AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.272
Data decisione, Autorità:
04.01.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00272
Lugano
4 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 5 novembre 1998
in
materia di: IC/IFD 96 intermedia
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella tassazione
IC/IFD 1993-94 del 17 gennaio 1994, cresciuta incontestata in giudicato,
l'Ufficio di tassazione di __________ esponeva a __________ __________ un
reddito del lavoro di fr. 39'975.- di media annua, conseguito negli anni di
computo 1991-92 alle dipendenze di __________ __________.
Nel successivo periodo di
tassazione IC/IFD 1995-96 al contribuente, accanto a un reddito del lavoro di
fr. 41'925.- di media annua, conseguito sempre alle dipendenze di __________
__________, veniva assoggettato un reddito aziendale di fr. 40'000.- di media,
conseguito dal contribuente con la gestione del Bar __________ di __________
(cfr. notifica di tassazione del 12 febbraio 1996, pure cresciuta incontestata
in giudicato).
Nella tassazione IC/IFD
1997-98 del 14 settembre 1998 l'UT esponeva al contribuente in media annua un
reddito del lavoro di fr. 28'805.- e un reddito aziendale di fr. 38'000.-.
Nel frattempo, il 26 marzo
1998 __________ __________ aveva inviato all'UT uno scritto denominato
"Complemento alla dichiarazione d'imposta 1997-98", in cui segnalava
tra l'altro di aver dovuto forzatamente cessare il 30 aprile 1996 l'attività
salariata alle dipendenze di __________ __________, avendo la ditta trasferito
la sua attività nella Svizzera Romanda e di aver ricevuto un importo di fr.
21'489.- a titolo di liquidazione del II° Pilastro. Chiedeva quindi
l'allestimento di una tassazione intermedia dal 1° maggio 1996.
L'UT con separata
decisione del 6 agosto 1998 respingeva la richiesta di tassazione intermedia.
- Con tempestivo
reclamo del 1° settembre 1998 il contribuente chiedeva nuovamente che gli
venisse concessa la tassazione intermedia per la cessazione dell'attività salariata
alle dipendenze di __________ __________.
Il reclamo veniva respinto
dall'UT con decisione del 14 settembre 1998.
Delle rispettive
argomentazioni verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ rinnova la richiesta di tassazione
intermedia. Espone l'evoluzione della sua situazione professionale negli ultimi
anni, precisando che le due attività comportavano un impegno di tempo quasi
uguale: l'attività presso __________ __________ lo occupava infatti per circa
sette ore al giorno, quella presso il bar __________ per 3-4 ore al giorno
durante la settimana e per 8 ore e mezza durante la fine settimana.
Ripropone poi l'evoluzione
delle diverse retribuzioni. Conclude che nessuna delle due attività ha preso il
sopravvento sull'altra. Attira inoltre l'attenzione sul non indifferente
dispendio di energie che comportava lo svolgimento di entrambe le attività, ribadendo
tuttavia che l'attività per __________ __________ è cessata a seguito del trasferimento
della ditta nella Svizzera Romanda.
- 4.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il
periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo
di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando,
cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi
percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del
periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per
questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente
conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue
Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung,
Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung
und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p.
278).
Si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT
1994).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti
intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
- 5.1.
Va innanzi tutto rilevato
che, nel presente caso, quando il ricorrente, accanto all'attività salariata
per __________ __________, ha iniziato a gestire il bar __________ conseguendo
un reddito, come risulta dalla tassazione IC/IFD 1995-96, praticamente uguale
con un impegno lavorativo praticamente simile, l'UT non ha allestito alcuna
tassazione intermedia per inizio della nuova attività indipendente. Ha invece
ritenuto che l'accensione di una nuova fonte di reddito, anche se di pari
dignità sia per i proventi sia per l'impegno di tempo, non costituisse motivo
di tassazione intermedia. Coerentemente con la propria valutazione iniziale,
non ha quindi ammesso la tassazione intermedia nel momento in cui il ricorrente
ha cessato l'attività salariata per __________ __________.
5.2.
Il ricorrente, nei
confronti del quale non è stata allestita alcuna tassazione intermedia per
l'inizio dell'attività di gerente del bar __________, pretende ora che gli sia
riconosciuto il beneficio della tassazione intermedia per la cessazione
dell'attività per __________ __________.
Indipendentemente dal
fatto che, in caso di risposta affermativa, egli trarrebbe un duplice
vantaggio, occorre comunque chiedersi se siano dati o meno nel caso in esame
gli estremi della tassazione intermedia.
5.3.
