AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.99
Data decisione, Autorità:
28.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00099
Lugano
28 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 maggio 1998
in
materia di: IC 1993 e 1994
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ -__________ & __________ __________, __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 9 giugno 1995
l’Ufficio di tassazione persone giuridiche in Bellinzona (in seguito: __________) notificava alla __________ __________
(in seguito: __________) le tassazioni
IC 1992, IC 1993 e IC 1994, in cui le esponeva un’imposta sul capitale di fr.
13’500.- per il 1992 e di fr. 12’000.- per il 1993 e un’imposta minima di fr.
17’652,95 per il 1994.
La notifica di tassazione
1992 cresceva incontestata in giudicato, quelle degli anni 1993 e 1994 venivano
contestate dalla contribuente, che argomentava essere stata posta in
liquidazione concordataria dal 6 gennaio 1993. Con due distinte decisioni del 9
aprile 1998 __________ respingeva il
reclamo della contribuente, rilevando che per gli anni 1993 e 1994 è stata
prelevata unicamente l’imposta minima riferita all’oggetto immobiliare e non
l’imposta sull’utile o il capitale, inconciliabile con la capacità contributiva
per effetto della messa in liquidazione concordataria.
- 2.1.
Con il presente,
tempestivo ricorso la ricorrente, assistita dalla __________
-__________ & __________ __________
in __________, contesta le due suddette
decisioni su reclamo e chiede che il capitale imponibile della __________ in liquidazione concordataria sia
rideterminato in fr. 0, protestate spese e ripetibili. Fa presente, innanzi
tutto, il suo massiccio sovraindebitamento, lamentando per il 1993
l’imposizione da parte __________ di un
capitale societario puramente fittizio e non più esistente con conseguente
lesione dell’art. 4 Cost. fed. e che l’imposta minima prelevata per il 1994 non
costituisce una “Objektsteuer”, in quanto sostitutiva dell’imposta ordinaria
sul capitale.
2.2.
__________ propone l’accoglimento parziale del ricorso.
Fa presente:
Va subito precisato che la
tassazione IC 1994 e successiva decisione su reclamo è sbagliata e va corretta.
In
effetti, per un malaugurato disguido, non sono state computate le eccedenze
risultanti dalle due tassazioni precedenti come prescritto dall’art. 85 cpv. 2
della vecchia Legge Tributaria. Le eccedenze ammontano a fr. 6’078.- per il
1992 e fr. 4’316.-- per il 1993.
Ne
consegue pertanto che l’imposta minima dell’anno 1994 deve esser annullata e
sostituita con l’imposta sul capitale.
La
quota parte di capitale sociale da tassare è di fr. 4’000’000.-- come per I’IC
1993.
Fatta
questa premessa, va precisato che fino alla tassazione IC 1994 è applicabile l’art.
78 cpv. 2 della vecchia Legge Tributaria che recita: «È imponibile almeno il
capitale azioni o il capitale sociale liberato».
L’art.
84 citato nel ricorso non è applicabile alla tassazione IC 1993 e 1994 in
quanto fa parte delle modifiche apportate alla nuova Legge Tributaria entrata
in vigore a partire dall’1.1.1995.
Riassumendo
vi invitiamo a voler decidere nel modo seguente:
Tassazione
IC 1993: confermare l’imposizione del capitale
Tassazione
IC 1994: annullare l’imposta minima e imporre il capitale di fr. 4’000’000.
- 3.1.
Secondo l’art. 83 LT-1976,
le società di capitali e le società cooperative devono pagare un’imposta minima
sugli immobili situati nel Cantone, quando quest’imposta è superiore
all’imposta sull’utile e sul capitale imponibile.
L’imposta minima è dell’ 1
per mille del valore di stima ufficiale all’inizio dell’esercizio commerciale,
esclusa ogni deduzione di debiti (art. 85 cpv. 1 LT-1976). Le società di
capitali e le società cooperative che hanno pagato le imposte ordinarie
sull’utile netto e sul capitale proprio nei due anni precedenti, possono
computare sull’imposta minima dell’anno fiscale la differenza tra l’imposta
ordinaria dovuta e l’imposta minima teorica di questi due anni precedenti. Esse
devono tuttavia pagare in tutti i casi l’imposta ordinaria sull’utile netto e
sul capitale proprio (art. 85 cpv. 2 LT-1976).
