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Numero d'incarto:
80.1998.291
Data decisione, Autorità:
27.01.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00291
Lugano
27 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 27 novembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 1997-98 __________ __________, domiciliato a __________, attivo
quale guardia di fortificazione ad __________, chiedeva le seguenti deduzioni
per spese professionali: fr. 15'000.- per spese di trasporto; fr. 2'600.- per
doppia economia domestica e fr. 2'000.- per altre spese professionali;
-
che nella notifica di
tassazione dell' 11 agosto 1997 l'UT concedeva al contribuente deduzioni per
spese professionali in ragione di complessivi fr. 10'600.- e, meglio, fr.
6'000.- per spese di trasferta, fr. 2'600.- per doppia economia domestica e fr.
2'000.- per altre spese professionali;
-
che con tempestivo reclamo
del 30 agosto 1997 il contribuente chiedeva l'aumento della deduzione per spese
di trasporto a fr. 12'408.-;
-
che l'UT con decisione su
reclamo del 16 novembre 1998 confermava la deduzione complessiva di fr.
10'600.-, suddividendola tuttavia, sulla base di una sentenza di questa Camera
del 27 gennaio 1997 in re T., nel seguente modo: fr. 2'200.- per spese di
trasferta, fr. 6'400.- per doppia economia domestica e fr. 2'000.- per altre
spese professionali;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo dell'
Ufficio di tassazione, argomentando che nel suo caso non sarebbe applicabile la
sentenza di questa Camera, cui fa riferimento l'UT, poiché egli, come tutti i
militi del corpo __________ __________ non dispone, come certificato dal colonnello
__________ -__________, di una camera sul luogo di lavoro;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che il colonnello
__________ -__________ con scritto del 10 novembre 1998 all' Ufficio di
tassazione comunica che ai collaboratori della regione __________ __________,
che non sono domiciliati ad __________, è consentito abitare fuori dal raggio
di domicilio, poiché il comando non è in grado di mettere a disposizione di
ogni dipendente una camera;
-
che pertanto la presente
fattispecie appare diversa da quella giudicata da questa Camera con sentenza
del 27 gennaio 1997 (inc. n. ..__________), in cui al dipendente
veniva messa a disposizione una camera a un prezzo particolarmente vantaggioso;
-
che di conseguenza le
premesse su cui si fonda la decisione su reclamo dell'UT non trovano riscontro
nella situazione di fatto, così come è stata illustrata dal colonnello
__________ -__________;
-
che in concreto il solo
problema che si pone, al di là della deduzione per doppia economia domestica di
fr. 2'600.- e di quella per altre spese professionali di fr. 2'000.-, che
appaiono pacifiche, è quello delle spese di trasporto;
-
che la questione di sapere
se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei
mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta
e ragionevole, quella basata sul buon senso (ASA 41 p. 586;ASA 33 p.
276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982,
pp. 682-683);
-
che gli atti dell'incarto
al proposito sono alquanto avari di informazioni: non è infatti dato di sapere
quali siano gli orari lavorativi del ricorrente e quindi nemmeno se egli abbia
la possibilità di usare il mezzo di trasporto pubblico nelle circostanze
concrete del suo caso;
-
che in simili condizioni
gli atti devono essere retrocessi all'UT per nuova decisione sulla deduzione
per spese di trasporto dopo ulteriori accertamenti e, se del caso, dopo aver
nuovamente sentito il ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- La decisione su reclamo del
16 novembre 1998 è annullata in ordine.
§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione,
dopo ulteriori accertamenti, sull'ammontare delle spese di trasporto.
-
Non si prelevano né tassa di
giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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