In generale, una
tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all’entrata nella vita
lavorativa e al momento della cessazione dell’attività lucrativa a causa
dell’età o di malattia (cfr. DTF 109 Ib 10; ASA 53, 188; RTT
1988, 27). «Si può evidentemente immaginare che un contribuente muti
professione diverse volte; è legittima però una tassazione intermedia solo
quando si ha a che fare con un cambiamento radicale dell’attività (come per esempio
il passaggio da un’attività dipendente ad un’attività indipendente e viceversa;
STF 101 Ib 403 consid. 2b; Känzig, Wehrsteuer, 2. ediz., n. 26 ad art. 42 DIFD
con citazioni) oppure quando, nel caso di mutamento profondo dell’attività,
subentra una variazione sostanziale particolarmente incisiva e durevole del
reddito (STF 101 Ib 403 consid. 2b; cfr. anche ASA 53, 190/191 consid. 3b)»
(cfr. RTT 1980, p. 27).
In breve, il Tribunale
federale ha più volte affermato il principio che una tassazione intermedia per
inizio o cessazione dell’attività lucrativa, come pure per mutamento di
professione, presuppone un cambiamento profondo della situazione professionale
complessiva, tale che non si giustificherebbe più il mantenimento della
tassazione ordinaria.
5.4.
La giurisprudenza si è già
confrontata con la questione se l’inizio o la cessazione di un’attività
accessoria ponga in essere un profondo cambiamento della situazione
professionale complessiva. A partire dalla sentenza 7 dicembre 1984 (cfr. DTF
101 Ib 313; ASA 54, 48; RTT 1988, 25; StE 1985 B 63.13 n.
6; RF 40 p. 399), il Tribunale ha risolto chiaramente la questione, consentendo
anche di accantonare dei dubbi che potevano sorgere dalla lettura di una
sentenza del 1975 (cfr. DTF 101 Ib 398).
5.4.1.
Quest’ultima decisione
dell’Alta Corte aveva infatti affermato, in palese contrasto con i princìpi
sempre enunciati, che, in presenza di una variazione quantitativa del reddito,
superiore ad una certa proporzione, si giustificano tassazioni intermedie anche
per l’inizio o la cessazione di attività accessorie.
5.4.2.
La sentenza del 1984 ha
pertanto espressamente dichiarato che la giurisprudenza stabilita con la
decisione precedente doveva essere modificata. Il Tribunale federale ha allora
indicato che, per decidere se l’inizio o la cessazione di una o più attività accessorie
costituisca un motivo di intermedia, non bisogna prendere in considerazione la
singola fonte di reddito, bensì la situazione professionale del contribuente ed
i redditi che ne scaturiscono nella loro globalità. L’art. 21 DIFD
(corrispondente agli attuali artt. 16-23) propone infatti una nozione di
reddito che si fonda sulla teoria dell’incremento globale del patrimonio netto,
con computo sul passato (“Vergangenheitsbemessung”); non si giustifica
pertanto di scomporre il reddito del contribuente in base alle sue diverse
fonti e di concludere che l’aggiunta o la scomparsa di una singola fonte di
reddito può giustificare una tassazione intermedia.
5.4.3.
Si deve dunque negare che
l’inizio di un’attività accessoria sia costitutivo di una profonda
modificazione della complessiva situazione professionale del contribuente, così
come richiede la menzionata giurisprudenza. Tale conclusione, affermata nella
citata sentenza del 1984 (in relazione al caso di un ristoratore che aveva
acquistato un secondo ristorante), è stata successivamente confermata dallo
stesso Tribunale federale, in varie altre occasioni (cfr., p. es., STF del 22
novembre 1985 in StE 1986 B 63.13 n. 8; STF del 10 dicembre 1985 in RF
41 p. 343) e recepita, sul piano cantonale, anche da questa Camera (cfr. sent. CDT
n. 337 del 31 dicembre 1991 in re A.G.; n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.P.,
in RDAT II-1993 n. 23t; CDT n. 80.95.00022 del 22 marzo 1995 in
re A. e L. S.; n. ..__________ del 28 agosto 1995 in re R.
e L. P.).
5.5.
Il Tribunale federale ha
d’altronde escluso che il passaggio da un’attività lucrativa a tempo pieno a
un’attività a tempo parziale e viceversa costituisca motivo di intermedia (ASA
53 p. 188).
5.6.
Il caso del ricorrente
rappresenta un caso paradigmatico di cessazione di una fonte di reddito,
accanto ad un’altra di pari dignità, che, di regola, non costituisce motivo
d’intermedia, segnatamente un profondo mutamento strutturale dell’attività del
ricorrente, così come non l’aveva costituito pochi anni prima al momento
dell'inizio dell'attività indipendente di gerente di bar.
