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Numero d'incarto:
80.1998.231
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00231
Lugano
29 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 21 settembre 1998
in
materia di: IC/IFD 1996
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con decisione del 9
giugno 1998, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) notificava
alla __________ __________ la tassazione IC/IFD 1996, allestita d’ufficio per
mancato inoltro della dichiarazione da parte della contribuente;
-
che, in data 11 luglio
1998 la contribuente impugnava la decisione citata con reclamo;
-
che, con decisione del 20
agosto 1998, l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il gravame in quanto
tardivo;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ contesta la
decisione su reclamo, adducendo di avere ricevuto la notifica della tassazione
solo il 12 giugno e non il 10 giugno 1998, come sostenuto dall’autorità fiscale;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio
di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata;
-
che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto
all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione
della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza
dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15
maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);
-
che la tassazione si
considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al
momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione
entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea
1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);
-
che, nella fattispecie,
come risulta dalla ricerca postale fatta eseguire dall’autorità fiscale, la
decisione del 9 giugno 1998 – inviata per lettera raccomandata – è stata
regolarmente notificata all’amministratore della ricorrente il 10 giugno 1998;
-
che pertanto deve essere
confermata la decisione impugnata, che ha constatato la sopravvenuta res
iudicata della decisione contenente la tassazione, e deve essere
respinto il ricorso della contribuente, il quale si fonda su di un’affermazione
manifestamente non corrispondente al vero;
-
che l’esito del ricorso –
che, per le ragioni indicate, rasenta la temerarietà – comporta la conseguenza
che tassa di giustizia e spese processuali siano poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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