AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.177
Data decisione, Autorità:
08.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00177
Lugano
8settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 20 luglio 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1995-96 __________ __________, contabile presso l’impresa
__________. __________ __________ di __________, ha chiesto che gli fossero
concesse le seguenti deduzioni:
-
spese di trasferta: fr.
1'958.-
-
spese professionali fr. 1800.-
-
figli a carico fr. 12'000.-
-
figli agli studi fr. 6'200.-
-
oneri assicurativi fr. 7'200.-
-
spese manutenzione
immobili fr. 425.-.
L'Ufficio di tassazione,
dal canto suo, gli concedeva invece soltanto le seguenti deduzioni:
-
spese di trasferta: fr.
-.-
-
spese professionali a
forfait per l'IC fr. 2'000.-
-
spese professionali a
forfait per l'IFD fr. 1'800.-
-
figli a carico fr. 6'000.-
-
figli agli studi fr. -.-
-
oneri assicurativi fr. 3'600.-
-
spese manutenzione
immobili fr. -.-.
(cfr. decisione su reclamo
del 22 giugno 1998).
In particolare l'UT negava
al contribuente la deduzione per spese di trasporto, poiché il contribuente
avrebbe beneficiato negli anni di computo di un rimborso spese dalla ditta
datrice di lavoro di fr. 8'400.- all'anno. Gli negava inoltre la deduzione per
figli a carico per il figlio __________, poiché avrebbe conseguito redditi
sufficienti al proprio sostentamento. Gli negava infine la deduzione per figli
agli studi per la figlia __________, perché avrebbe beneficiato di un assegno
di studio di fr. 13'000.-.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede la concessione delle seguenti
deduzioni:
- spese di trasferta dal
domicilio
al luogo di lavoro: fr.
1'958.-
-
figli a carico fr. 12'000.-
-
figli agli studi fr. 5'400.-
-
oneri assicurativi fr. 7’200.-
-
spese manutenzione
immobili fr. 425.-.
Avverte in sostanza che:
-
le spese di trasferta
chieste in deduzione sono quelle per recarsi al lavoro, non rimborsate dal
datore di lavoro;
-
negli oneri assicurativi
devono essere considerati i premi per la cassa malati della figlia __________
ancora agli studi;
-
il figlio __________ nel
settembre del 1995 ha iniziato a frequentare la __________;
-l’assegno di studio
versato alla figlia __________ non copre le spese effettive.
Rileva inoltre che, dopo
la decisione su reclamo, l’AI gli ha chiesto la restituzione di un importo di
fr. 6'115.-, di cui fr. 1'939.- inerenti gli anni di computo. Fa infine
presente di aver versato alla ex moglie un importo di fr. 15'000.- a titolo di
alimenti, che va dedotto dal reddito del 1995.
- Spese di
manutenzione degli immobili
3.1.
Il contribuente ha avuto a
disposizione l’abitazione di __________ fino al momento dell’alienazione e,
meglio, fino al __________ __________ 1993. Egli ne era comproprietario al 50%
con la ex moglie, dalla quale è divorziato dal __________ __________ 1995.
Nella dichiarazione
fiscale 1995-96 dichiarava quindi un reddito di fr. 3'400.- per il 1993 (fr.
1'700.- in media annua), da cui chiedeva la deduzione per spese di manutenzione
di fr. 850.- (fr. 425.- in media annua), pari al 25% del valore locativo.
Nella notifica di
tassazione l’UT esponeva al contribuente un valore locativo di fr. 2150.- in
media annua, da cui deduceva, sempre in media annua, spese di manutenzione per
fr. 538.-.
Nella decisione su reclamo
l’UT confermava poi tali elementi, esponendo un valore locativo netto di fr.
1'612.- (fr. 2'150.- ./. fr. 538.-) e stralciando ovviamente la deduzione per
spese di manutenzione, in quanto già computate.
Con il presente ricorso il
contribuente lamenta che l’UT non gli avrebbe concesso la deduzione per spese
di manutenzione.
