AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.97
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00097
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 maggio 1998
in
materia di: IC 95/96 intermedia
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________, __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ __________,
cittadina statunitense, nubile, è stata alle dipendenze della ditta informatica
(divenuta in seguito __________ __________), dal 14 gennaio 1991, con mansioni
di responsabile tecnica del dipartimento publishing e documentazione.
Dall’inizio
di gennaio del 1995 ha beneficiato di un congedo malattia. Il __________ successivo ha dato alla luce la
figlia __________. Ha in seguito
beneficiato del congedo maternità pagato di otto settimane e in seguito dal 9
aprile di un congedo non retribuito fino al 14 settembre.
Dopo il
suo rientro svolge mansioni diverse, compatibili con i suoi doveri famigliari e
l’accudimento della figlia, segnatamente lavori di traduzioni interni, di
controllo e revisione di testi dall’inglese all’italiano, quali lettere,
offerte e analisi, con una riduzione delle entrate complessiva nel 1995 del 60%
circa.
Il 16
novembre 1996 la contribuente chiedeva una tassazione intermedia, limitandosi a
indicare all’UT di aver ridotto l’attività lavorativa al 50%. Con decisione del
4 dicembre 1996 l’UT respingeva la domanda, argomentando che la modificazione sopravvenuta
non era dovuta a nessuna delle cause previste dalla legge per la concessione di
una tassazione intermedia.
- Con
tempestivo reclamo del 2 gennaio 1997 la contribuente chiedeva l’annullamento
della suddetta decisione e conseguentemente la concessione della tassazione intermedia,
diffondendosi sui motivi del cambiamento e sulla natura della nuova attività,
che ha comportato in particolare la perdita del precedente livello di
responsabilità e un drastico ridimensionamento delle possibilità di carriera.
L’UT con
decisione dell’8 aprile 1998 respingeva il reclamo , non ravvisando nella
continuazione dell’attività al 50% per il precedente datore di lavoro un motivo
di tassazione intermedia.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, assistita __________ dello Studio legale __________
& __________, chiede l'annullamento
della decisione su reclamo e conseguentemente la concessione della tassazione intermedia.
Espone in modo dettagliato le ragioni del ridimensionamento dell’attività e la
natura delle nuove mansioni, con riferimento a dottrina e a giurisprudenza.
Dei motivi ricorsuali
verrà detto in seguito, per quanto necessario.
L’UT propone invece di
respingere il ricorso, considerando che la riduzione dello stipendio sia da
addebitare unicamente alla riduzione dell’attività lavorativa al 50%, senza
alcun mutamento della professione.
In occasione dell’udienza
del 24 giugno 1998 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni,
illustrandole ulteriormente.
- 4.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo
fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT
1994).
b) per il periodo
fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e
durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD,
53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando,
cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi
percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del
periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa
ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si
discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito
nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung,
in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten
Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den
harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o
separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo
e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o
cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per
causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT
1994).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
- 5.1.
Da quanto detto discende
anzitutto che la semplice variazione di reddito – quali che ne siano le
dimensioni – è irrilevante ai fini della decisione sulla tassazione intermedia.
Semplici oscillazioni di
reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono
motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, CDT 18 aprile 1979
in re Lo.; 16 marzo 1981 in re Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre
1984 in re To.; STF del 25 maggio 1984, cit.; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1983, p. 126).
Il Tribunale federale ha
così escluso che il passaggio da un'attività lucrativa a tempo pieno a
un'attività a tempo parziale e viceversa costituisca motivo di intermedia (ASA
53 p. 188).
Il diritto alla tassazione
intermedia per cessazione dell' attività lucrativa, risp. per mutamento della
professione è, per es., stato negato a due coniugi che, simultaneamente, alla
nascita del figlio, avevano ridotto l' attività lucrativa dipendente l'uno
nella misura del 40% e l'altro nella misura del 60%. Sebbene la situazione
economica dei contribuenti non differisse sostanzialmente rispetto a quella che
si sarebbe verificata in caso di cessazione totale dell' attività di un solo
coniuge, la legge vigente impedisce di trarre le stesse conseguenze (CDT
n. ..__________ del
3 settembre 1997 in re Le.).
