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Numero d'incarto:
80.1998.193
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00193
Lugano
29 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 19 agosto 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- il 19 gennaio 1998
l’Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________, di
professione segretaria, alle dipendenze dell’avv. __________. __________ di
__________, la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui, oltre al reddito del lavoro
di fr. 32'400.-, le esponeva in via valutativa un reddito d’altra fonte di fr.
50'000.- calcolato in base all’insufficiente liquidità manifestata.
Il 19 febbraio 1998 la
contribuente, patrocinata dallo studio legale __________. __________ di
__________, reclamava contro la suddetta notifica di tassazione, contestando in
particolare l'esposizione di un reddito d’altra fonte.
Il 20 marzo successivo
l’avv. __________ faceva notare all’UT che il prestito di fr. 90'000.- da lui fatto
alla contribuente gli è stato rimborsato il 5 settembre 1994, producendo un
estratto del conto della contribuente presso la __________ e un’autorizzazione
della stessa a effettuare un prelevamento di fr. 161'000.-.
Il 9 aprile 1998 l’UT
invitava il rappresentante della contribuente a produrre entro il 24 aprile
l’estratto bancario completo del conto della contribuente per gli anni 1993 e
1994, come pure copia dell’ordine di pagamento della somma di fr. 161'000..- in
data 5 settembre 1994, con l’avvertenza che, in caso di inosservanza
dell’invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il patrocinatore della
ricorrente in data 2 giugno 1998 produceva l’estratto del conto bancario della
contribuente presso la __________, riservandosi di produrre, non appena ne
fosse stato in possesso, la copia di un ordine di pagamento di fr. 161'000.-.
Il 13 luglio 1998 l'UT
respingeva il reclamo dichiarandolo irricevibile.
Successivamente, il 5
agosto 1998 l’avv. __________ spediva all’autorità fiscale copia dell’ordine di
pagamento, che gli era stato trasmesso per fax dalla __________ già il 17
giugno 1998.
- Con ricorso del 19
agosto 1998 __________ __________, sempre patrocinata dall’avv. __________.
__________, presentava ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello, chiedendo lo stralcio dalla decisione su reclamo del 13 luglio 1998
del reddito d’altra fonte.
Rileva in particolare che
il rimborso del debito è avvenuto in contanti, che la contribuente disponeva
della somma necessaria, come risulta dagli estratti bancari, come pure che il
creditore, vale a dire il patrocinatore della ricorrente, ha dato atto per iscritto
già in data 20 marzo 1998 d’aver ricevuto il rimborso del prestito. La presenza
o meno di un ordine di bonifico, come pure la prova del prelevamento per cassa
sarebbero quindi ininfluenti.
- La decisione su
reclamo del 13 luglio 1998, spedita dall’UT per lettera raccomandata, è stata
ritirata dall’avv. __________ l’ultimo giorno di giacenza e, meglio, il 21 luglio
Il ricorso, spedito il 19
agosto 1998, è quindi tempestivo.
- 5.1. Imposta
federale diretta
L’art. 130 cpv. 2 LIFD
consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
Secondo l’art. 132 cpv. 3
LIFD, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto
con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo deve essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
In altre parole, la legge
pone una duplice condizione: da un lato, il contribuente deve contestare la
“manifesta inesattezza” della tassazione e, dall’altro, il reclamo deve essere
motivato.
Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552).
Per contestare con
successo una tassazione d’ufficio, occorre quindi, in altri termini, che siano
rimosse le condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà
nell’indagine per l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti. È
necessario, in particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di collaborazione
trascurati in precedenza. Se tale esigenza è adempiuta, rinasce anche l’obbligo
per l’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di
ricostruire il vero.
5.2. Imposta cantonale
Anche l’art. 204 cpv. 2 LT
consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base
a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non
soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A
tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione
patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Diversa, rispetto al
diritto federale, è per contro la disciplina dei rimedi giuridici, in materia
di diritto cantonale. Contro ogni decisione di tassazione e non solo contro la
decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il
contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
Il reclamante deve
indicare, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono
fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati
esattamente. Se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato
un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la
comminatoria dell’irricevibilità (art. 206 LT).
Il legislatore ticinese ha
voluto discostarsi dalla scelta di quello federale ed esigere l’obbligo di
motivare i reclami, non solo contro le tassazioni d’ufficio, per ragioni pratiche
ed in particolare per limitare il numero di ricorsi alla Camera di diritto
tributario (Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di
nuova legge tributaria, n. __________ del 13 ottobre 1993, p. 105).