Da quanto precede risulta
che in realtà il problema è un altro: non è tanto questione della deduzione per
spese di manutenzione, che l’UT ha concesso, bensì la determinazione del valore
locativo in fr. 2'150.- di media annua al posto di quello dichiarato dal
contribuente (fr. 1'700.- di media annua).
3.2.
Gli atti dell’incarto non
consentono a questa Camera di dirimere la contestazione, per altro sollevata
per la prima volta unicamente in sede di ricorso.
Nell’incarto figura in
effetti la scheda relativa alla proprietà immobiliare di __________ che indica
un valore di stima ufficiale, aggiornato nel II semestre del 1986, di fr.
200'000.- per i fabbricati e di fr. 197'640.- per il terreno.
Dalla notifica di
tassazione IMVI, relativa alla vendita della part. n. 413bis di Montagnola del
27 agosto 1993, risulta invece per ciascuno dei coniugi comproprietari un
valore di stima ufficiale di fr. 585'000.-, comprensivo sia dei fabbricati sia
del valore del terreno.
Ciò lascerebbe presumere
un valore locativo diverso, e verosimilmente superiore, forse anche in misura
non indifferente, rispetto a quello considerato dall’UT, ancorché riportato ai
soli primi otto mesi del 1993.
In simili condizioni gli
atti del procedimento vanno retrocessi all’UT, affinché si pronunci nuovamente
sul valore locativo e sulla relativa deduzione, dando al contribuente la
facoltà di esprimersi, soprattutto qualora dovesse profilarsi l’eventualità di
una reformatio in pejus.
- Deduzione per spese di
trasferta
4.1.
L’UT non ha concesso al
ricorrente alcuna deduzione per spese di trasferta per recarsi dal luogo di
domicilio al luogo di lavoro e viceversa, poiché beneficerebbe di un rimborso
spese annuo da parte del datore di lavoro di fr. 8'400.-. Il ricorrente obietta
che tale importo non ha alcun riferimento alle spese di trasferta per recarsi
al lavoro.
4.2.
Anche su questo punto gli
atti del procedimenti vanno retrocessi all’UT per nuova decisione. In effetti,
l’UT, contrariamente a quanto dichiarato dal datore di lavoro nei certificati
di salario del 1993 e del 1994, sembrerebbe considerare che nella rifusione
spese annua di fr. 8'400.- si celi una componente salariale di importo
sostanzialmente identico alle spese di trasferta per recarsi al lavoro.
Un simile modo di
procedere, anche se comprensibilmente dettato da ragioni di praticità e di
economia di giudizio, non consente a questa Camera di statuire nel merito.
L’UT dovrà quindi, da un
lato, quantificare l’importo della deduzione per spese di trasferta in
relazione anche al mezzo utilizzato o utilizzabile e, dall’altro, stabilire se
la rifusione spese di fr. 8'400.- da parte del datore di lavoro contenga (e in
quale misura) un’integrazione di salario.
- Deduzione per
oneri assicurativi
5.1.
Nella dichiarazione
d’imposta il contribuente ha chiesto una deduzione per oneri assicurativi di
fr. 7'200.-, che gli è invece stata concessa dall’UT solo nella misura di fr.
3'600.-, con la motivazione che la deduzione massima di fr. 7'200.- è prevista
solo per i coniugi che vivono in comunione domestica.
Nel suo ricorso __________
__________ lamenta in particolare che l’UT non avrebbe tenuto conto del fatto
che, dopo la separazione, egli ha provveduto al mantenimento dei due figli sino
al termine degli studi, continuando a pagare durante il periodo di computo il
premio della cassa malati per la figlia __________, studentessa all’Università
di __________.
5.2.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett.
g LT sono deducibili dai proventi i versamenti, premi e contributi per
assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la
lett. f, fino a concorrenza di una somma globale di fr. 7'200.- per i coniugi
che vivono in comunione domestica e di fr. 3’600.- per gli altri contribuenti.
L’art. 33 cpv. 1 lett. g
LIFD prevede a sua volta che sono deducibili dai proventi i versamenti, premi e
contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non
compresi sotto la lett. f, fino a concorrenza di una somma globale di fr.
