Tax appeal partly settled and remitted for new assessments

80.1998.61Übriges Gericht24.07.1998Granted

Zusammenfassung

The taxpayer appealed two tax objection decisions concerning IC/IFD 1991/92 and 1993/94, arguing that the taxable foreign real estate should not be valued as done by the UT Locarno. At the hearing, the court proposed maintaining the German valuation method of multiplying the Einheitswerte by five and, for Swiss real estate, applying the cantonal official value with the federal revaluation coefficient. After reviewing revised tax calculations, the taxpayer accepted the settlement proposal. The appeal was therefore upheld, the objection decision of 9 March 1998 was annulled, and the file was remitted to the UT for new notices. No court fees or costs were imposed.

Regest

Art. 144 LIFD; Art. 231 LT 1994; valuation of foreign and domestic real estate for tax-rate purposes and remittal after settlement proposal. Where the court, after hearing the parties, proposes a recalculation based on established valuation methods and the taxpayer accepts the proposal, the appeal is to be upheld, the challenged objection decision annulled, and the file remitted for issuance of revised assessments. The method for German real estate remains the multiplication of Einheitswerte by five; for Swiss real estate, the cantonal official valuation is to be multiplied by the revaluation coefficient fixed by the Federal Tax Administration for the relevant tax period (consid. 3). Cost allocation may be waived in such circumstances.

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.61

Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT

Incarto n. 80.98.00061 80.98.00062

Lugano 24 luglio 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 4 aprile 1998

in materia di: IC/IFD 91/92 e 93/94

presentato da:

__________ __________, rappr. __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 10 novembre 1997 l'UT di Locarno notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1991-92 e il 24 novembre la tassazione IC/IFD 1993-94. Per la determinazione dell'aliquota applicabile e per la ripartizione dei debiti e relativi interessi tra la Germania e la Svizzera, l'UT di Locarno prendeva in considerazione una sostanza imponibile all'estero calcolata al 1° gennaio 1991 e al 1° gennaio 1993 rivalutando i valori unitari immobiliari tedeschi di cinque volte.

I reclami presentati dal contribuente contro le due suddette notifiche di tassazione venivano respinti con due distinte decisioni su reclamo del 9 marzo 1998.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso i ricorrenti contestano la valutazione della sostanza immobiliare imponibile all'estero.

Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

  1. All'udienza del 14 maggio, dopo aver sentito le parti e esaminato le argomentazioni ricorsuali, il giudice ha proposto di confermare, per la determinazione del valore della sostanza immobiliare tedesca, quanto già stabilito dalla CDT con sentenza n. ____________________. del 3 settembre 1993 e, meglio di moltiplicare i valori unitari tedeschi (Einheitswerte) per cinque. Per quanto concerne invece la determinazione della sostanza immobiliare svizzera, il giudice ha proposto di moltiplicare il valore ufficiale di stima cantonale per il coefficiente di rivalutazione stabilito dall' Amministrazione federale delle contribuzioni all'inizio di ogni periodo fiscale.

Dopo aver preso visione dei nuovi conteggi d'imposta allestiti dall'UT conformemente alla suddetta proposta, il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha aderito a sua volta alla proposta di transazione formulata dal giudice.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 9 marzo 1998, gli atti del procedimento vengono retrocessi all'UT per l'intimazione dei nuovi conteggi.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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