5.3. Condizioni di ricevibilità
Che la motivazione del
reclamo, la produzione o la esatta designazione dei mezzi di prova
rappresentino un presupposto di validità del gravame è, nel diritto cantonale,
più chiaro che in quello federale. Come detto, infatti, l’art. 206 cpv. 2
precisa che, in mancanza di una motivazione o di un’indicazione dei mezzi di
prova, al reclamante deve essere assegnato un congruo termine per rimediarvi o
per essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità. Per venire
incontro al contribuente, dunque, gli si offre anche la possibilità di
rimediare, con un’audizione, alle carenze formali del reclamo; in tal modo, un
reclamo formalmente irricevibile (poiché ad esempio non motivato) diventa
ricevibile a tutti gli effetti e deve essere esaminato nel merito (Allidi,
Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: Borghi
[a cura di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 16).
Deve comunque essere
precisato che le richieste di prova formulate dall'UT devono essere rilevanti
per la decisione del reclamo. Questa Camera ha infatti già avuto modo di
annullare una decisione dell'autorità fiscale che dichiarava irricevibile un reclamo
per mancato invio di documentazione, poiché essa era irrilevante per la tassazione
ordinaria e poiché di conseguenza l’inadempienza degli obblighi procedurali era
ininfluente per la decisione (CDT n. 364 del 3 dicembre 1990 in re L.F.;
CDT n. 107 del 21 maggio 1990 in re D. D.).
- 6.1.
È fuor di dubbio che il
patrocinatore della ricorrente ha dato seguito all'invito dell'UT di produrre
la prova del prelevamento di fr. 161'000.- quando ormai il termine impartitogli
per provvedervi era abbondantemente scaduto.
L'avv. __________ obietta
tuttavia che tale prova era del tutto ininfluente, poiché egli aveva già
prodotto il 20 marzo 1998, quindi in tempo utile, la prova dell'addebito del
suddetto importo al conto di cui è formalmente titolare la ricorrente, come
pure l'autorizzazione rilasciata a lui personalmente dalla ricorrente di
prelevare l'importo e la conferma, nella lettera stessa del 20 marzo, d'aver
ottenuto grazie a detto prelevamento il rimborso del prestito di fr. 90'000.-.
Parrebbe quindi, di primo
acchito, che la prova del prelevamento a contanti, prodotta tardivamente, non
aggiunga nulla a quanto già documentato.
Certo, il patrocinatore
della ricorrente aveva pure prodotto dopo la scadenza del termine impartitogli
ma prima della decisione su reclamo l'estratto del conto formalmente intestato
alla ricorrente.
6.2.
Questa Camera non è in
grado di dirimere la questione, data la laconica motivazione della notifica di
tassazione, che si limita a indicare che il reddito d'altra fonte di fr.
50'000.- di media annua sarebbe necessario a coprire la mancanza di liquidità,
senza fornirne ulteriore spiegazione, segnatamente se la stessa sia in
relazione al rimborso del prestito fatto all'avv. __________, come parrebbe da
un'annotazione a matita in calce ad uno scritto dell'UT del 21 ottobre 1997 alla
ricorrente relativo alla sua attività immobiliare, o a quali altri motivi.
L'incarto non contiene
d'altronde una ricapitolazione delle entrate e delle uscite che consenta di
stabilire i fattori che hanno dato luogo all'esposizione del reddito d'altra fonte.
In simili condizioni,
questa Camera considera, nel caso di specie, malgrado la tardività nel produrre
la documentazione richiesta dall'UT, di annullare in ordine la decisione su
reclamo e di retrocedere gli atti all'UT per nuova decisione.
6.3.
Questa Camera non può fare
comunque a meno di esprimere dei dubbi sulla rilevanza delle prove chieste alla
ricorrente. In effetti, l'estratto conto prodotto tardivamente, ma anche quello
parziale prodotto dall'avv. __________ il 20 marzo 1998 indicano quale titolare
del conto la ricorrente, segretaria dello Studio legale __________, ma
risultano essere regolarmente inviati all'avv. __________ personalmente. Il che
dovrebbe indurre a porsi con maggior attenzione la questione della titolarità
economica del conto e consentire, di riflesso, a seconda della risposta che
verrà data, di chiarirne la rilevanza ai fini della tassazione qui in discussione.
- 7.1.
Di regola, le spese
processuali sono poste a carico della parte soccombente. Tuttavia esse sono totalmente
o parzialmente a carico del ricorrente, se già nella procedura di tassazione, ottemperando
agli obblighi procedurali, avesse potuto ottenere soddisfazione (art. 231 cpv.
2 LT: art. 144 cpv. 2 LIFD; CDT n. 27 del 9 marzo 1990 in re M. STF
del 07 dicembre 1990 in re A. B.).
7.2.
Anche se nel presente caso
questa Camera si è vista costretta ad annullare in ordine la decisione su
reclamo, non potendo stabilire se la ricorrente sia stata inadempiente su una
richiesta rilevante di documentazione, è chiaro che una maggior sollecitudine
dell'avv. __________ nel produrre quanto richiesto, quand'anche a ragion veduta
dovesse rivelarsi irrilevante, avrebbe evitato la presente procedura giudiziaria.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto a'
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 luglio 1998 è annullata in ordine e
gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT per nuova decisione a' sensi
dei considerandi.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
- Intimazione alle parti.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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