Italian-language requirement for tax appeals upheld

80.1998.50Übriges Gericht07.05.1998Dismissed

Zusammenfassung

A taxpayer domiciled in Interlaken, taxable in Ticino only for immovable property, filed a German-language objection against the 1995/96 tax assessment. The Lugano-Campagna tax office warned him that Italian was required and granted time to file a translation, but none was submitted, so the objection was declared inadmissible. On appeal, he again sought elimination of the taxable wealth and argued he had not known German was unacceptable. The court held that the Italian-language requirement in Ticino is valid and that the authority had avoided excessive formalism by giving a cure period. It therefore confirmed the inadmissibility and imposed costs on the appellant.

Regest

Art. 116 cpv. 1 CF; language requirement in proceedings before Ticino authorities; admissibility of an objection filed in German. The territoriality principle limits the freedom to use one’s language before cantonal authorities and permits measures to preserve the linguistic homogeneity of the territory. In Ticino, Italian is an essential procedural requirement; a filing in another language does not satisfy formal requirements. Excessive formalism is avoided where the authority promptly draws attention to the defect and grants a reasonable deadline to remedy it. If no correction follows, the objection is properly declared inadmissible and the underlying assessment becomes final; a subsequent appeal cannot revive the merits (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.50

Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT

Incarto n. 80.98.00050

Lugano 7 maggio 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 25 marzo 1998

in materia di: IC 95/96

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che __________ __________, domiciliato a Interlaken, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare a __________;

  • che, con reclamo del 4 dicembre 1997, redatto in lingua tedesca, il contribuente impugnava la tassazione IC 1995/96, notificatagli il 17 novembre 1997, argomentando che la sostanza imponibile avrebbe dovuto essere ridotta da fr. 795’060.– a fr. 0.–;

  • che, in data 12 dicembre 1997, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna indirizzava al reclamante una lettera, nella quale gli attribuiva un termine fino al 31 dicembre 1997 per tradurre il gravame in lingua italiana e lo avvertiva che, in caso di inadempienza, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

  • che, non essendole pervenuta la traduzione richiesta, l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 9 marzo 1998;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente di azzerare il patrimonio imponibile nel Canton Ticino, adducendo di aver dimenticato di chiedere in deduzione i debiti esistenti, e dichiara di non aver saputo che la lingua tedesca non è accettata nel Canton Ticino;

  • che la Camera di diritto tributario, in caso di ricorso contro una decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, deve esaminare preliminarmente se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, nel qual caso gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, oppure se la decisione di irricevibilità deve essere confermata;

  • che, secondo dottrina e giurisprudenza, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale: nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali;

  • che, tuttavia, il riconoscimento delle lingue nazionali all'art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue nazionali hanno pari diritti: sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua;

  • che, secondo il Tribunale federale, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile anche con l’art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l’art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.);

  • che, pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. ..__________ del 31 maggio 1995 in re R.K.);

  • che, di fronte al reclamo del contribuente, redatto in lingua tedesca, l’Ufficio di tassazione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234), ha provveduto, con scritto del 12 dicembre 1997 a segnalare il vizio al reclamante e ad attribuirgli contestualmente un termine di oltre quindici giorni per la traduzione;

  • che, non essendo pervenuta alcuna traduzione del gravame, l'autorità fiscale lo ha pertanto correttamente dichiarato irricevibile;

  • che, stando così le cose, la Camera di diritto tributario non può che constatare la sopravvenuta res judicata della decisione del 17 novembre 1997, contro la quale è stato interposto un reclamo formalmente inammissibile;

  • che non possono ovviamente indurre ad una diversa soluzione le argomentazioni del ricorrente, secondo cui egli avrebbe ritenuto di poter reclamare in lingua tedesca, proprio perché l’autorità di tassazione lo aveva avvertito dell’esistenza del vizio formale.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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