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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.136
Data decisione, Autorità:
22.10.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00136
80.99.00144
Lugano
22 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 21 giugno 1999
in
materia di: IC 93/94 - IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________
__________ __________,
rappr.
da: __________. __________. __________, __________ __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il 9 ottobre 1995
l’Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD
1993-94 in cui esponeva al contribuente un reddito aziendale di fr. 6'000.- e
un reddito d’altra fonte di fr. 3'600.- di media annua, conformemente ai dati
forniti dal contribuente medesimo;
-
che la tassazione è stata
nuovamente notificata all’interessato il 27 febbraio 1997 a seguito della
decisione del 12 febbraio 1997 del Giudice di pace di __________ in materia di
rigetto dell’opposizione;
-
che il contribuente ha
presentato reclamo in tempo utile il 28 marzo 1997, contestando il reddito
d’altra fonte;
-
che il reclamo è stato
respinto con decisione del 17 maggio 1999, in cui si afferma che la tassazione
si fonda sui dati dichiarati dal contribuente medesimo;
-
che il 12 maggio 1997
veniva notificata al contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui gli
veniva esposto d’ufficio un reddito d’altra fonte di fr. 40'000.- di media
annua, perché non aveva dato seguito, nonostante richiamo, diffida e multa
disciplinare, all’invito di presentare la dichiarazione d’imposta;
-
che il contribuente
presentava reclamo il 19 giugno 1998, contestando in particolare il reddito
d’altra fonte;
-
che il reclamo veniva
dichiarato irricevibile il 24 maggio 1999, poiché il contribuente non avrebbe
comprovato, malgrado inviti e convocazioni, la manifesta erroneità della
valutazione d’ufficio dell’UT;
-
che con tempestivi ricorsi
del 21, risp. 30 giugno, __________ __________ chiede l’annullamento delle
suddette decisioni su reclamo;
-
che il ricorrente è stato
nel frattempo posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, alla luce del certificato medico da lui prodotto a sostegno di
un’istanza di proroga;
-
che da detto certificato
medico appare infatti che da anni il contribuente non è in grado di gestire con
coerenza e senso la maggior parte dei suoi obblighi amministrativi;
-
che per questo motivo e,
meglio, l’incapacità del contribuente, medicalmente attestata, di gestire
coerentemente i propri affari, si giustifica, nonostante che il reclamo in
materia di IC/IFD 1995-96 sia stato dichiarato irricevibile, di entrare nel
merito delle contestazioni sollevate nei ricorsi;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che in occasione
dell’udienza dell’8 ottobre 1999, dopo discussione, si è convenuto di fissare
il reddito imponibile al netto delle deduzioni per il periodo fiscale 93/94 in
fr. 7'500.-- di media annua e per il periodo 95/96 in fr. 9'600.--.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 17 maggio 1999 (IC/IFD 1993-94) e del
24 maggio 1999 (IC/IFD 1995-96) sono riformate nel senso che il reddito imponibile,
al netto delle deduzioni, viene stabilito per il periodo fiscale 93/94 in fr.
7'500.- di media annua e per il periodo 95/96 in fr. 9'600.-.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione
per l'emissione di nuovi conteggi.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
All'__________. __________
__________, patrocinatore del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio,
viene concessa un'indennità di patrocinio di fr. 300.-.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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