2'600.- per i coniugi che vivono in comunione domestica e di fr. 1’300.- per gli
altri contribuenti.
Queste somme sono
aumentate della metà (fr. 3'900.-, risp. fr. 1'950.-) per i contribuenti che
non versano premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquistare
diritti alle prestazioni dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,
nonché nelle istituzioni della previdenza professionale (art. 33 cpv. 1 lett. d
LIFD), oppure premi e contributi per acquistare diritti contrattuali in forme
riconosciute della previdenza individuale vincolata (art 33 cpv. 1 lett. e
LIFD).
Tali deduzioni sono
aumentate di fr. 500.- per ogni figlio o persona bisognosa per cui il
contribuente può far valere la deduzione prevista dall’art. 35 cpv. 1 lett. a o
b LIFD.
5.3.
La lettera della norma
(sia di quella federale sia di quella cantonale) è del tutto chiara e non
lascia spazio alcuno all’ interpretazione.
È comunque appena il caso
di notare che anche la vecchia LT prevedeva una norma analoga, in relazione
alla quale questa Camera era giunta alla conclusione che, per volontà del
legislatore, solo le persone coniugate avessero diritto alla deduzione più
elevata (fr. 7’200.-) e non anche celibi, nubili, separati e divorziati che
convivono con figli minorenni al cui mantenimento provvedono (CDT n.
..__________ del 27 ottobre 1995 in re L. W., con
esaurienti riferimenti a dottrina, giurisprudenza e materiali legislativi).
La ragione di questa
scelta, ora espressa sia nella LIFD sia nella LT in termini inequivocabili, può
essere sostanzialmente ravvisata nella necessità di tener conto della diversa
capacità contributiva dei coniugi e delle persone sole e quindi di evitare, per
esigenze di parità di trattamento, di imporre i coniugi in modo più oneroso di
due concubini che beneficiano di tassazioni separate.
5.3.
Per i motivi che
precedono, il ricorso su questo punto non può quindi essere accolto.
Anzi, questa Camera non
può fare a meno di rilevare che in materia di IFD l’UT ha concesso al
ricorrente una deduzione di fr. 2'450.- (fr. 1'950.- per sé e fr. 500.- per la
figlia), dimenticando che egli versa (e quindi deduce) dal reddito -
contributi secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD.
La deduzione massima, in
materia di IFD, deve così essere ridotta a fr. 1'800.- (fr. 1'300.- per sé +
fr. 500.- per la figlia a carico).
Come si vedrà in seguito,
al ricorrente può essere infatti concessa la deduzione per un solo figlio a
carico, ma non per entrambi, in particolare per il figlio __________.
- Deduzione per
figli a carico e, per la sola IC, per figli agli studi
6.1.
Il ricorrente chiede
inoltre che la deduzione per figli a carico venga portata a fr. 12'000.- per
l’IC e a fr. 9'400.- per l’IFD; chiede in altre parole che gli venga concessa
la deduzione anche per il figlio __________, che, a mente sua, non gli può
essere rifiutata per il solo fatto che il figlio disponga di un reddito annuo
lordo di fr. 17'500.-.
Il ricorrente chiede
altresì che per l’IC gli venga concessa una deduzione di fr. 6'200.- per figli
agli studi: fr. 800.- per il figlio __________ che frequenta la __________ e
fr. 5'400.- per la figlia __________, che ha beneficiato di un assegno di
studio che non copre le spese effettivamente sostenute per frequentare
l’Università a __________.
6.2.
Gli articoli 35 cpv. 1
LIFD e 34 cpv. 1 LT prevedono, per il periodo fiscale 1995-96, la deducibilità
dal reddito netto di un importo di 4'700 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi
per l'imposta cantonale per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi
fino al 25° anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede. Per il
riconoscimento della deduzione per figli, prevista dalla LT 1994 e dalla LIFD,
i requisiti per la detrazione devono essere esaminati “secondo la situazione
all'inizio del periodo fiscale” (cfr. articoli 35 cpv. 3 LIFD e 34 cpv. 3 LT).
