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Numero d'incarto:
80.1998.174
Data decisione, Autorità:
18.08.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00174
Lugano
18 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
Giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 17 luglio 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con decisione del 27
ottobre 1997, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava alla signora
__________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale aggiungeva ai
redditi dichiarati un reddito della sostanza di fr. 21’000.– in media annua ed
alla sostanza dichiarata titoli e altri collocamenti di capitali per fr. 400’000.–;
-
che la contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 10 novembre 1997, adducendo di
avere acquistato le obbligazioni da cui proviene il reddito di fr. 21’000.–
solo nel mese di aprile del 1995 e di non avere per contro conseguito lo stesso
reddito nel periodo di computo 1993/94;
-
che l’autorità fiscale
respingeva il gravame con decisione del 22 giugno 1998, così motivata:
Il reddito oggetto di
contestazione è derivato da sostanza proveniente da eredità. In base agli
articoli 55 e 56 LT si è proceduto ad una tassazione intermedia per devoluzione
per causa di morte a far stato dal 1.1.1995. Come ai dispositivi dell’articolo
53 LT il reddito è stato calcolato dall’inizio dell’assoggettamento su base
annua. Ininfluente il fatto che i primi interessi sono fruttati solo nel 1996.
Da quanto precede il reclamo deve forzatamente essere respinto;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ribadisce di
non aver conseguito nel periodo di computo il reddito imposto e spiega che la
sostanza di cui si tratta deriva dalla donazione fattale dalla madre nel 1989,
avente per oggetto una casa, poi venduta nel 1994, e con il cui ricavo ha
acquistato le obbligazioni nel 1995;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, mentre di regola il
reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994),
all'inizio dell'assoggettamento è invece determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
-
che la base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994);
-
che si procede ad una
tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT 1994);
-
che, per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994);
-
che, nella fattispecie,
l’autorità fiscale ha correttamente accertato che le obbligazioni sono state
acquistate solo nel 1995 e che quindi il loro reddito è stato conseguito dopo
la fine del periodo di computo 1993/94, ma ha ritenuto che la tassazione dei
redditi in questione si giustificasse comunque nel periodo fiscale 1995/96, in
considerazione dell’esistenza di un motivo di tassazione intermedia, e
precisamente di una devoluzione mortis causa;
-
che, tuttavia, tale
ipotesi non trova riscontro nell’effettivo svolgimento dei fatti, così come
essi sono esposti nel ricorso e debitamente documentati: alla morte del padre
della ricorrente, nel 1993, ella non ha infatti acquistato alcun bene per
successione, mentre, come detto, aveva già precedentemente acquistato, per
donazione dalla madre, una quota di 1/5 della proprietà del mapp. n. __________
di __________;
-
che l’acquisto delle
obbligazioni, avvenuto nel 1995, è stato finanziato mediante il ricavo della
vendita della casa acquistata per donazione;
-
che, pertanto, non è
ravvisabile alcun motivo per procedere ad una tassazione intermedia, ma, al
contrario, il reddito della sostanza deve essere imposto in media annua
conformemente ai principi generali;
-
che, ai fini della
tassazione 1995/96 si giustifica di conseguenza lo stralcio del reddito delle
obbligazioni acquistate nel 1995, senza che occorra aggiungere il reddito della
casa di cui la ricorrente era comproprietaria fino alla fine del 1994, essendo
lo stesso stato interamente tassato presso la madre, che era usufruttuaria
della sostanza in questione;
-
che deve per contro essere
confermata l’imposizione della sostanza di fr. 400’000.–, corrispondente al
credito sorto con l’alienazione del mapp. n. __________;
-
che il ricorso è dunque
accolto e non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 22 giugno 1998 è riformata nel senso
che è stralciato il reddito della sostanza di fr. 21’000.– in media annua.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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