AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.304
Data decisione, Autorità:
27.01.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00304
Lugano
27 gennaio 1999
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 16 dicembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I
coniugi __________ e __________ __________ svolgono l'attività di portinai di
diversi immobili per conto dell'agenzia __________ e di altre agenzie
immobiliari. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 chiedevano tra
l'altro la deduzione per spese di trasferta in ragione di fr. 7'800.- di media
annua, come pure una deduzione per persone bisognose a carico di fr. 6'000.-.
L'Ufficio di tassazione limitava tuttavia la deduzione per spese di trasferta a
fr. 4'000.- e stralciava quella per persone bisognose a carico (cfr. notifica
di tassazione del 29 settembre 1997).
A
seguito del reclamo presentato dai contribuenti l'UT elevava la deduzione per
spese di trasferta a fr. 5'000.-, confermando per contro il rifiuto di quella
per persone bisognose a carico, argomentando che la madre della contribuente si
occuperebbe della conduzione dell'economia domestica della figlia, (cfr.
decisione su reclamo del 23 novembre 1998).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ propongono nuovamente la
deduzione integrale delle spese di trasferta da loro fatte valere nella dichiarazione
d'imposta come pure la deduzione per persone bisognose a carico.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza.
-
Spese
di trasporto
4.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese
professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale.
Tra
gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in
particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994;
art. 34 lett. b LIFD).
4.2.
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per
trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Per
l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3
cpv. 1 lett. a DE del 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di
un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr.
600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine,
per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile
corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c
DE del 10 dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a
disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità,
distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa
la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore
ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre
1996). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può
in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa
di fr. 12.- al giorno o di fr. 2’600.- all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10
dicembre 1996).
Anche
per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto
dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di
un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che
non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole
pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte
le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.3.
Nel
precedente periodo fiscale, a seguito del ricorso presentato dai coniugi __________,
si era convenuto, su proposta del giudice delegato, di fissare la deduzione per
spese di trasferta di fr. 4'000.- in considerazione dei lavori di portineria
assunti a partire dal luglio 1994 in un palazzo di __________.
Questo
giudice non ha motivo di scostarsi dalla soluzione concordata nel precedente
periodo fiscale se non nella misura in cui sussistano delle variazioni.
Ora,
rispetto al precedente periodo, come se ne dà atto nel ricorso, nulla è mutato,
se non il fatto che la trasferta a __________ incide sull'ammontare delle spese
di trasferta per l'intero biennio di computo e non come nel precedente periodo
fiscale per un solo semestre. Tenuto conto che la spesa di trasferta annua a
__________ ammonta a fr. 2'000.- arrotondati e che essa era già considerata in
ragione di un quarto nella precedente valutazione di fr. 4'000.-, si
giustificherebbe, per ragioni di coerenza, di elevare la precedente deduzione
di ca. fr. 1'500.-. Dando prova di estrema prudenza, il giudice ritiene di
poter fissare la deduzione per spese di trasferta del periodo qui in
discussione in fr. 6'000.-.
Persona bisognosa a carico
5.1.
Gli
articoli 35 cpv. 1 LIFD e 34 cpv. 1 LT prevedono la deducibilità dal reddito
netto di un importo di 5'100 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta
cantonale, per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare
un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre
che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione. La deduzione non è
ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione
giusta la lettera a.
5.2.
Oltre
al requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività
lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la
concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita
non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al
proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga
almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 149; Circolare n. 1
dell' Amministrazione federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p. 3; Circolare
n. 18 della Divisione cantonale delle contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2;
inoltre CDT n. 80.95.00122 del 15 settembre 1995 in re P. B.).
Questa
Camera ha così avuto modo di stabilire che non ha diritto alla deduzione per
persona bisognosa a carico il contribuente che ha in casa un figlio che
beneficia di una rendita AI, nella misura in cui non dimostri che l'onere
finanziario da lui sopportato sorpassa la rendita stessa (CDT n.
..__________ del 13 gennaio 1997 in re G. P.). Parimenti un
figlio invalido, che beneficia della rendita dell' assicurazione invalidità
nonché della prestazione complementare, non è "bisognoso", neppure
qualora frequenti corsi universitari; infatti, le spese di formazione non
rientrano nel minimo di esistenza e, d'altronde, l' invalido potrebbe farsi
rifondere tali costi dalla stessa assicurazione invalidità. Pertanto, i suoi
genitori non hanno diritto alla deduzione per persone bisognose a carico (CDT
n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re F. e S. M.).
