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Numero d'incarto:
80.1998.189
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00189
Lugano
29 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 agosto 1998
in materia di: IC 93/94
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________
SO,
ritenuto
-
che il 26 settembre 1994 l'
Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________ la tassazione
IC 1994, in cui gli esponeva un reddito imponibile di fr. 86'439.-;
-
che, a seguito del reclamo
presentato dal contribuente, in sede di audizione veniva concordato di
stabilire il reddito imponibile in fr. 11'697.-;
-
che il 13 luglio 1998 l'
Ufficio di tassazione notificava la decisione su reclamo in cui esponeva
nuovamente al contribuente un reddito imponibile di fr. 86'439.-, precisando
tuttavia nella motivazione della decisione che il nuovo reddito imponibile era
di fr. 11'697.-;
-
che il contribuente
insorgeva con tempestivo ricorso rilevando d'aver subito delle perdite;
-
che con osservazioni del
24 settembre 1998 l'UT di Locarno rileva di essere incorso in un manifesto
errore di trascrizione, a causa del quale i fattori imponibili esposti nel
conteggio non corrispondono a quelli menzionati nella motivazione, facendo
quindi presente di aver notificato il 14 settembre 1998 il nuovo conteggio
corretto, conforme alla motivazione della decisione su reclamo;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che dagli atti prodotti
dall'UT a questa Camera risulta in effetti che la decisione su reclamo del 13
luglio 1998 è inficiata da un'insanabile contraddizione, ove è per altro
manifesto un errore di ripresa dei dati, che non corrispondono a quelli della
motivazione;
-
che alla luce della
notifica della decisione su reclamo corretta, avvenuta il 14 settembre 1998, il
presente ricorso diviene privo d'oggetto, fermo restando il diritto del
contribuente di ricorrere contro la notifica della decisione su reclamo del 14
settembre 1998 nel termine di trenta giorni;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
decreta
-
Il ricorso é stralciato
dai ruoli in quanto privo d'oggetto.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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