Non diversamente il
diritto alla tassazione intermedia è stato negato a due coniugi che
alternativamente, in occasione della nascita del figlio, hanno beneficiato di
un congedo di un anno (CDT n. ..__________
del 7 maggio 1998 in re Qu.).
5.2.
Dottrina e giurisprudenza
ritengono invece che il mutamento di professione sia sempre dato, quando il
contribuente abbandona un’attività dipendente per una indipendente, pur rimanendo
nello stesso settore lavorativo, o viceversa. Le differenze fondamentali tra
l’imposizione del reddito dei dipendenti e quello degli indipendenti
giustificano infatti, considerate le diversità tra i due statuti professionali,
un mutamento essenziale delle basi d’imposizione quando si verifica il
passaggio da un tipo d’attività all'altro (cfr. per tutte DTF 103 Ib
343; STF del 6 marzo 1986 in re F.B., cons. 4a; inoltre Pichon, La taxation
intermédiaire, II, in RF 1982, p. 514 ss.). La giurisprudenza
richiede unicamente che il cambiamento sia durevole, non invece che il
mutamento del reddito sia essenziale, eccettuati i casi di oscillazione minima
(cfr. Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo 1979, p. 89).
5.3.
Vi è inoltre cambiamento
di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente
modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una
fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr. ad esempio CDT
22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216). Secondo la
giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro
ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è
modificata in modo fondamentale (cfr. DTF 109 Ib 12 c.2; 101 Ib 402 c.
2b e altre) per metodo e maniera di lavorare. In campo commerciale il
cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due
settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un
cambiamento di professione (cfr. STF del 6 marzo 1986 in re B. con riferimento
a Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p.
791ss., nella quale è stato negato un mutamento di professione per il passaggio
da amministratore delegato e direttore responsabile nel settore tecnico e commerciale
di una SA a direttore di una società finanziaria). Il Tribunale federale ha
d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione quando, restando
il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova
occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e
fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell'8 giugno 1983 in re
A.K.). Analogamente, il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso
settore o della medesima azienda non costituiscono, di regola, un cambiamento
di professione (cfr. Masshardt, Wehrsteuerrecht, ad art. 96 DIFD, nota
17; sent. CDT 17 dicembre 1984 in re G. To.).
- 6.1.
Dopo la maternità la
ricorrente ha continuato a lavorare a metà tempo per la __________ __________,
che le ha affidato mansioni diverse e meno qualificate rispetto alle
precedenti, ma ha continuato a versarle metà dello stipendio precedente.
La continuazione
dell'attività a metà tempo per la __________
__________ ha indubbiamente comportato un
cambiamento di funzione all’interno dell’azienda: da responsabile della documentazione
d’accompagnamento (sia quella rivolta all’utilizzatore sia quella di natura
tecnica) dei prodotti informatici __________
(si veda la copiosa documentazione prodotta), destinati al settore bancario e
articolati in una miriade di programmi accessori a impiegata con funzioni nel
campo della stesura della corrispondenza in lingua inglese e della contabilità.
È certo fuor di dubbio
che, prima della maternità, la ricorrente rivestiva mansioni di una certa
responsabilità e faceva un uso diverso e meno limitato delle sue conoscenze di
natura linguistica e che ora invece svolge un’attività subalterna, che richiede
un uso più limitato delle proprie competenze linguistiche e che potrebbe essere
svolta anche da un dipendente senza le sue qualifiche.
Essa è tuttavia rimasta
all’interno dell’azienda e, malgrado la diversa mansione esercitata dopo la
maternità, percepisce ancora esattamente la metà del suo stipendio.
Ciò induce a non
enfatizzare il mutamento all’interno dell’azienda. La ricorrente è rimasta alle
dipendenze della __________ __________ anche dopo la maternità proprio grazie
alle sue riconosciute competenze linguistiche, anche se è fuor di dubbio che
attualmente esse vengono sfruttate dalla datrice di lavoro in misura più ridotta
di prima.
A mente di questa Camera,
quindi, non sono dati gli estremi qualitativi per ammettere un mutamento
durevole della professione.
Il caso in esame, non
diversamente da altri, configura piuttosto un caso di riduzione dell’orario
lavorativo all’interno dell’azienda intervenuto dopo la gravidanza con
l’assegnazione di mansioni diverse, compatibili con la nuova situazione sia per
la dipendente sia per la datrice di lavoro, ma non al punto da costituire un
vero e proprio cambiamento radicale dell’attività.
