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Numero d'incarto:
80.1998.148
Data decisione, Autorità:
17.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00148
Lugano
17 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 1° luglio 1998
in materia di: compulsazione
degli atti relativi alle procedure successorie del defunto dott. __________
presentato
da:
__________ e __________ __________ - __________, __________ ,
rappr.
dallo studio legale __________ -, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La Fondazione
__________ e __________ __________ -__________, da un lato, e i signori __________
e __________ , dall’altro, si contestano reciprocamente la qualità di
erede del defunto dott. __________ __________ -. Una causa civile è
pendente dinanzi al Tribunale civile di Milano.
Con istanza del 30 aprile
1998, la Fondazione citata chiedeva alla Divisione delle contribuzioni di poter
consultare gli atti relativi alle procedure di imposte di successione e di
donazione concernenti eredità o beni del defunto dott. __________ -__________.
L’autorità fiscale
informava l’istante, con scritto del 14 maggio 1998, circa la portata
dell’obbligo, previsto dall’art. 183 LT, alla salvaguardia del segreto fiscale
da parte di chi è incaricato dell’esecuzione della legge tributaria e
concludeva negando che essa potesse beneficiare di un’eccezione a tale regola.
La Fondazione __________ -__________ impugnava la suddetta decisione con
reclamo del 26 maggio 1998, rilevando come nelle trattative in corso con la
controparte in vista di una transazione, sia sempre stato presupposto il
riconoscimento della Fondazione quale erede o almeno coerede. Nella successiva
decisione del 5 giugno 1998, la Divisione delle contribuzioni respingeva il
reclamo, in considerazione delle contestazioni esistenti circa la posizione e
la qualità degli eredi.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la Fondazione __________ e
__________ __________ -__________ postula nuovamente l’accesso agli atti
relativi alle imposte di successione e donazione concernenti eredità e beni del
defunto dott. __________ -__________. Ribadisce che le transazioni proposte
dalla controparte presuppongono il riconoscimento del suo status di erede; fa
inoltre riferimento ad un accordo che la controparte avrebbe sottoscritto con
l’autorità fiscale, con condizioni tali da minacciare di recare danno alla
ricorrente. Contesta inoltre la contrapposizione, proposta nella decisione
impugnata, fra eredi “legali” e “istituiti”, lamentando un ingiusto privilegio
a favore dei primi. A suo avviso, del resto, l’accesso agli atti sarebbe vantaggioso
anche dal profilo dell’economia procedurale, per il fatto che una tassazione
lacunosa obbligherebbe la ricorrente a chiedere la revisione della tassazione
effettuata in base alle indicazioni della controparte.
Nelle sue osservazioni del
31 agosto 1998, la Divisione delle contribuzioni propone la reiezione del
ricorso.
- In ordine
3.1.
L’abrogata legge
tributaria del 1976 prevedeva, all’art. 152 cpv. 2, l'accesso alle tassazioni
di domiciliati o dimoranti alle persone fisiche imponibili e residenti in Ticino
che dimostrassero un interesse legittimo a conoscere i dati fiscali di terze persone.
A tal fine, l’interessato
poteva chiedere all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (oggi
Divisione delle contribuzioni) di rilasciare certificazioni relative alle
ultime decisioni fiscali cresciute in giudicato di contribuenti domiciliati o
dimoranti. Contro una decisione negativa era dato il rimedio del ricorso a
questa Camera.
3.2.
La legge tributaria in
vigore non prevede più una simile eccezione al principio del segreto fiscale,
sicché neppure la relativa procedura, compreso il rimedio del ricorso alla
Camera di diritto tributario, è più disciplinata dalla legge.
Ne conseguirebbe l’irricevibilità
del presente ricorso, interposto contro una decisione con cui si nega l’esame
degli atti di un contribuente defunto.
3.3.
Ci si potrebbe tuttavia
chiedere se la ricevibilità del ricorso non possa discendere dall’art. 187 cpv.
