Inheritance community assets in wealth tax assessment

80.1998.218Übriges Gericht29.09.1998Dismissed

Zusammenfassung

The taxpayers appealed a 1995-96 wealth tax assessment, contesting both the value of assets in an inheritance community and an additional CHF 14,825 attributed to movable assets. The Chamber of Tax Law held that the tax office had correctly used the official appraisal value of the real estate, as later fixed by the expropriation court with retroactive effect from 1 January 1995, and that the movable assets had to be added separately. The appeal was dismissed and the appellants were ordered to pay CHF 380 in costs.

Regest

Art. 41 cpv. 1-2, 42 cpv. 1 and 54 LT; wealth taxation of inheritance-community assets; valuation according to official appraisal and duty of the tax authority to follow the outcome of appraisal appeals. Immovable property is taxed at the official value, while movable assets must be added separately; where the competent valuation court has fixed a new official value retroactively, the fiscal authority may rely on that value. The taxpayer cannot obtain a reduction by merely invoking an already-accounted component of the patrimony when the assessment reflects distinct movable and immovable assets (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.218

Data decisione, Autorità: 29.09.1998, CDT

Incarto n. 80.98.00218

Lugano 29 settembre 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 4 settembre 1998

in materia di: IC 95/96

presentato da:


e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che nella notifica di tassazione IC 1995-96 l' Ufficio di tassazione di Locarno esponeva a __________ e __________ __________ ai fini dell'imposta sulla sostanza un importo di fr. 56'012.- comprensivo di un importo fr. 26'766.- "per titoli e altri collocamenti di capitali" e un importo di fr. 698'800.- per "partecipazioni a comunioni ereditarie e altre indivisioni", entrambi derivanti dalla partecipazione di __________ __________ alla comunione ereditaria __________ (cfr. notifica di tassazione IC 1995-96, del 30 marzo 1998 e relativo protocollo in calce alla dichiarazione d'imposta);

  • che con tempestivo reclamo del 28 aprile 1998 i contribuenti contestavano tra l'altro la voce "titoli-crediti-numerario", rilevando di avere un capitale di soli fr. 29'246.- e non di fr. 56'012.- come indicato dall'UT. Contestavano inoltre la voce "partecipazione a comunioni ereditarie e indivisioni", asserendo che la sostanza attiva della comunione ereditaria __________ è di soli fr. 370'124.-;

  • che con decisione su reclamo del 10 agosto 1998 l'UT riduceva l'importo di fr. 26'766.- "per titoli e altri collocamenti di capitali" a fr. 14'825.- e quello di fr. 698'800.- per "partecipazioni a comunioni ereditarie e altre indivisioni" a fr. 389'987.-;

  • che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono lo stralcio dell'importo di fr. 14'825.- in quanto già compreso in quello di fr. 370'124.- e che quindi quest'ultimo importo venga ridotto a fr. 355'530.-;

  • che, secondo l'art. 41 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari;

  • che la sostanza è, di regola, valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT);

  • che gli immobili sono invece imposti per il loro valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT);

  • che la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale all'inizio del periodo fiscale (art. 54 LT);

  • che l'autorità fiscale deve tener conto dell'esito di eventuali reclami o ricorsi contro in materia di stime (CDT n. 162 del 22 agosto 1994 in re C.R., con riferimenti a dottrina e giurisprudenza);

  • che con sentenza del 21 ottobre 1997 il Tribunale delle espropriazioni del Sopraceneri ha attribuito all'immobile di proprietà della comunione ereditaria __________ un valore di stima ufficiale di fr. 1'559'944.- con effetto dal 1° gennaio 1995 invece del valore di fr. 2'096'400.- attribuitogli dall'Ufficio cantonale di stima;

  • che quindi l'UT ha correttamente determinato gli attivi immobiliari della comunione ereditaria __________ in fr. 389'987.-

  • che agli attivi immobiliari della comunione ereditaria vanno aggiunti gli attivi mobiliari della stessa e, meglio, un quarto dell'importo dichiarato del libretto di risparmio della Banca __________ __________ pari a fr. 59'298.- e, meglio, fr. 14'825.- arrotondati;

  • che il calcolo dei ricorrenti poggia sulle vecchie stime immobiliari, anteriori a quelle entrate in vigore nel Comune di __________ dal 1° gennaio 1995 per effetto della revisione generale;

  • che comunque l' Ufficio di tassazione nella decisione su reclamo non si è attenuto alla stima ufficiale stabilita dall' Ufficio cantonale di stima, ma a quella inferiore stabilita su ricorso dal Tribunale cantonale delle espropriazioni, sempre con effetto dal 1° gennaio 1995.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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