Tax appeal inadmissible for non-Italian filing

80.1998.49Übriges Gericht07.05.1998Inadmissible

Zusammenfassung

The Ticino Tax Chamber dismissed as inadmissible a taxpayer's appeal against a disciplinary fine of CHF 75 for failure to file the 1997/98 tax return. The appeal had been lodged in German. The court had warned the appellant of the language defect and granted 15 days to file a translation, but he did not comply. The court therefore declared the appeal inadmissible and charged the appellant with CHF 80 in court fees and registry costs.

Regest

Language requirement in proceedings before Ticino authorities; inadmissibility of a filing submitted in a non-official language. While the use of Italian is an essential formal requirement and a non-Italian appeal is defective, the authority may not immediately reject it for reasons of good faith and against excessive formalism. It must first notify the defect and set a short deadline to remedy it; only failure to cure within that deadline permits a declaration of inadmissibility (consid. 2). Costs may be charged to the unsuccessful appellant pursuant to the applicable tax and procedural cost provisions.

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.49

Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT

Incarto n. 80.98.00049

Lugano 7 maggio 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

Il segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 22 marzo 1998

in materia di: multa disciplinare

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, con decisione del 12 febbraio 1998, l'Ufficio di tassazione di Locarno infliggeva a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 75.–, per non avere inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98;

  • che un reclamo contro la suddetta sanzione veniva respinto dall’autorità fiscale con decisione del 27 febbraio 1998;

  • che, con scritto del 22 marzo 1998, redatto in lingua tedesca, il contribuente dichiara di interporre ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo;

  • che l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

  • che, tuttavia, l'autorità ticinese che riceva un ricorso redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello stesso, ma deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

  • che, pertanto, la Camera di diritto tributario ha inviato al contribuente, in data 25 marzo 1998, una lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo ricorso e attribuiva un termine di quindici giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;

  • che, il ricorrente non ha dato seguito a tale ingiunzione;

  • che, sulla base di quanto precede, questa Camera non può fare altro che constatare l’inammissibilità del ricorso, per il difetto formale indicato;

  • che la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia e le spese di cancelleria, per complessivi fr. 80.–, sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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