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Numero d'incarto:
80.1998.198
Data decisione, Autorità:
17.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00198
Lugano
17 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 agosto 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella notifica di
tassazione IC/IFD 1997-98 l' Ufficio di tassazione esponeva ai coniugi
__________ e __________ __________ un valore locativo di fr. 11'000.-- a fronte
di quello da loro dichiarato di fr. 5'500.-, pari a quello accertato dall'UT
nel precedente periodo di tassazione. Con decisione del 27 luglio 1998
l'autorità fiscale respingeva il reclamo dei contribuenti, rilevando che non
era influente il fatto che l'abitazione fosse usata solo parzialmente e che in
parte servisse da ripostiglio.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso, i coniugi __________ contestano nuovamente il valore
locativo accertato dall'UT, spiegando che uno dei due appartamenti, quello a
pianterreno, è inagibile a causa dell'umidità.
-
3.1.
Secondo l'art. 20 cpv. 1
lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD l'uso da parte del proprietario del suo
immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della
sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. Anche l'uso
di quote di comproprietà, erette in PPP (art. 712 seg. CC) e considerate fondi
secondo l'art. 655 CC, soggiace quindi all'imposta conformemente alle citate
norme fiscali.
3.2
La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Secondo la
giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente
dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il
valore locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di
mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un
terzo. In altre parole, il valore locativo deve corrispondere, in linea di
principio, al valore oggettivo di mercato.
3.3
Il Tribunale federale ha
per altro confermato che il valore locativo deve corrispondere “al canone che
si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità
della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai
bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a
quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I
24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p.
98). Che il valore locativo così stabilito corrisponda o meno ad una
rimunerazione normale del capitale investito nel fondo non è essenziale (DTF
66 I 80), e il proprietario è tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il
corrispettivo del reddito in natura così percepito, non l'interesse normale del
valore in capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF del 12
novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.).
- 4.1
L'art. 20 cpv. 2 LT
precisa che il valore locativo è stabilito tenendo conto della promozione e
dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale. Tale precisazione è
stata voluta dal Legislatore cantonale per consentire di stabilire il valore
locativo mediante parametri schematici prudenziali. Per l'imposta cantonale
esso corrisponde quindi, di regola, a una percentuale del valore di stima dell'immobile,
che varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando però
questo metodo porta a dei risultati in contrasto con il principio secondo cui
il valore deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, è consentito far
capo a valutazioni individualizzate (cfr. Circolare n. __________ del 15
gennaio 1995 concernente il valore locativo della Divisione cantonale delle
contribuzioni, cifra 2.2.1)
4.2
L'art. 21 cpv. 2 LIFD
precisa, a sua volta, che il valore locativo viene stabilito tenendo conto
delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione
al domicilio del contribuente. Il riferimento alle condizioni locali usuali sta
a significare, come per il passato, che determinante per l'IFD rimane il valore
di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo
conto anche delle vecchie abitazione e quindi non necessariamente il canone di
locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
die direkte Bundessteuer, p. 92). Il riferimento all'utilizzazione effettiva,
dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale
dell'uso dell'immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale
ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di
coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in
abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una
famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell'abitazione spetta al
contribuente. Il Legislatore con il riferimento all'utilizzazione effettiva dell'abitazione
non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie,
occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante
determinati periodi dell'anno (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
die direkte Bundessteuer, p. 93).
4.3
Per ragioni di praticità e
di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari
verrà stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando al valore di
stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore
dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra
il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1°
gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1995-96 per la compilazione
della dichiarazione d'imposta). Tale modo di procedere non è, in linea di
principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT
n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT n. 498 del 12 dicembre 1986
in re C.S.).
- Nel caso in esame
questa Camera ha interpellato l'Ufficio tecnico comunale di __________ per
ottenere informazioni più precise sull'abitazione di cui i ricorrenti sono
usufruttuari. È emerso che si tratta di un'abitazione situata in una zona umida
del Comune, che dal 1945, data dalla quale il Comune registra gli interventi
sugli edifici, non ha subito alcuna ristrutturazione, eccezion fatta della sostituzione
di un serbatoio nel 1973.
Ciò conferma
sostanzialmente quanto asserito nel ricorso e, meglio, che l'appartamento
situato a pianterreno non può essere ceduto in locazione a causa dell'umidità
che lo rende inabitabile.
Si giustifica quindi
ridurre sia per l'IC sia per l'IFD il valore locativo a fr. 5'500.-, come nel
precedente periodo.
È inoltre appena il caso
di rilevare a questo proposito che l'autorità di tassazione medesima
nell'avviso concernente le indivisioni, in cui stabiliva il valore locativo in
fr. 5'500.- (pari alla metà del 7,25% del valore di stima dell'immobile),
annotava che un appartamento (quello a pianterreno) era sfitto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 luglio 1998 è riformata nel senso
che il valore locativo viene ridotto a fr. 5'500.-.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione
di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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