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Numero d'incarto:
80.1998.3
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00003
Lugano
23 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 gennaio 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi __________
e __________ __________ sono proprietari di un immobile locativo nel comune di
__________, in cui è situato anche un bar. Nella dichiarazione fiscale IC/IFD
1995-96 essi denunciavano delle perdite sulle pigioni in ragione di ca. fr.
32'000.-- di media annua (cfr. questionario per la determinazione del reddito
immobiliare) e richiedevano la deduzione di interessi passivi per fr. 12'281.--
di media annua. L’Ufficio di tassazione esponeva loro per contro un reddito
annuo medio da pigioni di fr. 52'319.--, ma aumentava la deduzione per
interessi passivi portandola a fr. 75'709.-- di media annua (cfr. notifica di
tassazione del 26 maggio 1997).
Con tempestivo reclamo del
26 giugno 1997 i contribuenti, assistiti dalla __________ __________
__________, chiedevano tra l’altro di dedurre dal reddito immobiliare
l’ammortamento dell’inventario del bar, trattandosi di un bene necessario al
conseguimento del reddito e integrato nel calcolo del canone di locazione.
Con decisione del 9
dicembre 1997 l’UT, dopo aver sentito il rappresentante del contribuente,
respingeva il reclamo, negando la richiesta di concedere ammortamenti
sull'inventario del bar, trattandosi di sostanza privata.
- Con il presente, tempestivo
ricorso i contribuenti, sempre assistiti dalla __________ __________
__________, ripropongono la richiesta di poter dedurre dal reddito immobiliare
l’ammortamento dell’inventario del bar.
Avvertono di aver
ereditato nel 1994 una proprietà di famiglia, rappresentata da un ristorante-albergo
conosciuto come __________ __________. Un radicale intervento di
ristrutturazione ha portato alla trasformazione della parte alberghiera in
appartamenti e alla trasformazione del ristorante in un moderno bar-ristorante
conforme ai parametri richiesti dalla Legge sugli esercizi pubblici. Il
contratto di locazione stipulato con il gerente dell’esercizio pubblico
contempla, secondo i ricorrenti, anche la locazione della parte mobiliare, con
la conseguenza per il locatore che, se il valore della parte immobiliare non
subisce alterazione nel tempo, quello della parte mobiliare invece sottostà a
un rapido deterioramento. Per questo l’ammortamento deve, così richiedono i
ricorrenti, essere considerato e dedotto dal relativo reddito, avvertendo che
la loro attività non sarebbe più una semplice amministrazione privata di
immobili, bensì un’attività paragonabile a un’attività commerciale, per la
quale, come voluto dal legislatore, è necessaria una contabilità.
- Secondo gli articoli
17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio
di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da
una libera professione o da ogni altra attività lucrativa indipendente.
In caso di attività
lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali
giustificate (art. 26 cpv. 1 LT; art. 27 cpv. 1 LIFD). Gli ammortamenti sugli
attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui
sono stati contabilizzati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano
in speciali tabelle di ammortamento (art. 27 cpv. 1 LT; art. 28 cpv. 1 LIFD).
- Il problema posto
dai ricorrenti è se siano possibili degli ammortamenti sui redditi provenienti
dalla locazione di un immobile di appartamenti, segnatamente su quello
derivante dalla locazione di locali adibiti a esercizio pubblico.
4.1.
La dottrina distingue tra
il redditi da attività lucrativa e il reddito della sostanza. Caratteristica
peculiare del primo è l’esistenza di un nesso organico necessario con
l’attività della persona che lo acquisisce (mit der Person des Erwerbenden und
seiner Tätigkeit), senza che vi sia un altro fondamento esterno. Il reddito
della sostanza per contro poggia invece su un fondamento economico esterno e in
tal senso è indipendente dalla persona del contribuente (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 5.a ed., p. 160).
4.2.
