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Numero d'incarto:
80.1998.247
Data decisione, Autorità:
27.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00247
Lugano
27 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 9 ottobre 1998
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 17 aprile 1995, l'Ufficio di
tassazione di __________ Città aggiungeva ai redditi dichiarati dal docente
__________ __________ un ulteriore reddito d’altra fonte di fr. 87’500.– in
media annua. L’allegata motivazione spiegava trattarsi di una prestazione
valutabile in denaro goduta nella “Immobiliare __________ __________ ” in base
al calcolo seguente:
prezzo di vendita azioni
__________ __________,
pagate
dall’Immobiliare __________ __________ fr. 400’000.––
valore nominale azioni __________ __________ fr. 50’000.––
reddito
netto imponibile fr. 350’000.––
media
fr. 175’000.––
prestazione
valutabile in denaro
per
ogni singolo azionista fr. 87’500.––
- Il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo dell’8 maggio 1995, contestando sia
l’imposizione come tale del reddito d’altra fonte sia il suo calcolo. A suo
avviso non vi era stata una cessione di azioni della __________ __________ in
cambio di azioni della __________ __________ bensì una donazione delle azioni
della __________ __________, peraltro già assoggettata ad imposta.
L’autorità fiscale
respingeva il gravame con decisione del 14 settembre 1998, spiegando che dalla
documentazione in suo possesso risultava che il reclamante e la sorella avevano
ricevuto in donazione nel 1989 le azioni della __________ __________ e ne erano
in tal modo divenuti azionisti unici. Avendole poi vendute nel 1991 alla
__________ __________, di cui sono azionisti di maggioranza (1/3 ciascuno), al
prezzo di fr. 400’000.–, essi avevano effettuato un apporto di partecipazioni
ad una società controllata dagli stessi azionisti. Fiscalmente, pertanto, non
vi era stata, secondo l’autorità di tassazione, una vera alienazione di tali
partecipazioni bensì una mera “ristrutturazione” o “trasposizione” del valore
delle stesse. Ciò configurava una prestazione valutabile in denaro agli
azionisti, nella misura della differenza fra l’importo della cessione (contabilizzato
nell’Immobiliare __________ __________) ed il valore nominale delle azioni
apportate.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula
nuovamente lo stralcio del reddito d’altra fonte. Nega nuovamente che vi sia
stato uno scambio di azioni __________ __________ /__________ __________ e
contesta poi di essere azionista di maggioranza della __________ __________.
Osserva pure che non risponde al vero l’affermazione dell’autorità fiscale,
secondo cui egli avrebbe contratto un debito di fr. 500’000.– con la Banca
__________ per acquistare le azioni della __________ __________.
-
4.1.
4.1.1.
Secondo l'art. 19 cpv. 1
lett. b LT 1976 e l'art. 21 cpv. 1 lett. c ultima frase DIFD sono
imponibili quale reddito di sostanza mobiliare anche le prestazioni valutabili
in denaro fatte dalla società ai possessori di diritti di partecipazione
mediante paga-mento, girata, accreditamento, conteggio o in altro modo, che non
costituiscono un rimborso delle quote esistenti.
4.1.2.
Il Tribunale federale, per
costante giurisprudenza, considera prestazione valutabile in denaro la vendita
di azioni possedute privatamente a una società, dominata economicamente dal venditore,
in contropartita sia di azioni della società acquirente sia di un credito verso
la stessa, nella misura in cui il prezzo di cessione supera il valore nominale
delle azioni cedute. Il trasferimento di azioni a una società dominata
dall’azionista che le cede non rappresenta infatti dal profilo economico
un’alienazione; l’azionista non rinuncia infatti al suo potere di disporre, che
rimane invece integro sotto forma di partecipazione a una società holding
(ASA 58 p. 689 consid. 3 e 4 con riferimenti; inoltre: ASA 55 p.
210; ASA 42 p. 398).