4 LT, che stabilisce il principio della decisione impugnabile con ricorso, con
riferimento all’istanza di esame degli atti inoltrata dallo stesso contribuente.
Per le ragioni che saranno meglio esposte nelle considerazioni di merito, anche
tale ipotesi dovrebbe peraltro essere esclusa, per il fatto che la ricorrente
non è né il contribuente stesso né, all’attuale stato delle procedure civili in
corso, un erede.
La questione della ricevibilità
può tuttavia essere lasciata insoluta, per il fatto che, come si vedrà, il
ricorso deve comunque essere respinto nel merito.
- 4.1.
L’art. 183 LT ha il
seguente tenore:
1Chiunque è
incaricato dell’esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è
tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua
funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi l’esame degli
atti ufficiali.
2L’informazione
è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale
o cantonale.
3L’obbligo
del segreto non si estingue con la cessazione della funzione.
4.2.
Il
Messaggio del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge
tributaria, del 13 ottobre 1993, a p. 96, così si esprime a proposito della
disposizione in esame:
La nuova normativa – che
peraltro fa seguito ad un preciso obbligo della LAID (art. 39 cpv. 1) – è,
rispetto all’attuale articolo 151 v.LT, più generale nel senso che, come
abbiamo già visto per l’articolo precedente, l’obbligo di mantenere il segreto
è rivolto più genericamente a chiunque è incaricato dell’esecuzione della legge
tributaria oppure è chiamato a collaborarvi, ma anche più restrittivo poiché,
compatibilmente con la LAID (art. 39 cpv. 1, seconda frase), l’informazione è
ammessa unicamente nella misura in cui questa sia legalmente prevista da una
disposizione legale di diritto federale o cantonale (art. 183 cpv. 2).
Viene quindi a cadere, per
incompatibilità con il nuovo diritto sull’armonizzazione, la facoltà ora riconosciuta
(dall’art. 151 cpv. 2 v.LT) all’ACC di svincolare i funzionari dal segreto
d’ufficio: essi lo sono (svincolati) infatti già automaticamente ogni qualvolta
una disposizione di legge prevede (positivamente) l’obbligo di informare.
[... omissis...]
Per i già ricordati motivi in
ordine alla nuova disposizione della LAID (art. 39 cpv. 1) in materia di segreto
fiscale e di obbligo dell’autorità a rilasciare informazioni (laddove la legge
cantonale o federale lo prevede espressamente) riteniamo anche di rinunciare a
riprendere l’attuale articolo 152 v.LT che abilita l’ACC a rilasciare, a terze
persone che dimostrano un interesse legittimo, certificazioni circa il reddito
e la sostanza di contribuenti domiciliati o dimoranti nel Cantone.
4.3.
L’art. 39 cpv. 1 della
legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei
Comuni (LAID, RS 642.14) prevede quanto segue:
Le persone incaricate
dell’esecuzione della legislazione fiscale sono tenute al segreto. Rimane salvo
l’obbligo di informare, nella misura in cui è legalmente previsto da una
disposizione del diritto federale o cantonale.
È
dunque la stessa LAID a porre il presupposto della base legale per un’eccezione
all’obbligo del segreto. La dottrina ritiene che, per il fatto che allentando
tale obbligo si incide in modo gravoso nella sfera privata tutelata dai diritti
fondamentali (libertà personale e art. 8 CEDU), occorra una base legale in
senso formale (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
1997, vol. I, tomo I, n. 7 all’art. 39 LAID, p. 476).
Inoltre, da un confronto
con il successivo art. 39 cpv. 2 – che, disciplinando gli scambi di
informazioni fra autorità fiscali, affianca alla comunicazione di informazioni
la consultazione degli atti ufficiali – si evince che l’eccezione all’obbligo
del segreto, prevista dal cpv. 1, si riferisce alle sole informazioni e non
anche alla comunicazione degli atti (Zweifel, op. cit., n. 8 all’art. 39
LAID, p. 476).
