AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.232
Data decisione, Autorità:
15.12.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00232
Lugano
15 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 21 settembre 1998
in
materia di: IMVI
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- 1.1.
Nel mese di settembre
1972, il Presidente della __________ __________ di __________ () del
Circondario __________ dichiarava aperta ad istanza delle __________ __________
__________ () una procedura preventiva di espropriazione nel Comune
di , destinata ad assicurare il futuro ampliamento della costruenda
nuova stazione merci di __________ -. La __________ si pronunciava
sulle indennità dovute con decisioni del 1973 e 1974, divenute definitive solo
dopo il ritiro dei ricorsi interposti al Tribunale federale dalle __________.
1.2.
Nel 1989, una serie di
espropriati, fra cui __________ __________, inoltrava alla __________ domande
di retrocessione dei fondi espropriati, rispettivamente di risarcimento dei
danni, fondandosi sugli art. 102 ss. LEspr. La __________ si pronunciava sulle
istanze in questione con una serie di decisioni del 13 ottobre 1993,
accogliendo le azioni di risarcimento dei danni e condannando le __________ a
versare ai diversi attori delle somme di denaro con interessi.
Le suddette decisioni
venivano impugnate con ricorsi al Tribunale federale sia da parte delle
__________ sia da parte degli espropriati.
1.3.
Con due separate decisioni
del 16 agosto e del 6 dicembre 1994, il Tribunale federale si pronunciava sui
ricorsi in questione.
Con la prima (pubbl. in
DTF 120 Ib 276), riconosceva la validità delle convenzioni del diritto
espropriativo stipulate fra le parti davanti alla __________ ed accertava che
le __________ avevano omesso di avvisare gli espropriati conformemente a quanto
prescritto dall’art. 104 cpv. 1 Lespr; nella stessa sentenza, definiva lesiva
del diritto federale l’indicizzazione delle indennità espropriative a suo tempo
percepite dagli espropriati e da imputare sui risarcimenti in denaro
sostitutivi dell’eventuale retrocessione in natura.
Con la seconda, l’Alta
Corte quantificava in particolare l’ammontare dei risarcimenti risultanti
dall’applicazione dei principi enunciati nella sentenza precedente. Con riferimento
all’espropriato __________ __________, condannava le __________ a versargli
l’importo di fr. 676’770 oltre a interessi dal 28 luglio 1989.
- 2.1.
Con decisione del 1°
dicembre 1995, l’Ufficio dei registri di Lugano notificava a __________
__________ la tassazione dell’imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI),
commisurando il valore imponibile in fr. 767’770 e l’imposta a carico del
venditore in fr. 53’359. Tale decisione veniva confermata dalla stessa autorità
di tassazione, in seguito a reclamo del contribuente, con decisione del 1°
novembre 1996.
2.2.
Il contribuente impugnava
la suddetta decisione su reclamo, con ricorso dell’11 novembre 1996 alla
Divisione delle contribuzioni. Contestava, in primo luogo, la carenza di
motivazione della decisione e, in secondo luogo, la qualifica di indennità espropriativa
attribuita all’indennità ricevuta.
La Divisione delle
contribuzioni respingeva il gravame, con decisione del 19 agosto 1998. Quanto
al difetto di motivazione, l’autorità di ricorso riteneva che esso potesse
essere sanato concedendo al ricorrente la possibilità di esprimersi su tutti
gli aspetti controversi mediante il ricorso stesso. Nel merito, ribadiva
l’imponibilità dell’indennità ricevuta, dovendo essa essere intesa come un
risarcimento per mancato guadagno su quella quota di terreno non utilizzata
secondo lo scopo dell’espropriazione.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula
l’annullamento della tassazione dell’imposta sul maggior valore. Egli ripropone
le critiche già formulate nei confronti delle decisioni dell’ Ufficio dei
registri, lamentando una violazione dell’art. 4 Cost. fed. per la carenza di
motivazione. Quanto all’assoggettamento all’IMVI dell’indennità ricevuta dalle
__________, ritiene di non avere conseguito alcun guadagno, giacché il
Tribunale federale avrebbe deciso che le parti dovessero limitarsi a
restituirsi le prestazioni originarie. A suo avviso, l’autorità fiscale
determinerebbe inoltre una disparità di trattamento, per il fatto che qualora
gli fosse stato restituito il fondo espropriato non avrebbe pagato alcuna imposta.