6.3.
Ai sensi dell’art. 34 cpv.
1 lett. c LT, “sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al
venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e
che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o
corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5’400.–
franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto
conto dei costi supplementari sopportati”. Il decreto esecutivo del Consiglio
di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche (art. 10) stabilisce,
a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
-
fr.
800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
-
fr.
3’000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e
frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;
-
fr.
5’400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e
frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.
Il Consiglio di Stato
precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo
pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né
indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame
riconosciuto.
6.4.
I presupposti per il riconoscimento
delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite
circolari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e della
Divisione delle contribuzioni (DdC). Si veda, in particolare, la circolare n.
__________ del 16 gennaio 1995 della Divisione cantonale delle contribuzioni,
da cui emerge che il requisito fondamentale, per la concessione delle deduzioni
sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle
detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di
studio del figlio.
D’altronde, la funzione
delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica
personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla
capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 235). Per queste ragioni, le
deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la
capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente
diminuita dalle spese sostenute per i figli.
D'altra parte, la
giurisprudenza del Tribunale federale e delle commissioni cantonali di ricorso
in materia tributaria ha sempre evidenziato la correlazione che deve sussistere
fra le spese effettivamente sostenute ed il corrispondente diritto alla
deduzione. Il problema si è posto, in particolare, per quei figli che, facendo
un apprendistato, sono in grado di provvedere, almeno in gran parte, al proprio
fabbisogno. L'Alta Corte federale ha così avuto modo di ribadire che il
contribuente ha diritto alla deduzione per figli quando spende per il loro
sostentamento una somma pari almeno a quella concessa in deduzione (cfr. STF
del 14 giugno 1968 in ASA 37, p. 213 ss.; analogamente, la
giurisprudenza del Canton Argovia, in ASA 37, p. 32).
6.5.
Nel presente caso fa
stato, per quanto precede, la situazione al 1° gennaio 1995. L’UT ha concesso
al contribuente unicamente la deduzione per la figlia __________, nata nel
1972, studentessa all'Università di __________. Ha invece negato la deduzione
per il figlio __________, nato nel 1974, che ha conseguito redditi da attività
dipendente sufficienti per far fronte al proprio mantenimento.
Questa Camera ha potuto
accertare che __________ __________ è stato personalmente tassato nel periodo
fiscale 1995-96 su un reddito imponibile di fr. 11'650.-, avendo egli
conseguito negli anni di computo 1993-94 un reddito da attività dipendente di
fr. 17'500.- di media annua. Al 1° gennaio 1995 __________ __________ disponeva
inoltre di una modica sostanza in titoli, di poco inferiore a fr. 7'000.-, che
non esisteva il 1° gennaio 1993. Nel periodo fiscale successivo 1997-98, basato
sui redditi degli anni di computo 1995-96, il reddito del lavoro lordo di
__________ __________ è passato a fr. 24'885.- di media annua; la sostanza, a
sua volta, è lievitata a fr. 13'441.-.
Non diversamente da
diversi casi recentemente giudicati da questa Camera (CDT n.
..__________, del 15 giugno 1998, in re F. e M. B.), anche
nel presente caso non si può più ritenere che il figlio fosse a carico del
genitore all'inizio del periodo fiscale. Egli aveva conseguito nei due anni di
computo precedenti, un reddito chiaramente superiore al minimo vitale stabilito
dal diritto esecutivo e, anche dopo aver effettuato le deduzioni di legge dal
reddito lordo, il reddito del figlio del ricorrente superava la soglia minima
d'imponibilità.
Per queste ragioni al
ricorrente non può essere concessa per l’IC e l’IFD la deduzione per figli a
carico in relazione al figlio Sergio e per la sola IC la deduzione per figli
agli studi.
Il ricorrente è ancor più
malvenuto a chiedere la deduzione per il figlio __________, non appena si
consideri che egli ha addirittura beneficiato di un assegno di studio di fr. 1'200.-
per l’anno scolastico 1996-97.
