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Numero d'incarto:
80.1999.118
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00118
Lugano
5 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 28 maggio 1999
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1993-94 l'Ufficio di tassazione esponeva in media annua a __________ __________,
oltre un reddito d'attività dipendente di fr. 22'750.- e un reddito d'altra
fonte di fr. 2'000.-, un reddito della sostanza di fr. 82'922.- di media annua
per l'IC e di fr. 85'422.- per l'IFD. L'UT ammetteva inoltre le diverse
deduzioni chieste dal contribuente nella dichiarazione d'imposta, eccezion
fatta di quella per interessi passivi, che veniva ridotta da fr. 58'298.- a fr.
14'330.- di media annua e di quella per alimenti alla moglie, che veniva
ridotta da fr. 36'000.- a fr. 22'752.- di media annua (cfr. notifica della
tassazione dell' 8 febbraio 1999).
-
Il contribuente,
assistito dallo __________ __________ __________,
presentava reclamo il 3 marzo successivo, chiedendo che le deduzioni per
interessi passivi e per alimenti venissero elevate a fr. 58'298.- risp. a fr.
14'330.-.
L' Ufficio di tassazione
convocava il patrocinatore del contribuente ad un'audizione, che aveva luogo il
31 marzo 1999. In quell'occasione, vista la documentazione presentata dall' interessato,
dopo discussione, di comune accordo autorità fiscale e rappresentante del
contribuente convenivano di stabilire l'ammontare della sostanza all'estero, da
conteggiare per l'aliquota, in fr. 400'000.- e l'aumento della deduzione degli
interessi passivi a fr. 50'298.-, con la precisazione: "Resta inteso che
questa deduzione verrà dedotta in Svizzera proporzionalmente agli attivi lordi
della sostanza" (cfr. verbale d'audizione del 31 marzo 1999).
L'UT il 17 maggio 1999
notificava pertanto la decisione su reclamo, in cui stabiliva l'importo degli
interessi passivi deducibili, alla luce di quanto convenuto durante l'audizione
del 31 marzo 1999, in fr. 34'507.- di media annua.
- Con il presente,
tempestivo ricorso il ricorrente, sempre assistito dallo Studio __________ __________,
chiede la deduzione completa degli interessi passivi e, meglio, nella misura di
fr. 58'298.-. Lo Studio __________ __________ argomenta che il cliente non ha
potuto rimborsare il debito verso la Banca __________
non per colpa sua, ma a causa dell'ingiustificato protrarsi della causa di
divorzio, esclusivamente addebitabile alla Pretura di Lugano, segnatamente al
rifiuto oppostogli dai giudici civili di liberare dei fondi bloccati per pagare
dei debiti.
Propone quindi un diverso
riparto della deduzione per interessi passivi con conseguente riduzione del
reddito imponibile da fr. 42'045.- a fr. 18'254.-.
- 4.1.
Benché la legge tributaria
ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto
processuale dell'accordo transattivo (“Verständigung”), dottrina e
giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein,
in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985,
p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2a ediz.,
Basilea 1992, III parte, p. 108; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,
5a ediz., Zurigo 1995, p. 286).
L’accordo può tuttavia
portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che
richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op.
cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337; ASA 63
p. 670 consid. 5a). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi
in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è
possibile un accertamento esatto.
4.2.
Mentre, secondo la
dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e
come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (“behördliche Massnahme”;
cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7), che serve semplicemente a preparare
la successiva decisione di tassazione, la dottrina più recente, invece,
contesta la mera natura “procedurale” che si attribuisce in tal modo
all'intesa.
Partendo dall'elemento
dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso
dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione.
L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione
di volontà riferita ad un caso concreto: «Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich
vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss,
sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt
ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt,
bilden durch ihre Übereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit
einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist»
(Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht,
Basilea 1987, p. 103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p.
69).
Si tratta pertanto di un
vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la
dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica
della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia
od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono
di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando
avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione
se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
4.3.
Come si vede, alla luce
della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità
fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto,
il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo,
qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero
di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il
contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità
fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il
principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può
ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in
un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere
conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297
del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare
considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della
transazione in discorso.
- Nel caso in esame,
come detto in narrativa, il contribuente si è fatto rappresentare, all’udienza
dinanzi all’autorità fiscale, da un mandatario, lo Studio __________ __________,
il quale ha firmato un verbale contenente una transazione dal tenore oltremodo
chiaro e inequivocabile. In questo accordo veniva chiaramente definito l'ammontare
della sostanza all'estero da conteggiare per l'aliquota (fr. 400'000.-) e la
deduzione proporzionale degli interessi passivi "Resta inteso che questa
deduzione verrà dedotta in Svizzera proporzionalmente agli attivi lordi della sostanza"
(cfr. verbale d'audizione del 31 marzo 1999).
Nel presente ricorso il
mandatario del contribuente, ignorando il tenore dell'accordo sottoscritto,
rimette in discussione i termini stessi dell'accordo, facendo valere che il
proprio cliente sarebbe stato impossibilitato a rimborsare il debito verso la __________, sul quale sono maturati gli
interessi, per lungaggini esclusivamente addebitabili alla giustizia civile.
Orbene, un simile modo di
agire misconosce completamente la natura contrattuale dell'accordo quale quello
sottoscritto il 31 marzo 1999, che lasciava unicamente aperto il calcolo proporzionale
degli interessi deducibili, in base all'importo concordato della sostanza
all'estero.
Né si può ragionevolmente
sostenere in buona fede che l'accordo in questione lasciasse aperta la
questione delle asserite lungaggini della giustizia civile, per altro, se
effettive, note da molto tempo, e quindi della completa deducibilità degli
interessi passivi. Il testo dell'accordo non solo non si presta a equivoci, ma
non contiene su questo punto riserve di sorta.
- A titolo puramente abbondaziale
si rileva che gli argomenti sviluppati nel ricorso sono privi di consistenza
giuridica.
La decisione su reclamo
dell'UT poggia sui dati consolidati al 1° gennaio 1993, primo giorno del
periodo fiscale. Questa Camera non può certo modificarli, instaurando un
processo sulla fondatezza delle richieste di svincolo formulate dai patrocinatori
del ricorrente al giudice civile e sulle presunte cause degli asseriti ritardi
di quest'ultimo nel decretare la liberazione di determinati fondi a favore del
contribuente e modificando così gli elementi imponibile in base all' asserita
intenzione di rimborsare il debito produttivo d'interessi passivi. Tanto più
che occorrerebbe situarsi nel tempo al momento di una liberazione dei capitali
puramente suppositizia e anteriore al 1° gennaio 1993, e non fondarsi su
affermazioni conclamate con il senno di poi. Diversamente ne andrebbe della
sicurezza del diritto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente giudizio
è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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