Dal canto suo, l’imposta
sul capitale comprende il capitale azioni o il capitale sociale liberato, le
riserve aperte e le riserve tacite tassate come utile nonché l’ammontare dei
debiti non riconosciuti (art. 78 cpv. 1 LT-1976). È imponibile almeno il
capitale azioni o il capitale liberato (art. 78 cpv. 2 LT-1976). L’imposta è
del 3 per mille del capitale imponibile (art. 80 LT-1976).
3.2.
La lettera dell’art. 83
LT-1976, per altro identica a quella di altri cantoni, tra cui il Canton __________ (art. 93 GR-StG), prevede che le
società di capitali e le società cooperative devono sempre pagare un’imposta
minima sugli immobili situati nel Cantone, che viene calcolata, in linea di
principio, nell’uno per mille del valore di stima ufficiale degli immobili o
alternativamente nel tre per mille del capitale imponibile secondo l’art. 78
cpv. 1 e 2 LT-1976, se più favorevole.
Questa modalità di calcolo
alternativa non muta però la natura dell’imposta minima, che è e rimane
un’imposta che colpisce gli immobili situati nel Cantone, in aggiunta all’
imposta immobiliare ordinaria (cfr. art. 89 LT-1976).
3.3.
Giuridicamente l’imposta
minima si configura indubitabilmente, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale riguardante il Canton __________,
che conosce una norma, l’art. 93 GR-StG, identica all’art. 82 LT-1976, come una
imposta reale (“Objektsteuer”) (Sentenza del Tribunale federale del 4
novembre 1995, in StE 1997 A 24.44.4. n. 1, consid. 3).
Nel citato giudizio il
Tribunale federale ha inoltre avuto modo di rilevare, in sintesi, che l’imposta
minima, quale imposta speciale relativamente poco produttiva, non è parte
essenziale della legislazione sull’armonizzazione. Per la decisione sull’ammissibilità
dell’imposta minima sugli immobili quale imposta alternativa (sostitutiva delle
imposte ordinarie sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche proprietarie
di immobili) si deve piuttosto partire dal presupposto che deve essere lasciato
intatto il diritto impositivo del Cantone in relazione agli immobili che vi si
trovano. Dal punto di vista costituzionale, non si può obiettare alcunché contro
il prelievo di un’imposta minima, anche nel caso in cui l’imposta colpisce gli
immobili di stabilimenti d’impresa (cfr. Sentenza del Tribunale federale
del 4 novembre 1995 in StE 1997 A 24.44.4. n. 1, con riferimenti
a dottrina e giurisprudenza).
- Nelle osservazioni
al ricorso l’UTPG propone di computare, conformemente all’art. 85 cpv. 2
LT-1976, l’eccedenza rispetto all’imposta minima per il 1992 di fr. 6’078.- e
quella per il 1993 di fr. 4’316.- sull’imposta dovuta per il 1994.
Con ciò sia per il periodo
fiscale 1992 sia per il periodo fiscale 1993, l’eccedenza dell’imposta sul
capitale rispetto all’imposta (teorica) sul mero valore di stima ufficiale, che
in quei periodi non poteva essere compensata, conformemente all’art. 83
LT-1976, poiché l’imposta minima risultava inferiore all’imposta sul capitale,
viene compensata nel periodo fiscale 1994, in cui l’imposta minima sul valore
di stima immobiliare eccede l’imposta sul capitale.
Ne viene, concretamente,
che per il periodo fiscale 1994, al posto dell’imposta minima dovuta sul valore
di stima degli immobili, che sarebbe stata di fr. 17’652,95, è dovuta
un’imposta di fr. 12’000.-, pari al 3‰ del capitale, che corrisponde
all’imposta minima dovuta secondo l’art. 85 cpv. 2 LT-1976, dopo il computo
della differenza tra l’imposta ordinaria dovuta e l’imposta minima teorica dei
due anni precedenti e la relativa imposta ordinaria.
L’aggravio fiscale, per i
due periodi litigiosi, ammonta a fr. 24’000.- (fr. 12’000.- per ciascuno dei
due periodi) e risulta quindi complessivamente inferiore all’aggravio
corrispondente all’imposta minima sul valore di stima, che invece ammonterebbe
a fr. 25’336,95 (fr. 17’652,95 per il 1994 e fr. 7684.- per il 1993). Inoltre,
l’imposta complessivamente dovuta per i due anni in contestazione tiene
parzialmente conto dell’eccedenza dell’imposta ordinaria sul capitale del 1992
(fr. 13’500.-) (cfr. decisione del 9 giugno 1995, cresciuta incontestata in
giudicato) rispetto all’imposta minima che sarebbe stata teoricamente dovuta,
secondo l’art. 83 LT-1976, se l’imposta sul capitale fosse stata inferiore.