In via subordinata il ricorrente chiede che dall’imponibile sia almeno dedotta
l’imposta a suo tempo pagata per l’indennità di espropriazione.
Nelle sue osservazioni del
3 novembre 1998, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il
gravame.
- Come detto, il
ricorrente lamenta in via preliminare la violazione del diritto di essere
sentito, per il fatto che l’ Ufficio dei registri avrebbe omesso di motivare
adeguatamente la propria decisione di assoggettare all’IMVI l’indennità in
questione.
4.1.
L'art. 4 CF impone alle
autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle
parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da
queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando
l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere
in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle
condizioni di rendersi conto della porta-ta del giudizio e delle eventuali
possibilità d'impugnazione pres-so un'istanza superiore: per ciò fare,
l'autorità non deve però pronunciarsi su tutti gli argomenti che essa potrebbe
esaminare, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio,
atte a influire - in un modo o nell'altro - sulla decisione di merito (DTF
114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF
del 5 dicembre 1990 in re A.W.).
4.2.
La eventuale violazione
del diritto di essere sentito viene sanata in sede di ricorso quando il
contribuente nel ricorso riprende le argomentazioni esposte nel reclamo, è
stato citato e sentito in udienza dalla Camera, perché quest'ultima gode di un
pieno potere di esame in fatto e in diritto e non è del resto nemmeno vincolata
alle domande delle parti (DTF 98 Ib 17 consid. 3 e ri-ferimenti; SJ 1994
pag. 164; DTF 107 Ia 1 consid. 1; CDT n. 174 del 4 aprile 1984 in
re E.B.). Lo stesso principio è stato ancora recentemente confermato dal
Tribunale federale, fra l’altro in un caso in cui si trattava di una richiesta
di garanzia inoltrata dall’amministrazione dell’imposta federale diretta ed il
contribuente interessato lamentava di non essere stato interpellato dall'autorità
fiscale prima che quest'ultima gli intimasse la richiesta di garanzie impugnata.
L’Alta Corte ha ribadito al ricorrente che l’eventuale violazione del suo
diritto di essere sentito era stata comunque sanata dal fatto che egli aveva
avuto la possibilità di esprimersi e di prendere posizione sul merito della
pretesa in sede di ricorso innanzi ad un'autorità munita di piena cognizione,
quale era il Tribunale federale nel presente procedimento (STF 1° aprile
1998 in re H.S.-H., con riferimento a DTF 118 Ib 120 consid. 4b con
rinvii).
- 5.1.
Lo Stato preleva
un'imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI) che colpisce l'incremento di
valore o il guadagno realizzato nelle alienazioni di fondi (cfr. art. 1 LIMVI).
Soggiacciono tra l'altro
all'imposizione le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da
oltre cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore ufficiale di
stima aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LIMVI) e le alienazioni
di fondi di cui l'alienante è proprietario da non più di cinque anni, se il
valore dell'alienazione supera il valore determinato nella precedente
contrattazione aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LIMVI).
Oggetto dell'IMVI è
pertanto la differenza di valore determinata conformemente ai suddetti disposti
(cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a, b LIMVI), ritenuto che anche l'alienante proprietario
del fondo da oltre cinque anni può scegliere di essere imposto, in applicazione
dell'art. 5 cpv. 1 lett. b LIMVI, sulla differenza tra il valore della
precedente contrattazione e il valore d'acquisto (cfr. art. 5 cpv. 2 LIMVI).
5.2.