Il
diritto alla deduzione per persone bisognose a carico è inoltre stato negato a
un contribuente che asserisce di dover provvedere al sostentamento dei propri
genitori, sebbene questi ultimi siano beneficiari di una rendita AVS ed abitino
in casa propria. La loro situazione finanziaria non si situa infatti al di
sotto del minimo vitale (CDT n.
__________. del 14 novembre 1997 in re M.G.; CDT
n. .. del 2 luglio 1998 in re S. B.).
5.3.
La
madre della ricorrente dispone, da quanto asserito dai ricorrenti medesimi nel
reclamo contro la notifica di tassazione, di una pensione italiana
quantificabile in fr. 11'600.-.Questo importo supera di ca. fr. 500.- l'importo
del minimo vitale per persona convivente stabilito dall'Autorità giudiziaria
cantonale in materia di esecuzione e fallimenti.
Il
contributo dei ricorrenti consiste sostanzialmente nel mettere a disposizione
della madre __________ __________ una camera nel loro appartamento. Quand'anche
si volesse determinare il loro contributo a favore di __________ __________,
facendo comunque astrazione dal contributo che quest'ultima presta
nell'assistere i figli dei ricorrenti e nel collaborare alla conduzione
dell'economia domestica, in un quinto del canone di locazione, esso non
attingerebbe l'ammontare deduzione, limite richiesto perché possa essere
concessa.
La
chiesta deduzione non può quindi essere accordata.
5.4.
Certo
appare assai problematica la decisione dell'UT di esporre a __________ __________
un reddito d'altra fonte di fr. 6'000.-, non da ultimo in considerazione delle
ragioni invocate dai ricorrenti che potrebbero inquadrare l'eventuale
contributo della madre a favore dell'economia domestica di ricorrenti tra gli
obblighi d'assistenza tra parenti. La questione esula però dal potere d'esame
di questo Tribunale, poiché riguarda una tassazione non litigiosa.
È
comunque il caso di ricordare che detta decisione non ha portato pregiudizio
alcuno a __________ __________ in materia di IC, poiché malgrado l'aggiunta del
reddito d'altra fonte non raggiunge la soglia minima inopponibile.
- Altre
spese per il conseguimento del reddito
6.1.
Va
infine rilevato che l'importo di fr. 6'000.- esposto a __________ __________
nella sua tassazione personale non può nemmeno essere dedotto, per costante
giurisprudenza, dai redditi dei ricorrenti quale spesa per la custodia dei
figli necessaria per conseguire il reddito (CDT n.
..__________ del 2 maggio 1995 in re A.R.).
6.2.
Sono
infatti considerate spese per il conseguimento del reddito unicamente quelle
che denotano un nesso particolarmente intenso e diretto con l’obiettivo (cfr. Funk,
Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2.
ediz., Zurigo 1991, p. 64 ss.; Känzig, Wehrsteuer, 1982, ad art. 22 n. 2
e giurisprudenza ivi; ASA 41 pag. 26; DTF 81 I pag. 72 in SA 24
pag. 35; RDAF 1962 pag. 45,146, 215).
Non
costituiscono invece spese per il conseguimento del reddito quelle sostenute
per il mantenimento del contribuente o della sua famiglia (art. 34 lett. a
LIFD, 33 lett. a LT), segnatamente tutti i costi dell'economia
domestica, le altre spese di vitto e mantenimento, inclusa la pigione, come
pure i salari a collaboratrici domestiche, bambinaie o governanti (cfr. Känzig,
op. cit., ad art. 22bis DIFD n. 9, art. 23 n. 3 pag. 701). Lo stesso
dicasi per la spesa supplementare derivante dalla circostanza che entrambi i
coniugi svolgono un'attività lucrativa a tempo pieno: essa é considerata una
destinazione di reddito e non può essere dedotta come spesa per conseguire lo
stesso (cfr. Rivier, op. cit., pag. 116 n. 2 e giurisprudenza ivi;
DTF 81 I 71; ASA 23 pag. 426; ASA 39 pag. 513 e segg.;
inoltre pure CDT 229-230 del 21 settembre 1992 in re C.M.; CDT n.
..__________ del 2 maggio 1995 in re A.R.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 novembre 1998 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasferta è elevata a fr. 6'000.-. Per il resto è
confermata.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’UT per l’emissione di nuovi
conteggi.
- Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 330.–
sono
a carico dei ricorrenti in ragione di due terzi.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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