iniziato il 1° gennaio 1989;
l’avere di vecchiaia già maturato sul contratto di assicurazione già esistente non era stato trasferito al nuovo contratto;
il premio unico di fr. 675’564, versato sul nuovo contratto di previdenza, proveniva da un’istituzione di previdenza non riconosciuta.
Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 1999, l’Ufficio imposte alla fonte propone la reiezione del ricorso, negando che il rapporto di previdenza in base al quale è stata versata la prestazione in capitale fosse già esistente al 31 dicembre 1986.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 dicembre 1998 è riformata nel senso che la prestazione di libera uscita è imposta in ragione di fr. 920’000 con l’aliquota normale e per il resto con l’aliquota attenuata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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