Anzi, si può persino
avanzare l'ipotesi che all’occorrenza la datrice di lavoro potrebbe nuovamente
affidare alla propria dipendente mansioni di maggiore responsabilità,
professionalmente più gratificanti, ma non necessariamente con ricadute sul piano
salariale, così come non vi sono state ricadute su questo piano per effetto del
passaggio da un’occupazione a tempo pieno a una a metà tempo.
6.2.
La ricorrente nel suo
ricorso, fa ripetutamente riferimento alla sentenza n. ..__________ di questa Camera del 26 novembre
1996 (cfr. RDAT 1997 I 16t, pp. 433 ss.). In quel caso, questa Camera ha
ammesso, contrariamente alla tesi dell'autorità fiscale, l'esistenza di un motivo
d'intermedia nel fatto vi era stato innanzi tutto il cambiamento del datore di
lavoro e il passaggio da un'attività regolare ad una che poteva essere svolta
in modo autonomo al domicilio durante un numero limitatissimo di ore
settimanali a seconda delle necessità (cfr. RDAT cit., consid. 5, p.
440), con una riduzione del reddito tale da permettere di configurare, in quel
caso, che va considerato un caso-limite, la nuova attività quale attività
meramente secondaria.
Né è pertinente il
richiamo alla sentenza zurighese, citata in RDAT 1997 I p. 438, relativa
a una giornalista che, a seguito della maternità, aveva ridotto la propria attività
con conseguente riduzione del reddito a meno del 25%. Questo caso conferma
semmai la tendenza giurisprudenziale ad ammettere l'esistenza di una cessazione
dell'attività, quando, al cospetto di un cambiamento di posto di lavoro o di
una drastica riduzione della precedente attività, si può ammettere il carattere
meramente secondario dell'attività residua.
6.3.
Non può comunque essere
ascoltato l’ulteriore argomento, affacciato dal patrocinatore della ricorrente,
che in realtà la nuova attività presso la __________
__________ sarebbe un’attività
accessoria, quella di madre essendo attualmente l'occupazione principale della
ricorrente. Sia l'elemento qualitativo sia quello quantitativo della tassazione
intermedia vanno valutati in relazione all'attività produttiva di reddito
esercitata fino al momento del preteso cambiamento e non ad altre attività non
produttive di reddito (madre, casalinga, assistenziali verso persone bisognose,
ecc.).
6.4.
Ribaltando la situazione,
come è sempre necessario fare in caso di tassazione intermedia, giacché la
stessa è data anche in caso di incremento dell'attività e del reddito, si può
certo affermare che se la ricorrente fosse passata da un metà tempo quale segretaria
con mansioni di responsabilità nel campo della corrispondenza in lingua inglese
a un tempo pieno quale responsabile della stesura dei manuali di applicazione
dei programmi della datrice di lavoro con semplice raddoppio dello stipendio,
l'UT e questa Camera non avrebbero certo ammesso l'esistenza di un motivo di
tassazione intermedia in deroga al principio della tassazione praenumerando.
Ne viene, per quanto
precede, che nel caso in esame non è data la condizione di tipo qualitativo per
la quale la contribuente possa beneficiare della tassazione intermedia.
- 7.1.
A titolo abbondanziale si
rileva che questa Camera ha già avuto modo di sottolineare come il rigido
catalogo dei presupposti qualitativi, cui il legislatore subordina la
concessione di una tassazione intermedia, sia senz’altro suscettibile di
critiche (CDT n. ..__________
del 12 novembre 1996 in re R.U.). In dottrina, si fa notare, infatti, come
l’indice di capacità contributiva su cui si fonda l’imposta sul reddito sia
rappresentato appunto dal reddito, inteso quale potenziale per la soddisfazione
dei bisogni. La capacità contributiva può pertanto essere modificata solo dalla
variazione di tale potenziale, mentre non è minimamente influenzata
dall’identità della fonte di reddito né dalla qualità del reddito. Per quanto
dunque sia senz’altro possibile che modifica strutturale e modifica della
capacità contributiva si producano simultaneamente, ciò non è affatto
necessario. Per il fatto che il legislatore affianca alla condizione
quantitativa, che riflette l’evoluzione della capacità contributiva, un elenco
limitato di condizioni qualitative, si ritiene che vengano esclusi arbitrariamente
dal campo di applicazione della norma sulla tassazione intermedia dei casi che
dovrebbero rientrarvi, in considerazione dello scopo perseguito dalla disposizione
stessa. La conclusione drastica cui pervengono gli autori qui considerati è
perciò che la disciplina della tassazione intermedia sarebbe in contrasto con
la parità di trattamento e pertanto incostituzionale (cfr. in particolare Triebold,
op. cit., pp. 283-285 e 291; dello stesso avviso Reich, op. cit., p.
