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Numero d'incarto:
80.1998.302
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00302
Lugano
12 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 12 dicembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, assistente e ricercatore universitario, nel periodo di computo
1995/96 è stato domiciliato a __________, ha lavorato all’Università di
__________ ed ha avuto una residenza settimanale a __________.
Nella dichiarazione
fiscale 1997/98, inoltrata il 29 giugno 1997, il contribuente faceva valere le
seguenti deduzioni dal reddito, a titolo di spese professionali:
trasporto fr. 23’608
doppia economia domestica fr. 12’400
altre spese professionali fr. 2’700
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione dell’8 giugno 1998, l'Ufficio di
tassazione di __________ ammetteva tuttavia solo le seguenti spese professionali:
trasporto fr. 5’500
doppia economia domestica fr. 12’400
altre spese professionali fr. 1’800
- Il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 16 giugno 1998, contestando in
particolare il mancato riconoscimento delle spese per recarsi quotidianamente
in automobile dal luogo di dimora a __________ fino al luogo di lavoro a
__________.
L’autorità fiscale respingeva
il gravame, con decisione del 16 novembre 1998, così motivata:
«Tenuto conto sia della durata
di percorrenza sia della frequenza dei mezzi pubblici esistenti sulla tratta
__________ -__________ -Università, l’ammontare della deduzione per spese di
viaggio concessa in sede di tassazione, calcolata sulla base del costo causato
dall’uso del mezzo di trasporto pubblico, viene confermata».
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la
richiesta di poter dedurre le spese per recarsi con il mezzo privato da
__________ a __________, in considerazione della durata dello spostamento con
il mezzo pubblico, pari a 150 minuti contro gli 80 minuti sufficienti in caso
di trasferta con il mezzo privato.
-
4.1.
In linea di principio, il
contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre
il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia
(il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è costretto
a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 688; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff
der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in
RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
4.2.
È possibile che, per
diverse ragioni (mancanza di camera o abitazione adatta, costo troppo elevato
ecc.) il luogo di dimora settimanale si trovi non al luogo di lavoro stesso
bensì in un comune vicino. Se il contribuente adempie per il resto i presupposti
per essere qualificato pendolare settimanale (rientro regolare al luogo di domicilio
della famiglia nei giorni liberi), ha diritto alle deduzioni corrispondenti. In
relazione ai costi di trasporto, devono essere allora considerati sia quelli
dal domicilio al luogo di dimora settimanale sia quelli da quest’ultimo al
luogo di lavoro (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p.
329). Tuttavia, il tribunale fiscale argoviese ha avuto modo di rifiutarsi di
riconoscere il luogo di dimora di un contribuente celibe che aveva domicilio a
Wettingen, luogo di lavoro a Zurigo e residenza settimanale a Winterthur (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
loc. cit.).
4.3.
Con riferimento al
tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha
stabilito che se, da un lato, l’uso del mezzo privato non deve essere una
soluzione di comodo, dall’altro, l’uso del mezzo pubblico non deve apparire
irragionevole (CDT n. 80.96.00084 dell’11 luglio 1996 in re D.B.).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile
stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi
criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern,
5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei
Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà
di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di
lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno
alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
4.4.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter
la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono
invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale – talvolta con la
compiacenza delle autorità locali – possono dedurre dal reddito lordo quali
spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di
mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale
la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi
contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da
considerazioni esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi
restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op.
cit., p. 108).
È infine appena il caso di
rilevare che le spese per recarsi la fine settimana nell'abitazione di vacanza
non costituiscono pacificamente spese necessarie per l'esercizio della
professione (Gruber, op. cit., p. 109).
- 5.1.
Nella fattispecie in
esame, non può non destare degli interrogativi la decisione del ricorrente di
scegliersi come luogo di dimora una città che dista dal luogo di lavoro oltre
sessanta chilometri e sorge per giunta in un altro Cantone.
La deduzione delle spese
supplementari per un’abitazione nel luogo di lavoro ha infatti una
giustificazione nella misura in cui si tratta di costi che presentano una
stretta connessione con lo svolgimento di un’attività lucrativa. Chi è
obbligato a prendere in locazione una camera perché non può affrontare ogni
giorno la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, cercherà naturalmente una
dimora nel luogo più vicino a quello in cui lavora.
Ora, non è neppure
ipotizzabile che il ricorrente non abbia trovato un appartamento ad un prezzo
accessibile in un luogo più vicino, tanto più che Ginevra non offre certo
pigioni più basse di __________.
5.2.
Non mette conto, in questa
sede, moltiplicare le supposizioni circa le ragioni che hanno indotto il
ricorrente a decidere di risiedere a notevole distanza dal luogo di lavoro.
Basta invece rilevare i dubbi che sussistono intorno all’effettivo carattere professionale
di tutte le spese da lui fatte valere.
Dagli atti acquisiti
dall’autorità fiscale non è infatti possibile accertare la regolarità del
rientro settimanale nel Canton Ticino, presupposto per il riconoscimento delle
spese per lo spostamento fra __________ e __________, né la titolarità del contratto
di locazione dell’appartamento di __________. Sarebbe in particolar modo
importante verificare se a __________ il ricorrente disponga di un solo locale,
come è usuale per un pendolare, o se abbia un appartamento più grande,
eventualmente diviso con altre persone.
I pochi accertamenti
compiuti dall’autorità fiscale non permettono neppure di escludere che il
ricorrente sia tuttora domiciliato nel Canton Ticino. Occorre quindi esaminare
meglio la sua complessiva situazione professionale e lavorativa, alla luce della
giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il domicilio fiscale di una
persona che lavora come dipendente si trova in linea di principio al luogo di
abitazione che le serve da base per l'esercizio di tale attività. Se non occupa
una posizione dirigenziale, il domicilio può trovarsi a un altro luogo, ove
entra regolarmente e dove ha legami familiari o relazioni personali o sociali
particolarmente strette. Se si tratta in particolare di celibi, conviene
soppesare i legami con il luogo di lavoro e con quello di rientro al fine
settimana, per determinare quale sia preponderante. Per determinare il centro
degli interessi vitali, entrano in considerazione, in particolare, l’età della
persona, la durata del suo impiego, le circostanze che la concernono al luogo
di lavoro e al luogo del rientro settimanale nonché l’intensità dei rapporti
con tale luogo (cfr. p. es. RDAF 54/1998 p. 67).
5.3.
In considerazione della
quantità e dell’importanza dei dubbi lasciati aperti dalla decisione impugnata,
questa Camera ritiene opportuno annullare quest’ultima e rinviare gli atti
all’autorità di tassazione, affinché essa provveda a completare i propri accertamenti
in merito al domicilio nel periodo che qui interessa e, in caso di decisione
favorevole su questo punto, perché riesamini l’effettività e la necessità delle
singole spese professionali fatte valere dal ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- La decisione su reclamo del
16 novembre 1998 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all’autorità di tassazione per una nuova decisione, dopo gli
accertamenti di cui alla motivazione della presente sentenza.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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