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Numero d'incarto:
80.1998.128
Data decisione, Autorità:
18.08.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00128
Lugano
18 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 8 giugno 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96 intermedia
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ Berna__________coni,
allora domiciliato a __________ __________ __________,
ha sposato il __________ 1992 la
cittadina __________ __________ __________,
domiciliata in __________.
Con decisione del 20
maggio 1996, l'Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava al contribuente e
alla moglie la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale assoggettava all’imposta
solo i redditi del marito, considerando peraltro, ai fini dell’aliquota applicabile,
anche i redditi della moglie, assoggettata alla fonte. Non impugnata, la suddetta
decisione passava in giudicato.
- Con decisione del 16
febbraio 1998, l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ una tassazione intermedia per
l’intero periodo fiscale 1995/96, con la motivazione «cessazione imponibilità:
conseguimento di domicilio del marito»; ai redditi del marito, già contenuti
nella tassazione passata in giudicato, l’autorità fiscale aveva aggiunto quelli
conseguiti dalla moglie negli anni 1993 e 1994.
I contribuenti impugnavano
la decisione in questione con reclamo del 3 marzo 1998, nel quale negavano che
fossero adempiuti i presupposti per l’emissione di una tassazione intermedia.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il gravame con decisione dell’11 maggio 1998, così motivata:
«Nell’ambito delle persone
fisiche, con dimora nel Ct. Ticino assoggettate alla fonte, la nuova legge
tributaria, in vigore dal 1. gennaio 1995, prevede un’eccezione per i coniugi
che vivono in comunione domestica.
Essi
sono infatti tassati secondo la procedura ordinaria se uno di essi ha la
cittadinanza svizzera.
Di
conseguenza la moglie del reclamante è stata assoggettata alle imposte alla
fonte fino al 31 dicembre 1994 ed è ampiamente giustificata la sua imposizione
congiunta alla partita fiscale del marito, a far luogo dal 1. gennaio 1995».
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
e __________ __________ ripropongono la richiesta di annullamento della
tassazione intermedia 1995/96, rilevando come nessuno dei motivi codificati
dagli articoli 45 LIFD e 55 LT sia adempiuto. Osservano, in particolare, che
alla dichiarazione fiscale avevano allegato i certificati di salario degli anni
1993/94 da cui risultava l’assoggettamento all’imposta alla fonte, concludendo
che
«l’ufficio di __________,
già in sede di tassazione ordinaria, era a conoscenza dell’imposizione alla
fonte e avrebbe quindi dovuto procedere, per i redditi della moglie,
all’imposizione congiunta alla partita fiscale del marito».
- 4.1.
La tassazione biennale praenumerando,
cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi
percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del
periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per
questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente
conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche
Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten
Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den
harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
4.2.
Nella fattispecie, è
immediatamente evidente, come sostengono i ricorrenti, che nessuno dei quattro
presupposti previsti dalla legge cantonale e dei tre della legge federale
risulta adempiuto. Come detto in narrativa, la c.d. tassazione intermedia è
stata emessa dall’autorità fiscale solo per il fatto che, verosimilmente al
momento di elaborare la tassazione 1997/98, essa si è accorta di aver omesso i
redditi della moglie dall’accertamento fiscale relativo al periodo precedente;
allora, l'Ufficio di tassazione ha pensato di rimediare alla mancanza
annullando di fatto la tassazione già da tempo passata in giudicato e
notificandone una nuova che includesse i redditi precedentemente trascurati.
Dal certificato di salario della signora __________
-__________, allegato alla dichiarazione
1997/98, ha infatti rilevato che negli anni 1995 e 1996 il datore di lavoro di
quest’ultima non ha effettuato le trattenute alla fonte, all’infuori di 31
franchi per i primi due mesi del 1995. La ragione è che, con l’entrata in
vigore della nuova legge tributaria e della legge federale sull’imposta federale
diretta, il 1° gennaio 1995, è subentrata la regola per cui «i coniugi che vivono
in comunione domestica sono... tassati secondo la procedura ordinaria se uno di
essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio» (art. 104
cpv. 2 LT; art. 83 cpv. 2 LIFD; sull’argomento cfr. Commission d'harmonisation
fiscale, Réglementation cantonale harmonisée en matière d'impôt à la source,
Berna 1994, p. 144; Zigerlig/Rufener, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol.
I, tomo I, nn. 4-6 all’art. 32 LAID, p. 431 ss.). Di conseguenza, la moglie del
ricorrente, dimorante in Svizzera dalla data del matrimonio, per effetto
dell’entrata in vigore della nuova legislazione fiscale non è più soggetta alla
trattenuta delle imposte alla fonte a partire dal 1° gennaio 1995.
4.3.
Da quanto precede discende
la conclusione che la decisione impugnata deve essere annullata, non essendovi
evidentemente alcun motivo che giustifichi una tassazione intermedia. Rimane,
certo, insoluto il problema della mancata tassazione della ricorrente negli
anni 1995 e 1996, per effetto della rinuncia alla tassazione alla fonte
accompagnata dall’omessa tassazione nella procedura ordinaria. Si tratta
tuttavia di una questione che non può essere risolta dall’autorità fiscale
emettendo in modo surrettizio una tassazione intermedia.
4.4.
Si ricordi, a tale
proposito, che, con la notificazione della tassazione al contribuente (art. 131
LIFD ed art. 205 LT), inizia a decorrere il termine per interporre reclamo; se
la tassazione intimata dall' Ufficio di tassazione non viene tempestivamente impugnata,
cresce in giudicato.
L'autorità fiscale non può
allora ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se non in casi
eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 198; Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 353; Höhn, Steuerrecht, 7a
ediz., Berna 1993, p. 586 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1128; CDT n.132 del 23 giugno
1994 in re E.M.). La principale eccezione è rappresentata dal ricupero d'imposta,
cioè dall'esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione,
che permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o
che la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151
cpv. 1 LIFD; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.). Questa norma
consente di rivedere una tassazione definitiva indipendentemente dall'esistenza
di una sottrazione di imposta secondo gli articoli 258 LT e 175 LIFD, vale a
dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza nell'indurre in
errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi,
Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di
imposta non può tuttavia essere eseguito, se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione
completa e precisa del suo reddito, della sua sostanza e del suo capitale,
quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche
risultasse in seguito insufficiente (cfr. art. 236 cpv. 2 LT; art. 151 cpv. 2
LIFD).
Altra eccezione è la
rettificazione di errori di calcolo. Vi é errore di calcolo allorché, dopo
determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura contabile s'insinua
nel calcolo dell'ammontare d'imposta (art. 235 LT; art. 299 cpv. 3 LT; art. 150
LIFD; 85 in re B. SA; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A.G.; CDT
n. 32 del 10 gennaio 1978 in re W.J.).
4.5.
Spetterà quindi
all’autorità di tassazione la verifica dell’esistenza dei presupposti per
procedere ad un ricupero d’imposta, con riferimento ai redditi della signora __________ -__________.
In questa sede, la Camera di diritto tributario non può anticipare il proprio
giudizio su tale aspetto, per non privare i ricorrenti dei gradi di giurisdizione
previsti dalla legge.
- Il ricorso deve
conseguentemente essere accolto, nel senso che sono annullate le decisione su
reclamo dell’11 maggio 1998 e la tassazione intermedia del 16 febbraio 1998,
cui la prima si riferisce.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, sono annullate le decisione su reclamo dell’11 maggio 1998 e la
tassazione intermedia del 16 febbraio 1998.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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