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Numero d'incarto:
80.1998.259
Data decisione, Autorità:
27.01.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00259
Lugano
27 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 20 ottobre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ -__________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che nella tassazione
IC/IFD 1997-98 dei coniugi __________ e __________ __________ l'UT ha tenuto
conto dell'esistenza di un immobile in Italia e, meglio, a __________, il cui
valore è stato valutato in fr. 100'000.-;
-
che pertanto la deduzione
dei debiti dalla sostanza e dei relativi interessi dal reddito è stata
effettuata proporzionalmente, tenendo conto della sostanza totale e della sostanza
imponibile nel Cantone (cfr. decisione su reclamo del 19 ottobre 1998);
-
che con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta la valutazione dell'UT di
__________, precisando che l'immobile in Italia è imposto per l'ICI e l'IRPEF
nel Comune di __________ su un valore di ottanta milioni di lire e che tale
valore, se si considerano i rispettivi prezzi d'acquisto e le rispettive
valutazioni fiscali, si situa in equa relazione con quello ufficiale di stima
dell'immobile di __________;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che in occasione
dell'udienza dell' 11 dicembre 1998 si è convenuto, su proposta del giudice, di
fissare il valore della sostanza all'estero in fr. 65'000.-, che corrisponde al
rapporto tra il valore venale della sostanza estera e il valore venale della sostanza
svizzera riportato al valore di stima ufficiale della sostanza situata in
Ticino;
-
che in un secondo momento,
dopo aver preso visione della giurisprudenza messagli a disposizione dal
giudice, sul riparto dei debiti e dei relativi interessi in base alla sostanza
ovunque posta, il ricorrente ha aderito alla proposta di transazione;
-
che, sia notato a titolo
del tutto abbondanziale, la suddetta proposta è perfettamente aderente alla
giurisprudenza federale e cantonale in materia di doppia imposizione, che
impone di ripartire i debiti e gli interessi deducibili proporzionalmente tra i
diversi luoghi di situazione della sostanza (cfr. i principi della doppia
imposizione intercantonale, estensibili alla doppia imposizione internazionale
secondo gli art. 5 cpv. 3 LT e 6 cpv. 3 LIFD: DTF 120 Ia 349 = RF
50 / 1995 p. 421 = ASA 65 p. 582; cfr. per es. sulla doppia imposizione
internazionale: CDT n. 80.98.00122 del 24 luglio 1998 in re Th. P.; CDT
n. 80.95.00019 del 3 settembre 1997 in re E. D.; CDT n. 80.95.00020 del
3 settembre 1997 in re M. D.; RF 51 / 1996 p. 137 = StE 1996 A
31.1 n. 4 = RDAF 54 / 1998 p. 86; con riferimento ai rapporti con
l'Italia: CDT n. 80.95.00143 del 27 ottobre 1995 in re L. C.; inoltre
art. 6 CDI-I).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza è annullata la decisione su reclamo del 19 ottobre 1998 e gli atti
del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di
nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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