- 5.1.
La ricorrente si richiama
per contestare l’imposizione alla sentenza del Tribunale amministrativo del Canton
Zurigo pubblicata nella Revue fiscale del 1961. In quel giudizio (RF
16/1961 p. 252 ss.), l’autorità giudiziaria zurighese ha stabilito che
l’applicazione dell’art. 47 lett. a ZH-StG, relativo all’imposta
ordinaria sul capitale delle società anonime, delle società in accomandita per
azioni e delle società a garanzia limitata, è lesiva dell’art. 4 Cost. fed. se
non tiene conto dell’apertura del fallimento o della decisione giudiziaria di
liquidazione concordataria con abbandono degli attivi.
Sarebbe invero contrario
al principio della capacità contributiva impedire ad una delle persone
giuridiche succitate di provare che il capitale è andato perduto e continuare
quindi ad assumere quale oggetto minimo dell’imposizione il capitale sociale
liberato.
Tale richiamo è tuttavia inconferente,
dal momento che non si tratta, nella presente fattispecie, del prelevamento
dell’imposta ordinaria sul capitale secondo l’art. 78 e ss. LT-1976, bensì
dell’imposta minima secondo l’art. 83 LT-1976, che è configurata, come si è
visto, come una vera e propria imposta reale ("Objektsteuer"). Ora, secondo
una consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, peraltro sempre più criticata
dalla dottrina (Yersin, L’égalité de traitement en droit fiscal, in RDS
111/1992 p. 171; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998,
n. 22 al § 3, p. 29), proprio per questa sua specifica natura, l’imposta reale
fa astrazione dal principio della capacità contributiva, il quale si applica
solo alle imposte personali (“Subjektsteuern”).
Come rilevato dal
Tribunale federale nella citata sentenza in un caso grigionese (StE 1997
A 24.44.4. n. 1, consid. 4a) l’imposta litigiosa è da considerare un’imposta
minima sugli immobili, che non deve eccedere il 2‰, senza computare su questo saggio-limite
le ulteriori imposte generali di carattere reale sugli immobili, che i cantoni
e i Comuni richiedono a tutti i proprietari di immobili.
5.2.
La ricorrente richiama
inoltre l’art. 84 LT-1994, secondo cui il capitale imponibile di società di
capitali e società cooperative che sono in liquidazione alla fine del periodo
fiscale corrisponde alla loro sostanza netta determinata in base alle
disposizioni applicabili alle persone fisiche.
Il richiamo è tuttavia inconferente.
Innanzi tutto la norma in questione è nuova, è entrata in vigore il 1° gennaio
1995 e non conosce applicazione retroattiva (cfr. art. 324 LT-1994), fatta eccezione
delle norme di procedura per le tassazioni notificate dopo l’entrata in vigore
(cfr. art. 317 LT-1994). In secondo luogo, non va dimenticato che l’art. 84
LT-1994 è inserito nel capitolo I del titolo III, relativo all’imposta sul
capitale e al suo oggetto; nessuna norma simile e nessun rinvio all’art. 84
sono per contro contenuti nel titolo IV, relativo all’imposta minima sugli
immobili, che è stata mantenuta con funzione sostitutiva delle imposte ordinarie
sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche proprietarie di immobili
(cfr. Messaggio n. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di
nuova legge tributaria, p. 59).
5.3.
A titolo del tutto abbondanziale
questa Camera rileva che il prelevamento di un’imposta minima non è contrario
né al diritto costituzionale federale né alla LAID (Messaggio n. 4169
del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, p. 59,
con riferimento al parere del prof. Locher; inoltre StE 1997 A 24.44.4. Nr.
1, consid. 1 e 4c, con riferimenti; Duss, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I, tomo I,
Basilea/Francoforte 1997, n. 9 ad art. 27 LAID, p. 357).
- In considerazione
dell’esito del ricorso, parzialmente accolto per motivi diversi da quelli
addotti nel ricorso e, meglio, per la correzione da parte dell’UTPG della
svista in cui era incorso nella notifica della decisione su reclamo, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili alla ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 aprile 1998 in materia di IC 1994 è
riformata nel senso che al posto dell’imposta minima sul valore di stima degli
immobili di fr. 17’652.95 è prelevata l’imposta sul capitale, secondo l’art. 85
cpv. 2 LT-1976, di fr. 12’000.-.
§§ La
decisione su reclamo del 9 aprile 1998 in materia di IC 1994 è per contro
confermata.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Non si assegnano
ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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