Nell'espropriazione si
hanno fondamentalmente le stesse caratteristiche della compravendita: la
proprietà di un immobile viene trasferita e viene versata un'indennità quale
corrispettivo (art. 22ter cpv. 3 CF: «In caso d'espropriazione, o di
restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione, è dovuta piena
indennità»). La sola differenza rispetto alla compravendita è rappresentata dal
carattere di diritto pubblico: il trasferimento della proprietà non si fonda su
un contratto di diritto privato ma su una decisione dell'autorità (Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne
in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 91; Locher, Das Objekt der bernischen Grundstückgewinnsteuer, Berna 1986,
p. 173; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. IV, Berna 1969, p. 157; Ochsner, Die Besteuerung der Grundstückgewinne
in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 111; Mettler, Die Grundstückgewinn-steuer des Kantons Schwyz, Zurigo 1990,
p. 116; Rumo, Die
Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo
1993, p. 109). Materialmente, anche l'espropriato, come qualsiasi altro
alienante, consegue il pieno valore del fondo.
Sebbene l'art. 2 cpv. 2
LIMVI non menzioni espressamente tra i trasferimenti di proprietà immobiliare
imponibili le espropriazioni formali e le espropriazioni materiali, si è sempre
ritenuto comunque che esse rientrino nella clausola generale di cui alla
lettera f dell'art. 2 cpv. 2 LIMVI («qualsiasi negozio i cui effetti,
riguardo al potere di disporre del fondo sono parificabili, economicamente, a
quelli di un'alienazione»), tanto più che al successivo art. 13 LIMVI si
precisa che «nel caso di espropriazione totale o parziale per causa di pubblica
utilità, l'indennità di inconvenienza è esclusa dall'imponibile», ragione per
cui ogni altra componente dell'indennità di espropriazione deve essere ritenuta
computabile quale valore dell'alienazione.
- Nella fattispecie,
come detto in narrativa, è controverso se l’indennità percepita dal ricorrente
in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 6 dicembre 1994 sia
imponibile quale maggior valore immobiliare.
6.1.
È anzitutto opportuno
ricostruire le vicende che hanno portato al versamento dell’indennizzo in
questione (v. anche Borghi, Die Rückforderung enteigneter
Grundstücke: ein missachtetes Recht, in BR/DC 1995 p. 59 ss.).
Deve dapprima essere
precisato che il fondo di cui si tratta era stato oggetto nel 1972 di una
procedura “preventiva” di espropriazione, cioè di una espropriazione per il
futuro ampliamento di un’opera, che si distingue dalla procedura ordinaria per
il fatto di essere finalizzata a consentire all’espropriante di procurarsi i terreni
destinati a tale scopo prima che i prezzi lievitino spropositatamente.
Diversamente dalla procedura ordinaria di espropriazione, pertanto, il termine
di cui beneficia l’espropriante per costruire, senza che nasca pretesa di retrocessione,
ammonta non a 5 ma a 25 anni (art. 102 lett. b LEspr).
In seguito alla
concessione di diritti di superficie a terzi, sui fondi oggetto
dell’espropriazione preventiva, gli espropriati – fra i quali il ricorrente –
ne avevano dunque chiesto la retrocessione, ritenendo che l’ente espropriante
avesse rinunciato all’ampliamento della stazione merci per cui aveva proceduto
all’espropriazione preventiva.
La CFS prima e il
Tribunale federale poi hanno dunque accolto il principio del diritto alla
retrocessione, accogliendo le domande degli espropriati. Sennonché, proprio
perché la retrocessione era stata resa impossibile dalla concessione dei
diritti di superficie a terzi, le parti avevano precedentemente raggiunto il
seguente accordo: una volta accertato giudizialmente il diritto alla retrocessione,
la prestazione in natura sarebbe stata sostituita con un versamento in denaro
dall’espropriante agli espropriati. Il Tribunale federale ha considerato valida
tale convenzione, che avrebbe lasciato in ogni caso alle __________ la
proprietà dei fondi.
6.2.
La sentenza del 16 agosto
1994 del Tribunale federale ha ben spiegato in che cosa consistano gli obblighi
reciproci che scaturiscono dal diritto alla retrocessione.