La giurisprudenza dal
Tribunale federale ha così potuto stabilire, con riferimento all’ammissibilità
della deduzione dal reddito del lavoro inferiore conseguito da uno dei coniugi,
che la locazione d’appartamenti ammobiliati rientra nella semplice
amministrazione della sostanza privata e che i proventi che ne derivano sono
dei redditi della sostanza e non dei redditi lavorativi. In questo contesto, i
lavori effettuati dal contribuente servono principalmente, analogamente ai
lavori di manutenzione, a preparare l’oggetto dato in locazione per il
conseguimento del reddito.
Secondo la prassi del
Tribunale federale, la locazione del proprio immobile appartiene chiaramente
all’amministrazione della sostanza privata e deve essere ammesso solo con
grande ritegno che essa faccia parte di un’attività aziendale (ASA 52,
369 consid. 6a; ASA 63, 659, consid. 2c). La locazione di immobili
d’appartamenti fa parte dell’amministrazione della sostanza privata, anche se
il proprietario deve provvedere alla manutenzione e a reperire nuovi inquilini
(ASA 48, 364 consid. 4c; ASA 63, 659 loc. cit.). Ciò vale anche
per le abitazioni ammobiliate. Malgrado i lavori che deve effettuare il
proprietario per affittarli, i redditi rimangono sostanzialmente redditi della
sostanza e non redditi del lavoro, vale a dire di un’attività intesa a ottenere
un guadagno e il lavoro prestato serve prevalentemente, come nel caso dei
lavori di manutenzione, di mettere l’oggetto della locazione in condizione di
essere affittato. Anche le prestazioni effettuate dal proprietario nell’ambito
della locazione di case o appartamenti di vacanza, appartengono per la loro
natura e la loro ampiezza all’ambito dell’amministrazione del patrimonio
privato (ASA 63, 569, loc. cit.).
4.3.
Lo stesso
vale, secondo questa Camera, per immobili d’appartamenti in cui è situato un
esercizio pubblico. Le prestazioni del proprietario per la locazione di un bar
o di un ristorante rientrano, al pari dei casi summenzionati, presi in
considerazione dalla giurisprudenza del Tribunale federale, nella sfera
dell’amministrazione della sostanza privata. Non si intravedono infatti differenze
sostanziali rispetto alla locazione di abitazioni di vacanza ammobiliate o
anche di immobili d’appartamenti, soprattutto se si considera il rapido grado
di obsolescenza, cui sono sottoposte determinate installazioni, poco imposta se
parte integrante dell’immobile, quali le cucine arredate e i bagni.
4.4.
È appena
il caso di notare che la nozione di reddito da attività indipendente del
diritto fiscale è autonoma e più restrittiva rispetto a quella della LAVS per
le peculiarità delle rispettive legislazioni (ASA 63, 660, consid. 2d; DTF
111 V 87, consid. 6).
- Da
quanto precede discende che il reddito conseguito dai ricorrenti mediante la
locazione del loro immobile d’appartamenti, in cui è situato pure un esercizio
pubblico, costituisce fiscalmente reddito della sostanza, non diversamente dal
reddito di chi affitta abitazioni di vacanza, anche ammobiliate. In
particolare, la presenza di un esercizio pubblico nell’immobile e il lavoro che
la sua locazione richiede al proprietario non sono tali da modificare la natura
del reddito conseguito, che rimane sostanzialmente reddito della sostanza e non
diventa reddito del lavoro, vale a dire reddito di un’attività intesa a
ottenere un guadagno.
In simili
condizioni, trattandosi di reddito della sostanza, non possono essere ammessi
ammortamenti, nemmeno sul reddito della locazione dell’esercizio pubblico.
- Si rileva, a titolo
del tutto abbondanziale, che il contribuente svolge attività di farmacista alle
dipendenze della propria società anonima e che la moglie risulta essere
casalinga.
Ciò conforta, se ancora ve
ne fosse bisogno, ancor più che il reddito derivante dalla locazione
dell’immobile d’appartamenti, in cui è situato anche l’esercizio pubblico, non
denota l’esistenza di un nesso organico necessario con l’attività della persona
che lo acquisisce, per cui possa essere considerato reddito aziendale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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