4.4.
In una circolare del 1952,
l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha stabilito che l’erede,
dovendo soddisfare gli obblighi di procedura risultanti dalla successione
fiscale, deve pure beneficiare dei diritti corrispondenti, in modo particolare
di quello di poter consultare l’incarto, senza che si richieda neppure il consenso
degli altri eredi. Nell’ambito del rapporto fiscale in cui essi sono
subentrati, infatti, i coeredi non sono “terzi” e non hanno quindi un diritto
personale che gli atti fiscali siano mantenuti segreti (cfr. Circolare AFC del
7 ottobre 1952, ASA 21 p. 141 e Masshardt/Tatti, Commentario IFD,
Lugano 1985, n. 10 all’art. 71 DIFD, p. 371).
- 5.1.
Nella fattispecie, la
ricorrente risulta erede istituita in base a testamenti, che sono però stati
resi inefficaci da successive disposizioni a causa di morte, nelle quali il de
cuius ha stabilito che la sua successione fosse regolata dalla legge
come se non avesse fatto testamento. Queste ultime disposizioni sono
attualmente oggetto di lite fra la fondazione ricorrente e i nipoti del
defunto.
Al momento attuale, la
ricorrente non risulta pertanto erede del de cuius, essendo
tuttora controversa tale sua qualità. Del resto, l’autorità giudiziaria ha
proceduto a nominare un amministratore della successione, in data 2 agosto
1994, su istanza dei nipoti del defunto.
Per le ragioni che
precedono, la ricorrente non dispone di un certificato ereditario, rilasciato
conformemente all’art. 559 CCS.
È dunque manifesta,
all’attuale stato delle procedure civili pendenti, la terzietà della fondazione
ricorrente rispetto alle procedure di tassazione dell’imposta di successione
del defunto __________ __________ -__________, senza che metta conto disquisire
sulla portata del diritto di accesso agli atti fiscali del defunto, di cui sono
titolari gli eredi.
5.2.
Del resto, si ricorda alla
ricorrente che la legge tributaria prevede, all’art. 153, che lo Stato ha il
diritto di percepire l’imposta anche in caso di contestazione fra gli eredi,
legatari o donatari, in base al patrimonio accertato, alla legge e, ove vi
siano disposizioni a causa di morte o liberalità, in base alle stesse.
La stessa disposizione
stabilisce poi al cpv. 2 che, in caso di successiva modificazione della
posizione dell’erede, legatario o donatario, decretata dal giudice, è data la
facoltà di rettifica della tassazione entro 10 anni dalla fine dell’anno in cui
ebbe luogo l’apertura della successione o l’esecuzione delle liberalità.
5.3.
Alla luce dei presupposti
descritti, non può essere accolta l’argomentazione con la quale la ricorrente
fa valere che nelle trattative in corso con la controparte, in vista di una
transazione extragiudiziaria, «è sempre stato punto di partenza il riconoscimento
della Fondazione quale erede (sola o, in altre proposte, accanto ai signori
) del defunto dott. __________ -».
Sarà sempre e solo nel
momento in cui la lite si sarà conclusa, con una soluzione giudiziale o meno, e
quando pertanto la Fondazione disporrà di un certificato che ne riconosca il
carattere di erede istituita, che sarà possibile ammettere che essa possa
consultare gli atti relativi alla procedura di tassazione dell’imposta di successione.
5.4.
La ricorrente lamenta poi
un danno “potenzialmente enorme”, cui sarebbe esposta qualora le fosse negato
l’accesso agli atti, in relazione ad una eventuale responsabilità «per imposte
o sottrazioni commesse da altri eredi». Spiega, infatti, nel suo ricorso, che
l’ex amministratore del defunto, il dott. , d’accordo con i nipoti
del de cuius, tratterrebbe il grosso della sostanza su conti esteri
intestati ad una fondazione del Liechtenstein. Di conseguenza, vi sarebbe «il
rischio concreto che le imposte che dovessero colpire i nipoti __________ per
il trasferimento (contestato dalla Fondazione __________ -) alla
fondazione __________ e da questa a loro quali controversi beneficiari, siano
prelevate (come già sta accadendo) sulla sostanza in Svizzera, amministrata
dall’amministratore giudiziario: in tal modo la sostanza in Svizzera verrebbe
notevolmente intaccata a totale pregiudizio della ricorrente».