Tale istituto si
caratterizza quale una “restitutio in integrum” e comporta dunque che le
parti debbano reciprocamente restituirsi le prestazioni originarie:
l’espropriante il fondo, senza riguardo al suo attuale valore, e l’espropriato
l’indennità a suo tempo ricevuta (DTF 120 Ib 276 consid. 9b, con
abbondanti riferimenti a dottrina e giurisprudenza). Per tale ragione, l’Alta
Corte ha negato alle __________ l’attualizzazione dell’indennità da restituire,
argomentando che sarebbe stato come conteggiare a carico dell’avente diritto un
interesse sull’indennità ricevuta e da restituire al tasso pari all’aumento
percentuale annuo dei prezzi al consumo; oppure come far profittare
l’espropriante di una frazione dell’aumento congiunturale del valore del fondo
da retrocedere, che spetta all’espropriato (senza oltretutto far concorrere
l’espropriante a sopportare almeno una parte della perdita nel caso inverso).
6.3.
Quanto all’indennità
versata dalle __________ al ricorrente, essa è stata calcolata deducendo dal
valore venale dei fondi il giorno della prima udienza di conciliazione,
avvenuta l’11 luglio 1991 (fr. 400.– al mq), l’importo di fr. 60.– il mq quale
corrispettivo degli investimenti (colmataggi, drenaggi, accessi) fatti dalle
__________ e, naturalmente, l’indennità di espropriazione ricevuta a suo tempo.
6.4.
Dalle considerazioni che
precedono discende la conclusione che l’argomentazione del ricorrente, secondo
cui egli non avrebbe conseguito alcun guadagno, per il fatto che il Tribunale
federale avrebbe deciso che le parti dovessero limitarsi a restituirsi le prestazioni
originarie, non è pertinente.
Infatti, il Tribunale
federale ha sì ammesso il principio della retrocessione, ma è partito dal
presupposto che, essendo essa divenuta impossibile a causa della concessione
dei diritti di superficie a terzi, al posto della prestazione in natura delle
__________, consistente nella restituzione del fondo agli espropriati, si
dovesse procedere al versamento in denaro del valore del fondo.
La differenza non è di
poco conto. Se, come poc’anzi illustrato, la retrocessione comporta la restitutio
in integrum, cioè la restituzione delle prestazioni reciproche
senza alcuna indicizzazione, è evidente che il ricorrente avrebbe ricevuto il
suo fondo e le __________ avrebbero ottenuto indietro l’indennità di espropriazione
nella misura in cui l’avevano versata negli anni ‘70. Il ricorrente avrebbe sì
ottenuto un fondo dal valore nettamente aumentato rispetto a quello che aveva
al momento dell’espropriazione preventiva, ma tale valore avrebbe potuto essere
realizzato solo nel momento in cui egli avesse deciso di alienare il fondo. E,
in questa misura, ha ragione il ricorrente, quando sostiene che non avrebbe
conseguito alcun maggior valore imponibile.
Ma così non è stato. In
virtù dell’accordo sottoscritto dalle __________ e dagli espropriati, questi
ultimi hanno ricevuto non i loro fondi, il cui valore era nel frattempo
lievitato, bensì il controvalore monetario degli stessi. In tal modo, essi
hanno già realizzato e convertito in moneta l’incremento di valore intervenuto
negli anni in cui è durata l’espropriazione.
Non può pertanto essere
seriamente presa in considerazione la censura di disparità di trattamento
contenuta nel ricorso. Proprio perché, nella fattispecie, il ricorrente non si
è limitato a farsi retrocedere il terreno ma ha invece ottenuto il
corrispondente valore monetario, la sua situazione non è comparabile con quella
di chi avesse beneficiato della mera retrocessione. Un confronto sarebbe
ipotizzabile tutt’al più con quell’espropriato che, ottenuta la retrocessione
del fondo, lo alienasse subito realizzando l’incremento di valore; ma in tal
caso è assolutamente indubbio che questi sarebbe assoggettato all’imposta sul
maggior valore immobiliare (oggi, all’imposta sugli utili immobiliari).
6.5.
Ben più convincente appare
invece la tesi dell’autorità fiscale.
Quest’ultima ha infatti
intravisto, nell’accordo con cui le parti hanno concordato di sostituire la
prestazione in natura con un versamento in denaro dall’espropriante agli
espropriati, un’alienazione economica che rientra nella fattispecie di cui all’art.