6.6.
Per quanto concerne poi la
deduzione per la figlia __________, studentessa all’Università di __________,
va ricordato che la legge stessa - come si è visto - subordina la concessione
della deduzione al fatto che il figlio in questione non benefici di assegni o
borse di studio, per evitare che il contribuente goda di agevolazioni fiscali
cumulate (deduzione e assegno), in contrasto con la volontà del legislatore.
Come ricordato dall’UT la
figlia del ricorrente è al beneficio per gli studi universitari di un assegno
di studio annuo di fr. 13'000.-, che è senz’altro sufficiente a consentirle di
far fronte al proprio sostentamento durante il periodo dell’anno accademico.
Né il ricorrente prova,
tanto meno in modo ineccepibile, di essere stato costretto a provvedere al
mantenimento della figlia oltre l’importo dell’assegno di cui ella è
beneficiaria.
In simili condizioni,
nemmeno la richiesta di deduzione per figli agli studi in relazione alla figlia
__________ può essere accolta.
- Rettifica importo
rendite AVS/AI
7.1.
Il ricorrente rileva
inoltre di aver ricevuto, dopo la notifica della tassazione, una decisione
dell’AI che gli fa ordine di retrocedere un importo di fr. 6'115.-, di cui fr.
1'939.- sarebbero relativi agli anni di computo determinanti.
7.2.
La censura è priva d’ogni
fondamento. Il rimborso della rendita completiva per la moglie, erogatagli a
torto dall’AI dopo il divorzio, si riferisce al periodo dal 1° giugno 1995 al
31 marzo 1997. Essa non influisce quindi minimamente sui redditi degli anni di
computo 1993-94, che costituiscono la base di calcolo della tassazione IC/IFD
1995-96, litigiosa in questa sede.
- Prestiti contratti e
alimenti versati dopo il divorzio
8.1.
Il ricorrente fa altresì
presente di aver versato alla ex moglie dopo il divorzio un importo di fr.
15'000.- e di essere stato costretto a contrarre nel 1996 un prestito di fr.
30'000.- per far fronte al dispendio.
8.2.
Anche questi argomenti
sono privi di pregio ai fini della presente tassazione, poiché non si
riferiscono, come rilevato sopra, agli anni di computo determinanti per la
tassazione 1995-96.
- Quota esente AI
9.1.
Nel calcolo ricapitolativo
incluso nel suo ricorso il contribuente indica per l’IC una quota esente AI di
fr. 6'000.-, mentre invece l’UT ha ammesso una quota esente di soli fr.
2'000.-.
9.2.
Anche questo rilievo è
privo di pregio. La quota esente è stata correttamente determinata dall’UT in
base al reddito imponibile del contribuente determinato in sede di reclamo. È
pacifico che essa verrà nuovamente definita a dipendenza dell’esito del
presente ricorso e, meglio, dopo gli ulteriori accertamenti da parte dell’UT,
del reddito imponibile IC che ne scaturirà.
- Spese processuali
10.1.
La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono a carico della parte soccombente; quando il ricorso è
ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente (art. 231 cpv.
1 LT; art. 144 cpv. 1 LIFD).
10.2
L’esito complessivo del
ricorso appare sostanzialmente sfavorevole al ricorrente, al quale debbono
quindi essere caricate parzialmente spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è evaso a’ sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di
tassazione perché si pronunci di nuovo, dopo complemento istruttorio:
sulla deduzione per spese di trasferta e sull’eventuale integrazione di salario
contenuta nel rimborso spese versato al ricorrente dal datore di lavoro;
- sul valore locativo e sulla relativa deduzione per spese di manutenzione
degli immobili e, meglio, come precisato ai considerandi 3 e 4 del presente
giudizio.
§§ Per
il resto la decisione su reclamo:
in materia di IC è integralmente confermata,
in materia di IFD è riformata nel senso che la deduzione per oneri assicurativi
è ridotta da fr. 2'450.- a fr. 1'800.-.
- Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente in ragione di tre quinti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster