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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.139
Data decisione, Autorità:
24.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00139
Lugano
24 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 22 giugno 1998
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
__________ -__________, __________
__________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________ -__________,
domiciliata a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, in
quanto proprietaria di sostanza immobiliare situata a __________ __________ e
da lei acquistata per successione dopo la morte del marito il 21 aprile 1998;
-
che, con decisione dell’11
agosto 1997, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava alla contribuente
ed al marito la tassazione IC 1997/98, nella quale commisurava la sostanza
imponibile in fr. 122’080.–, pari al valore di stima dell’immobile di
__________ __________, e il relativo reddito in fr. 6’200.– in media annua, da
cui deduceva peraltro fr. 1’900.– di spese e oneri assicurativi;
-
che, in seguito a reclamo
dei contribuenti, l’autorità di tassazione elevava la stima della sostanza
immobiliare a fr. 301’344.– ed il relativo valore locativo a fr. 10’500.–,
spiegando nell’allegata motivazione di avere applicato il nuovo valore di stima
entrato in vigore il 1° gennaio 1997;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la signora __________ __________
contesta l’applicazione della nuova stima ufficiale della sostanza immobiliare,
adducendo di avere interposto ricorso al Tribunale di espropriazione il 27 novembre
1997;
-
che, per l’art. 42 cpv. 1
LT, gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il valore di
stima ufficiale;
-
che, come già constatato
in precedenza, vigente la legge sulla stima del 25 novembre 1936, dalla
sistematica della normativa cantonale si può dedurre che la procedura di
valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione
(cfr. sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 1990, in RDAT 1990
p. 169);
-
che, secondo l’art. 37
cpv. 4 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst), il
ricorso al Tribunale di espropriazione non ha effetto sospensivo;
-
che, pertanto, l'Ufficio
di tassazione ha legittimamente applicato il valore di stima entrato in vigore
il 1° gennaio 1997, nonostante il ricorso interposto dalla proprietaria contro
la nuova stima;
-
che ciò comporta la
naturale conseguenza che l’autorità fiscale provvederà a modificare la
tassazione, nel momento in cui il Tribunale di espropriazione dovesse accogliere
il gravame.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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