2 cpv. 2 lett. f LIMVI.
In effetti, è ben vero
che, in seguito alla domanda di retrocessione, non vi è stato un trasferimento
civilistico della proprietà dei fondi dagli espropriati all’espropriante; tuttavia,
«qualsiasi negozio i cui effetti, riguardo al potere di disporre del fondo sono
parificabili, economicamente, a quelli di un’alienazione» (art. 2 cpv. 2 lett. f
LIMVI). Con la constatazione del Tribunale federale che i presupposti per
la retrocessione erano adempiuti, ma che l’accordo fra le parti consentiva di
sostituire la prestazione in natura delle __________ con una prestazione
pecuniaria, è stato perfezionato un trasferimento del potere di disporre
dell’immobile dal ricorrente alle __________. Infatti, avvalendosi del diritto
alla retrocessione, l’espropriato esercita un diritto che è concepito dal
legislatore come una sorta di condizione risolutiva dell’espropriazione (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes –
Kommentar zum BG über die Enteignung, zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen
und zur Spezialgesetzgebung des Bundes, vol. I, Berna 1986, n. 2 all’art.
102 LEspr, p. 651). Ciò ha permesso al ricorrente, ed agli altri espropriati,
nel caso in esame, di disporre dei fondi espropriati cedendoli nuovamente
all’espropriante, a condizioni ben più vantaggiose di quelle risalenti alla
precedente cessione ormai superata.
6.6.
Certo, sorge il problema
che il contribuente ha già pagato una prima imposta in seguito
all’espropriazione e che tale imposta, alla luce della retrocessione
successiva, perde di giustificazione (cfr. Hess/Weibel, op. cit., n. 218
all’art. 19 LEspr, p. 316).
All’avvio di una procedura
di revisione si oppone tuttavia la circostanza che la LIMVI prevede che la
relativa istanza sia proposta al Dipartimento competente entro tre mesi dalla
conoscenza del motivo di revisione, ma non oltre i cinque anni dal momento in
cui la tassazione è divenuta definitiva (cfr. art. 23 cpv. 1 LIMVI).
Né vi è una base legale
che consenta, come richiede in via subordinata il ricorrente, di dedurre
dall’imponibile l’imposta a suo tempo pagata per l’indennità di espropriazione.
Tuttavia, per ragioni di
equità, questa Camera ritiene di intraprendere il calcolo del maggior valore
imponibile e della relativa imposta come se l’imposta sull’espropriazione
provvisoria non fosse stata prelevata; in concreto, si tratta di dedurre
dall’indennità complessiva (fr. 1’043’800.–) il valore di stima aumentato del
5% (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a e art. 8 cpv. 1 LIMVI) e di computare
l’imposta già pagata nel 1974.
L’esito cui si perviene è
tale da consentire di accogliere il ricorso. Infatti, l’imposta sul maggior
valore è la seguente:
Valore di
alienazione:
mq 3070 a 340 fr./mq 1’043’800
mq
3061 a 30 fr. /mq 91’830 1’135’630
Deduzioni
stima
ufficiale:
mq
3070 a 250 fr/mq 767’500
mq
3061 a 2 fr/mq 6’122 773’622
5% 38’681 812’303
Imponibile 323’327
Calcolo
dell’imposta
per
i primi fr. 10’000 3.6% 360
per
gli ulteriori fr. 40’000 4.8% 1’920
per
gli ulteriori fr. 50’000 6.0% 3’000
per
gli ulteriori fr. 223’327 7.2% 16’079
imponibile fr. 323’327
totale
imposta fr. 21’359
Considerato l’avvenuto
pagamento di fr. 22’130 nel 1974, vi sono i presupposti per accogliere il
ricorso.
- Il ricorso è
conseguentemente accolto. Pertanto, non si prelevano né tassa di giustizia né
spese processuali. Al ricorrente è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 231
LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su ricorso del 19 agosto 1998 è annullata.
- Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
Al ricorrente è riconosciuta
un’indennità di fr. 1’800.– per ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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