Da rilevare, per inciso,
che nell’ambito dell’applicazione della teoria della trasposizione basta,
perché si parli di società hol-ding, che la società detenga anche un’unica
partecipazione (RF 1994 p. 467 s.).
4.1.3.
Il motivo dell’imposizione
è dato dal fatto che, con l’alienazione delle azioni che passano dalla sostanza
privata in quella aziendale, subentra un cambiamento dei criteri di computo.
Infatti, nel caso di un’eventuale successiva liquidazione della società ceduta,
all’acquirente obbligata a tenere una contabilità verrà dedotto dal ricavo della
realizzazione non il valore nominale bensì il valore contabile risultante dai
conti e cioè, in questo caso, il prezzo di acquisto. Ciò comporta che, mediante
la vendita, se subito dopo si procede alla liquidazione della società ceduta,
per effetto della “trasposizione” dal valore nominale al valore contabile, va
persa la possibilità di assoggettare all’imposta sul reddito presso il
portatore delle azioni le riserve esistenti (Behnisch, Die
Umstrukturierung von Kapitalgesellschaften – Eine rechtsvergleichende Studie,
Basilea 1996, p. 143).
4.1.4
Solo la vera e propria
cessione di sostanza privata (“echte Ve-räusserung”)
dà luogo a un guadagno in capitale privato non im-ponibile (Zwahlen, Die praktische Arbeit der Kommission “Steuerharmonisierung” am
Beispiel der Fragen zur indirekten Teilliquidation und zur Transponierung,
in ASA 62 p. 193). La ri-strutturazione delle relazioni giuridiche tra
l’azionista e le sue società comporta infatti la soppressione dell’onere
fiscale laten-te sulle riserve o sugli utili correnti della società ceduta (ASA
58 p. 693, consid. 3d).
4.1.5.
Ai numerosi critici della
teoria della trasposizione il Tribunale federale ricorda, detto in estrema
sintesi, che l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD definisce l’obbligazione
fiscale in modo ampio e che l’esenzione d’imposta dei guadagni in capitale non
è la regola, ma viene dedotta e contrario dalla nozione ampia di reddito
di sostanza mobiliare consacrata dall’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD (ASA
58 p. 694 s., consid. 4 con riferimenti).
4.2.
Quanto sin qui detto vale
ovviamente anche per l’art. 19 cpv. 1 lett. b LT 1976, data l’identica
formulazione della norma canto-nale e di quella federale (cfr. anche CDT
n. 80.95.00124 -125-126-127 dell’11 ottobre 1996 in re S.P.).
4.3.
Perché vi sia dunque
prestazione valutabile in denaro, imponibi-le in virtù della teoria della
trasposizione, occorrono in sintesi le seguenti condizioni:
-
un
trasferimento di diritti di partecipazione
-
a
una società dominata dai medesimi aventi diritto
-
a
un prezzo superiore al valore nominale
-
con
quale controprestazione un’assegnazione di capitale (apporto in natura) e/o
l’iscrizione di un credito (vendita) (cfr. Neuhaus, Ventes
de droits de participation: bénéfices privés en capital ou rendements de
fortune imposables ?, in RF 1992, p. 378; Bernardoni/Duchini,
La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 591; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 405).
4.4.
Nella fattispecie, il
ricorrente e la sorella Soraya erano azionisti unici della __________
__________, nella misura di un mezzo ciascuno. Vendendo alla Immobiliare
__________ __________, di cui erano azionisti di maggioranza (oltre i due terzi
insieme), le azioni della __________ __________, hanno effettuato non una
cessione di partecipazioni possedute nella propria sostanza privata bensì una
“trasposizione” dal valore nominale al valore contabile. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, si deve pertanto procedere
all’imposizione della differenza fra il valore di alienazione ed il valore
nominale delle azioni.
La decisione dell’autorità
di tassazione, che ha assoggettato all’imposta sul reddito l’importo di fr.
