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Numero d'incarto:
80.1998.171
Data decisione, Autorità:
18.08.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00171
Lugano
18 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 14 luglio 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________
__________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nonostante
un richiamo, una successiva diffida per lettera raccomandata e, da ultimo, una
multa disciplinare di fr. 600.- inflittagli con decisione del 21 giugno 1995,
__________ __________ non inoltrava la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96.
Il 13
ottobre 1997 l’UT notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96, in
cui gli esponeva in via valutativa un reddito aziendale di fr. 40'000.-.
- Il
17 novembre 1997 il contribuente presentava un reclamo, pervenuto all’UT il 20
novembre, in cui chiedeva una proroga del termine per motivarlo nel merito.
Scaduto
infruttuoso il termine assegnato al reclamante per motivare il reclamo e tradurlo
in lingua italiana, l’UT con decisione del 25 maggio 1998 lo dichiarava irricevibile.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede la revisione della
decisione su reclamo, limitandosi ad argomentare che “le cifre non corrispondono
alla realtà” e che “le prove a sostegno verranno fornite subito dopo che il mio
stato di salute lo permette”.
L’UT
propone per contro di respingere il ricorso.
- imposta
federale diretta
4.1.
L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
4.2.
Secondo
l’art. 132 cpv. 3 LIFD, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta; il reclamo
deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
In altre
parole, la legge pone una duplice condizione: da un lato, il contribuente deve
contestare la “manifesta inesattezza” della tassazione e, dall’altro, il
reclamo deve essere motivato.
Tali
requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione
della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame,
in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF
123 II 552).
Per
contestare con successo una tassazione d’ufficio, occorre quindi, in altri termini,
che siano rimosse le condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà
nell’indagine per l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti. È
necessario, in particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di
collaborazione trascurati in precedenza. Se tale esigenza è adempiuta, rinasce
anche l’obbligo per l’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio,
nell’intento di ricostruire il vero.
4.3.
Nel caso
in esame, il ricorrente è stato sottoposto a tassazione d’ufficio, non avendo
inoltrato la dichiarazione fiscale, nonostante la diffida e la successiva multa
disciplinare. In seguito, il 17/20 novembre 1997, ha interposto reclamo alla
stessa autorità, omettendo peraltro di motivarlo e chiedendo l’assegnazione di
un termine per farlo in seguito.
L’autorità
di tassazione lo ha allora invitato, con lettera raccomandata, ad emendare il
gravame entro il 15 gennaio 1998, avvertendolo che, in caso di inosservanza
dell’invito, lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Non essendo
pervenuta alcuna motivazione, l’autorità ha respinto il reclamo.
In simili
circostanze, di fronte all’inosservanza dell’invito dell’Ufficio di tassazione,
non si può che confermare la decisione dell’autorità di tassazione di non
entrare nel merito del reclamo.
4.4.
È per
altro il caso di notare che il presente ricorso si palesa addirittura
defatigatorio non appena si ponga mente al fatto che il contribuente è
nuovamente stato inadempiente nel compimento dei propri obblighi verso il fisco
anche nel periodo fiscale 1997/98, tant’è che il 16 giugno 1998 l’UT gli ha
infatti inflitto una nuova multa disciplinare di fr. 150.-.
Lo stesso
era d’altronde già accaduto nei due periodi fiscali precedenti IC/IFD 1993/94 e
IC/IFD 1991/92.
- Imposta
cantonale
5.1.
Anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi
imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti
attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
5.2.
Diversa,
rispetto al diritto federale, è per contro la disciplina dei rimedi giuridici,
in materia di diritto cantonale. Contro ogni decisione di tassazione e non solo
contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il
contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
Il
reclamante deve indicare, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere
allegati o designati esattamente. Se il reclamo non soddisfa questi requisiti,
al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di
essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità (art. 206 LT).
Il
legislatore ticinese ha voluto discostarsi dalla scelta di quello federale ed
esigere l’obbligo di motivare i reclami, non solo contro le tassazioni
d’ufficio, per ragioni pratiche ed in particolare per limitare il numero di
ricorsi alla Camera di diritto tributario (Messaggio del Consiglio di
Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. __________ del 13
ottobre 1993, p. 105).
5.3.
Che la
motivazione del reclamo rappresenti un presupposto di validità del gravame è,
nel diritto cantonale, più chiaro che in quello federale. Come detto, infatti,
l’art. 206 cpv. 2 precisa che, in mancanza di una motivazione o di
un’indicazione dei mezzi di prova, al reclamante deve essere assegnato un
congruo termine per rimediarvi o per essere sentito, con la comminatoria
dell’irricevibilità. Per venire incontro al contribuente, dunque, gli si offre
anche la possibilità di rimediare, con un’audizione, alle carenze formali del
reclamo; in tal modo, un reclamo formalmente irricevibile (poiché ad esempio
non motivato) diventa ricevibile a tutti gli effetti e deve essere esaminato
nel merito (Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto
transitorio, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge tributaria,
Lugano 1995, p. 16).
5.4.
Le considerazioni proposte
in merito al ricorso in materia di IFD, possono essere pertanto estese anche
all’imposta cantonale. Di fronte alla reiterata inosservanza
dell’invito dell’Ufficio di tassazione, non si può che confermare la decisione
dell’autorità di tassazione di non entrare nel merito del reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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