5.6.1.
Questa Camera ha ritenuto
solo in casi del tutto eccezionali l’esistenza di un profondo mutamento
strutturale dell’attività, ad esempio nel caso di una signora che, dopo il
matrimonio, aveva cessato la propria attività lucrativa principale e ne aveva
intrapresa una che comportava un lavoro di tre ore settimanali, con una
retribuzione nettamente inferiore a quella precedentemente percepita. Per
evitare le più rigorose conseguenze della precitata giurisprudenza, si ammette
infatti che, quando una persona cessa l'attività principale esercitata (a tempo
pieno o parziale) e dedica solo qualche ora ad un’attività lucrativa, dalla
quale trae un reddito trascurabile rispetto al fabbisogno per il proprio sostentamento,
si ha cessazione dell'attività lucrativa accompagnata da inizio di un’attività
“accessoria” (CDT n. ..__________ del 26 novembre
1996 in re W. e M.F.). In un altro caso, la Camera ha ammesso una tassazione
intermedia per cessazione dell’attività lucrativa principale, nei confronti di
un contribuente che era uscito da una società in nome collettivo dalla quale
traeva un reddito superiore a quello proveniente dall’attività dipendente
esercitata per la maggior parte del tempo (CDT n. 80.95.00114 del 4
novembre 1996 in re V. e D.V.).
5.6.2.
Orbene, nel caso in esame,
non è certo agevole stabilire se un’attività prevalesse sull’altra, vuoi per
l’impegno profuso vuoi per il reddito conseguito. Lo stesso contribuente
afferma, nel ricorso che nessuna delle due attività ha preso il sopravvento
sull’altra.
In un certo senso, si
potrebbe sostenere che l’attività dipendente per la __________ __________ era
principale nel momento in cui il ricorrente ha intrapreso l’attività indipendente,
ma è poi di fatto divenuta accessoria nel corso degli anni fino ad estinguersi
del tutto. Donde la conclusione dell’autorità fiscale, secondo cui la sua cessazione
non potrebbe costituire motivo di tassazione intermedia.
Pare però più
condivisibile il ragionamento del contribuente, il quale fa notare come le due
attività avessero entrambe la stessa rilevanza, fin da quando quella indipendente
è stata intrapresa. Si è infatti trattato di una semplice diversificazione
dell’attività lucrativa del ricorrente.
Perciò, come l’autorità ha
ritenuto che non fosse costitutivo di un «profondo mutamento strutturale
dell’attività» l’inizio dell’attività indipendente che si è affiancata a quella
dipendente nel 1993, coerentemente essa ha poi tratto la stessa conclusione
quando la prima attività è cessata, lasciando posto alla seconda.
5.6.3.
Ciò consente di precisare
in che cosa il caso in esame differisca da quello deciso con la sentenza del
1996, richiamata dal contribuente nel proprio gravame. In quella fattispecie,
infatti, il reddito proveniente dall’attività lucrativa indipendente era nettamente
predominante rispetto a quello dell’attività dipendente, al punto che la Camera
di diritto tributario ha ritenuto potersi trattare di un’attività principale,
anche se l’impegno personale richiesto dalle due diverse attività non era
proporzionale al reddito delle stesse.
Inoltre, in quel caso, non
vi era stata quella sorta di “sostituzione” fra l’attività dipendente e quella
indipendente, che invece caratterizza la fattispecie in esame. Al contrario,
per diversi periodi fiscali i due redditi erano stati affiancati l’uno
all’altro, fino al momento dell’uscita del contribuente dalla società. Nel caso
ora in esame, per contro, il ricorrente ha di fatto scambiato l’attività
dipendente con quella indipendente, esercitando per un periodo transitorio di
circa tre anni l’una e l’altra insieme. È ben vero che, se ci fosse stata la
semplice cessazione della prima seguita dall’avvio della seconda, il
contribuente avrebbe beneficiato della tassazione intermedia; ma non è meno
vero che, se si volesse riprodurre lo stesso meccanismo nel caso in esame, si
dovrebbero emettere due tassazioni intermedie: una per inizio della nuova
attività nel 1993 ed una per cessazione dell’altra nel 1996, tanto più che non
sarebbe ancora sopravvenuta la prescrizione per la prima. Alla luce dei redditi
dichiarati, è peraltro dubbio che il ricorrente ne sarebbe avvantaggiato.
5.7.
La decisione impugnata
merita pertanto piena conferma.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali sono
poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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