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Numero d'incarto:
80.1998.73
Data decisione, Autorità:
19.05.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00073
Lugano
19 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 16 aprile 1998
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________ __________ __________, __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- A __________ __________
l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città infliggeva, con decisione del 12 marzo
1998, una multa disciplinare di fr. 50.-, poiché, nonostante un richiamo e una
diffida per lettera raccomandata, non aveva presentato la dichiarazione fiscale
IC/IFD 1997-98.
Il 6 aprile la fiduciaria __________
di Zurigo presentava reclamo all’UT contro la decisione di multa, rilevando in
primo luogo che __________ __________ non aveva mai ricevuto la diffida
per lettera raccomandata e in secondo luogo che è domiciliata dal 1° gennaio
1997 nel Canton Zurigo, dove ha pure inoltrato la dichiarazione fiscale per il
1997.
Con decisione del 9 aprile
1998 l’UT respingeva il reclamo, rilevando che __________
__________, dopo aver lasciato __________, è stata domiciliata a __________ per un mese, dal 1° al 31 gennaio
1997. Rileva inoltre che la diffida per lettera raccomandata non è stata
ritirata.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso, __________ __________, sempre assistita dalla __________ __________,
chiede l’annullamento della multa, rilevando di essere domiciliata nel Canton __________ dal 1° gennaio 1997. Rileva inoltre
che la diffida non è stata ricevuta, poiché nel febbraio del 1998 era assente
dalla Svizzera e che d’altronde non ha mai ricevuto i formulari della
tassazione.
-
Le persone fisiche
sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 2 cpv. 1 LT). Una persona ha
domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi
durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio
legale (art. 2 cpv. 2 LT). La dimora fiscale nel Cantone è invece data quando
una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili almeno 30 giorni esercitandovi
un'attività lucrativa oppure almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa
(art. 2 cpv. 3 LT). Non ha per contro domicilio o dimora fiscali nel Cantone
chi, domiciliato fuori Cantone, soggiorna nel Cantone unicamente per
frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto (art. 2 cpv. 2 LT). Il
domicilio, come si evince dalla formulazione del 1° capoverso dell’art. 2, è
determinato in base agli articoli 23 e seguenti del Codice civile).
Le persone fisiche senza
domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù
della loro appartenenza economica se sono proprietarie di fondi nel Cantone o
hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a
questi economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT)
- 4.1.
Chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima,
in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati; non
adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura
d'inventario; è punito con la multa (art. 257 cpv. 1 LT; art. 174 LIFD). La
multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10.000.-
franchi al massimo (art. 257 cpv. 2 LT; art. 174 cpv. 2 LIFD).
4.2.
La violazione di un
obbligo procedurale imposto dalla LT può essere commessa solo da colui al quale
incombe un simile obbligo. Ciò presuppone che il presunto autore
dell’infrazione abbia la qualità di contribuente, sia cioè assoggettato alla
sovranità fiscale cantonale in quanto domiciliato secondo l’art. 2 cpv. 1 LT o
dimorante secondo l’art. 2 cpv. 2 LT oppure ancora in quanto soggetto
limitatamente imponibile secondo l’art. 3 cpv. 1 LT.
4.3.
La violazione di un
obbligo procedurale imposto dalla __________
può invece essere commessa solo se l'autorità fiscale cantonale, che avvia la
procedura disciplinare, è competente a riscuotere l'imposta federale diretta.
Anche in questo caso, la competenza di riscuotere l'imposta federale diretta
delle persone fisiche dipende, secondo l'art. 105 cpv. 1 LIFD, dal domicilio o
dalla dimora fiscali del contribuente all'inizio del periodo fiscale.
- Nel caso in esame,
prima di esaminare se alla ricorrente sia stata validamente intimata la diffida
per lettera raccomandata, se ella possa beneficiare della restituzione del
termine in virtù di una conclamata assenza all’estero e, prima ancora, se il richiamo
e la raccomandata non dovevano piuttosto essere inviati da tutto principio (anche)
alla fiduciaria che rappresenta in questa sede la ricorrente e che già l’aveva
rappresentata nel corso di tutta la procedura di tassazione del periodo fiscale
1995/96 in virtù di un rapporto di mandato pacificamente ammesso, occorre chiedersi
se essa sia contribuente assoggettata alla sovranità fiscale cantonale per il solo
primo mese del 1997.
Vero è che dagli atti
dell’incarto risulta che la ricorrente ha trasferito il proprio domicilio il 31
dicembre 1996 da __________ a __________ e altrettanto vero è che il Comune
di __________ conferma il trasferimento
del domicilio nella propria giurisdizione fino al 31 gennaio 1997. Altrettanto
vero è che la ricorrente sostiene di essere (civilmente) domiciliata nel Canton
__________ dal 1° gennaio 1997.
Il trasferimento dei
documenti da __________ a __________ per un solo mese costituisce un
semplice indizio della costituzione di un domicilio civile in quel Comune.
Altre circostanze, come la breve durata del deposito dei documenti a __________ e la dichiarazione fiscale
presentata nel Canton __________ per
l’intero 1997 sono elementi suscettibili di costituire altrettanti indizi di
segno opposto e, meglio, nel senso che la ricorrente non ha mai avuto
l’intenzione di risiedere durevolmente a __________
con l’intenzione di stabilirsi.
Certo, a questa Camera non
sfugge che il precedente domicilio, quello di __________,
sussiste almeno fino a quando non ne è stato costituito uno nuovo (art. 24 cpv.
1 CC).
Gli atti dell’incarto non
consentono comunque a questa Camera di dirimere la questione relativa
all’esistenza di un domicilio a __________
(o eventualmente ancora a __________)
durante alcuni giorni, al massimo verosimilmente durante un mese, nel corso del
1997.
Per economia di giudizio,
data la ridotta entità della multa, ma anche l’entità del reddito imponibile
dichiarato per il 1997 nel Canton __________,
questa Camera ritiene di dover annullare in ordine la decisione dell’UT e di
retrocedergli gli atti perché compia, se lo riterrà opportuno, ulteriori
accertamenti sull’esistenza di un domicilio civile in __________ per alcuni giorni nel corso del 1997.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è evaso a’
sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza la
decisione del 9 aprile 1998 è annullata in ordine.
§§ Gli atti del
procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per ulteriori
nuovi accertamenti ed eventuale nuova decisione.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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