87’500.– presso ognuno dei due alienanti, è pertanto corretta.
4.5.
Devono pertanto essere
respinte le argomentazioni su cui si fonda il ricorso.
4.5.1.
Anzitutto, non si
comprende per quale ragione il ricorrente contesti di avere effettuato uno
scambio di azioni, ricevendo 167 azioni della __________ __________ contro la
cessione di 25 azioni della __________ __________. Una simile permuta non è mai
stata ipotizzata dall’autorità fiscale.
4.5.2.
Quanto all’argomento
secondo cui egli non sarebbe stato azionista di maggioranza della __________
__________, per il fatto che l’avv. __________, quale liquidatrice del
concordato __________ __________, avrebbe fatto sequestrare un importante
pacchetto azionario in relazione a rivendicazioni dei creditori, va
sottolineato in primo luogo che al momento della cessione delle azioni della
__________ __________ alla __________ __________ tale problema era stato
risolto, in quanto l’accordo con i creditori risale al 12 febbraio 1991 (cfr.
la lettera dell’avv. __________, allegata al ricorso) mentre la vendita è
avvenuta nel mese di aprile. In secondo luogo, è opportuno ricordare al ricorrente
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la “trasposizione” può
verificarsi anche in casi in cui l’azionista che fa l’apporto dispone di una
partecipazione azionaria di minoranza, in particolare se diversi azionisti di
minoranza si uniscono per raggiungere un obiettivo comune e trasferiscono i
loro diritti azionari ad una società da loro controllata nella medesima proporzione
(Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 594 e giurisprudenza citata).
4.5.3.
Del tutto irrilevante è
poi la questione dell’uso dell’importo di fr. 500’000.– ricevuto in mutuo dalla
__________. Il ricorrente contesta infatti l’affermazione dell’autorità fiscale,
secondo cui esso sarebbe servito a finanziare l’acquisto di 500 azioni della
__________ __________, argomentando che il debito sarebbe per contro stato
contratto al fine di risolvere la vertenza con i creditori del concordato
__________ __________. La ragione per cui l’autorità fiscale, nella decisione su
reclamo, parla di azioni “comperate” deve verosimilmente ricercarsi in una
lettera dello stesso ricorrente all’Ufficio imposte di successione e donazione
(10 novembre 1994), in cui si affermava testualmente che:
«nel mese di aprile 1991
abbiamo dovuto vendere le azioni in oggetto per comperare le __________ azioni
dell’”Imm. __________ __________ ” al prezzo di fr. 500’000.– sequestrate dal
commissario del concordato __________ __________, in quanto riteneva che non ci
erano state donate e quindi di spettanza dei debitori».
4.5.4.
Infine, il ricorrente
osserva che l’autorità fiscale, in sede di assoggettamento all’imposta di
donazione, ha attributo alle azioni della __________ __________ un valore
complessivo di fr. 180’000.–. Per il fatto che «il valore “fiscale”, che di
solito è sempre inferiore al valore reale, viene stabilito in fr. 90’000.– per
__________ __________», vi sarebbe una doppia imposizione.
L’argomento è destituito
di ogni fondamento.
Il fatto che alle azioni
l’UISD abbia attribuito un valore di soli fr. 180’000.–, mentre il ricorrente e
la sorella hanno venduto le stesse azioni per fr. 400’000.–, indica una sola
cosa: la stima effettuata dall’autorità fiscale in quell’occasione è stata probabilmente
troppo prudente.
La censura di doppia
imposizione dello stesso reddito rasenta persino la temerarietà: una cosa è
infatti l’acquisto delle azioni a titolo gratuito, che è naturalmente soggetta
all’imposta di donazione; ben altra cosa è per contro la loro vendita, che dà
luogo ad una “trasposizione” e quindi ad una realizzazione fiscale delle
riserve esistenti nella società ceduta.
- Per le ragioni che
precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 2’080.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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