324, che suggerisce, quale rimedio, un’interpretazione estensiva dei motivi di
intermedia codificati).
7.2.
Le riserve sollevate nei
confronti della disciplina della tassazione intermedia ed in particolare della c.d.
“condizione qualitativa”, non devono però far perdere di vista le ragioni per
cui tale condizione è stata voluta dal legislatore, che l’ha affiancata a
quella quantitativa. Procedere ad una tassazione intermedia in presenza di ogni
modifica di reddito essenziale e durevole, quindi anche p. es. in occasione di
variazioni di reddito determinate dalla congiuntura o da semplici aumenti o
riduzioni di salario, comporterebbe un considerevole incremento dei
procedimenti di tassazione intermedia, sebbene elevando i requisiti di misura e
di durata della variazione di reddito sia già possibile una certa selezione.
Oltre all’aggravio di lavoro che ne conseguirebbe per l’amministrazione
fiscale, la frequenza delle tassazioni intermedie provocherebbe una ripetuta
interruzione nella continuità della commisurazione del reddito (Beer,
op. cit., p. 47).
Per queste ragioni, una
soluzione del problema conforme ai postulati costituzionali può essere
rappresentata solo dall’abbandono del sistema della tassazione praenumerando,
per passare alla tassazione annua con il sistema postnumerando. L’adozione di
un sistema di tassazione in cui periodo di computo e periodo di tassazione
coincidono – senza che si richiedano più tassazioni intermedie – è quindi
caldeggiato dalla dottrina proprio per ragioni di giustizia fiscale (cfr. Triebold,
op. cit., p. 299 e autori citati).
7.3.
È dunque tutt’altro che
facile identificare un rimedio che permetta di trovare uno sbocco per
situazioni come quella del ricorrente, senza rischiare di stravolgere il vigente
sistema di tassazione praenumerando. Rinunciare completamente al
criterio qualitativo – ed ignorare quindi del tutto la circostanza che il
contribuente continui a svolgere la stessa professione – senza introdurre altri
criteri limitativi, avrebbe infatti la conseguenza di far diventare la
tassazione intermedia da eccezione a regola. Si ricordi, infatti, che, come si
dovrebbe adeguare la tassazione alle riduzioni del reddito, in modo favorevole
al contribuente, non diversamente si dovrebbe procedere in caso di aumento del
reddito, con vantaggio per il fisco. Deve, d’altronde, essere pure ricordato
che una variazione del reddito nel tempo può essere, in una certa misura, del
tutto naturale per il lavoratore indipendente, ma lo è molto meno per il lavoratore
dipendente. Si tratterebbe pertanto di stabilire diversi limiti quantitativi in
un caso e nell’altro.
7.4.
È appena il caso di
rilevare a questo proposito che il correttivo introdotto dal Legislatore
cantonale nella vecchia LT ed entrato in vigore il 1° gennaio 1987 (cfr. art.
99 lett. e LT-1976) è stato abbandonato con l'entrata in vigore della nuova LT,
il 1° gennaio 1995 in quanto incompatibile con la LAID (cfr. Messaggio
- 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria,
- 44), senza per altro considerare i delicati problemi interpretativi che
aveva posto, soprattutto in caso di aumento dell'attività (cfr. Soldini,
Tassazione intermedia per modificazione del reddito da attività lucrativa
dipendente del 50%, in Aa.Vv., Giurisdizione costituzionale e
Giurisdizione amministrativa, Schulthess, Zurigo, 1992, p.p. 209 ss., anche in
La tassazione intermedia per modificazione del reddito da attività dipendente
del 50%, in Rep. 1991 215 ss.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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