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Numero d'incarto:
80.1998.311
Data decisione, Autorità:
27.01.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00311
Lugano
27 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 14 dicembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che l'Ufficio di
tassazione di __________ __________ notificava alla signora __________
__________ la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 16 febbraio 1998,
commisurando il reddito imponibile in fr. 36’175 per l’IC e fr. 38’575 per
l’IFD;
-
che la contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 27 febbraio 1998, contestando
in particolare la mancata concessione della deduzione dal reddito d’attività
lucrativa dei coniugi, l’insufficiente considerazione delle spese professionali,
la mancata deduzione delle spese per figli;
-
che, con decisione del 30
novembre 1998, l’autorità fiscale accoglieva il reclamo in minima parte,
limitandosi a aumentare la detrazione delle spese di doppia economia domestica
da fr. 1’200 a fr. 1’300, mentre per il resto confermava la decisione
impugnata;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la
suddetta decisione, postulando la concessione della deduzione dal reddito
dell’attività lucrativa dei coniugi e lamentando inoltre la circostanza che il
marito, assoggettato all’imposta alla fonte, sia tassato con l’aliquota per contribuente
“con moglie che lavora in Svizzera”;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, secondo gli articoli
33 cpv. 2 LIFD e 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è
concessa una deduzione di fr. 6'400.– per l'IFD e di fr. 4'300.– per l'IC dal
reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla
professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro;
-
che la detrazione in
questione è stata introdotta per compensare almeno in parte le conseguenze
dell'impossibilità di dedurre il maggiore costo di mantenimento della famiglia
causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa
(Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea
1982, p. 676);
-
che l'Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC) ha indirizzato agli uffici di tassazione
delle istruzioni per la concessione della deduzione in esame (Circolare
n. 13 del 28 luglio 1994): esse prevedono, in particolare, che la deduzione
deve essere calcolata separatamente per ogni anno di calcolo, sicché,
nell’ambito del sistema praenumerando biennale, non ci si basa sul
reddito medio dei due anni determinanti, bensì sul reddito conseguito in ognuno
di essi;
-
che la stessa circolare
precisa altresì che, se il coniuge che consegue il reddito minore esercita la
sua attività lucrativa o presta la sua collaborazione solo durante una parte
dell’anno o a tempo parziale, la deduzione non può essere ridotta solo per
questo motivo;
-
che, diversamente da
quanto prevedono gli articoli 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT per le deduzioni
sociali, che sono stabilite «secondo la situazione all'inizio del periodo
fiscale», per la deduzione qui in discussione fa stato per contro la situazione
nel corso dei due anni che compongono il periodo di computo;
-
che, di conseguenza, non
può essere contestata la decisione dell’autorità fiscale, che ha negato la
deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi, in considerazione
della circostanza che la ricorrente ha contratto matrimonio solo il 26 aprile
1997, cioè quando il periodo fiscale era già in corso;
-
che, del resto, come ha
rilevato l’autorità fiscale nella decisione impugnata, a differenza
dell'abrogata LT del 1976 la vigente LT, entrata in vigore il 1° gennaio 1995,
non prevede più, conformandosi all'art. 17 LAID (legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni), la
tassazione intermedia per matrimonio;
-
che, a tale proposito, il
Messaggio del 13 ottobre 1993 del Consiglio di Stato, che accompagnava il
disegno di nuova legge tributaria, afferma testualmente:
«Il contribuente che si sposa
durante il biennio rimane quindi, dal profilo fiscale, celibe o nubile fino
alla fine del biennio. Diversamente da quanto avviene attualmente nel nostro
Cantone (dove il matrimonio è motivo d'intermedia), i contribuenti coniugati
saranno quindi anche come tali tassati solo a partire dal biennio fiscale
successivo a quello nel corso del quale hanno contratto matrimonio»;
-
che, quanto all’argomento
ricorsuale, secondo cui il marito sarebbe a sua volta tassato con l’aliquota
errata, per il fatto che è assoggettato alla fonte con la tariffa per
contribuente con “moglie che lavora in Svizzera”, si tratta evidentemente di un
aspetto che non rientra nel potere cognitivo di questa Camera, non riferendosi
alla decisione impugnata;
-
che è tuttavia il caso di
segnalare alla ricorrente che, in seguito al matrimonio, con effetto a partire
dal mese di maggio del 1997, il marito dovrebbe essere assoggettato all’imposta
secondo la procedura ordinaria, in applicazione del combinato disposto degli
articoli 104 cpv. 2 e 114 LT;
-
che, secondo il sistema
d’imposizione biennale praenumerando, il passaggio all’imposizione
ordinaria comporta la sola conseguenza che lo straniero precedentemente
assoggettato alla fonte rimane tassato quale persona sola fino alla fine del
periodo fiscale (Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, Steuerharmonisierung
-
Tomo I: Harmonisierte kantonale Quellensteuerordnung, Muri/Berna 1994, p.
45);
-
che non porta ad una
diversa conclusione il riferimento, fatto dalla ricorrente ad una sentenza di
questa Camera, che si riferisce ad un caso alquanto diverso: in tale occasione
si era infatti deciso che il contribuente vedovo, separato, divorziato, celibe
o nubile, che convive con figli senza attività lucrativa sotto la sua autorità
parentale o con figli agli studi ha diritto all’aliquota A, più favorevole,
anche qualora viva in concubinato (CDT n. ..__________
del 13 febbraio 1996 in re E.M.);
-
che tale conclusione
discendeva da due sentenze del Tribunale federale, in cui si era ammessa la
costituzionalità di inevitabili differenze nell'imposizione di coniugi e
concubini e si era sottolineato che, d'altronde, questi ultimi non sono
considerati dalle leggi fiscali svizzere una categoria di contribuenti a sé
stante (DTF 120 Ia 329 e 346);
-
che, come già detto, la
mancata concessione della deduzione richiesta dalla ricorrente è essenzialmente
riconducibile alla soppressione della tassazione intermedia per matrimonio,
intervenuta con l’entrata in vigore delle nuove leggi fiscali, il 1° gennaio
1995;
-
che a questa Camera sono
pure note le riserve formulate in dottrina, con particolare riferimento al
fatto che la suddetta innovazione legislativa è ritenuta contraria al principio
della parità di trattamento e quindi incostituzionale (Triebold,
Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit im schweizerischen Steuerrecht,
Basilea, 1993, pp. 70 s., 112 s., 161 s. e 170);
-
che, tuttavia, per effetto
dell’entrata in vigore della LAID, i cantoni non dispongono praticamente più di
margini di manovra nel campo delle basi temporali della tassazione, se non
nella misura in cui è consentito loro di optare per la tassazione sul presente (postnumerando)
al posto di quella sul passato (praenumerando): se optano per quella sul
passato, essi devono adeguarsi alla LAID con tutte le sue incongruenze, ivi
compresi i motivi di tassazione intermedia previsti in modo esaustivo dall’art.
17 LAID (Triebold, op. cit., p. 167);
-
che, pertanto, la
decisione impugnata non può che essere confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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