Tali considerazioni non
paiono tuttavia in relazione con la procedura di tassazione in corso ma
piuttosto funzionali agli interessi della ricorrente, la quale, come indicato
nell’istanza a suo tempo inoltrata alla Divisione delle contribuzioni, «agisce
alla ricerca del patrimonio ovunque posto» e sembra preoccupata di reperire dei
capitali che sospetta siano stati fatti “sparire” dalla controparte, tramite la
fondazione __________, rispettivamente di evitare la diminuzione della sostanza
in Svizzera. La consultazione degli atti esistenti nel fascicolo dell’autorità
fiscale sembra pertanto dettata essenzialmente dall’esigenza di disporre di
documentazione necessaria nell’ambito della causa civile in corso.
5.5.
Con ulteriori
argomentazioni, la ricorrente fa valere che, nelle trattative con la controparte,
i signori __________ «cercano di coprire con mezzi della sostanza quanto dovuto
per le imposte a loro carico, per poi dividere a metà il netto della sostanza
rimanente, caricando così alla Fondazione, esente, metà delle loro imposte».
La Fondazione aggiunge poi
che vi sarebbe stata una donazione, «fatta fare al dott. __________ -__________
in stato di incapacità, per la quale essa ha un evidente interesse all’impugnazione».
Anche questi argomenti non
sono idonei a far venir meno l’obbligo al segreto, cui sottostanno i funzionari
incaricati dell’applicazione della legge tributaria. Nella misura in cui la ricorrente
volesse, infatti, disporre di documentazione fiscale per dimostrare che un
erede si è appropriato di beni di spettanza della successione, dovrebbe
ricorrere ai mezzi messi a disposizione del diritto civile. In quella sede
potrebbe formulare al giudice civile richiesta di edizione di più ampie
informazioni.
5.6.
Quanto, infine, alla
disparità di trattamento fra la ricorrente e i nipoti del de cuius,
cui l’autorità fiscale avrebbe concesso la visione degli atti fiscali di
quest’ultimo, la stessa non è certo incompatibile con l’art. 4 Cost. fed., come
pretende la ricorrente. Quest’ultima ritiene infatti che, non essendo neppure i
nipoti del defunto dott. __________ -__________ eredi legittimari, neppure a
loro avrebbe dovuto essere consentito di accedere agli atti fiscali del de
cuius oppure lo stesso trattamento avrebbe dovuto essere riservato anche
alla Fondazione.
A tale proposito, si deve
osservare anzitutto che, se è vero che i nipoti non sono legittimari, secondo
il diritto svizzero, sono comunque eredi legittimi, a differenza della
Fondazione.
Ma soprattutto, come
sostiene l’autorità resistente nelle proprie osservazioni, la più recente
disposizione di ultima volontà del de cuius risulta essere un testamento
pubblico del 31 marzo 1994, con il quale il dott. __________ -__________ revocava
ogni precedente disposizione testamentaria a favore di una successione legale
ed escludendo espressamente ogni pubblica beneficenza. Su tale base, l’autorità
di tassazione ha considerato eredi, riservata comunque una rettifica della
tassazione ex art. 153 cpv. 2 LT, i nipoti quali eredi legittimi in base
al suddetto testamento, peraltro contestato dalla qui ricorrente.
Tale soluzione appare del
tutto conforme alle esigenze della procedura di tassazione e non incorre
certamente nelle censure fatte valere dalla ricorrente.
- Il ricorso, nella
misura in cui è ricevibile, è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e
spese sono a carico della ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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