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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.127
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00127
Lugano
12 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 10 giugno 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________ e __________,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ __________,
cittadina tedesca, nata nel 1915, fino al periodo fiscale 1993/94 è stata
imposta con la tassazione globale. Con il biennio 1995/96 la contribuente ha
chiesto di passare alla tassazione ordinaria, beneficiando di una pensione alimentare
ed essendo proprietaria di una casa a __________.
Nella notifica di
tassazione del 18 agosto 1997, I'UT esponeva alla contribuente un reddito
d'altra fonte di fr. 6'000.-, per presunti vantaggi derivanti dal non aver
dovuto versare interessi su un importo di fr. 400'000.-, che le sarebbe stato
messo a disposizione dalla figlia __________
per l’acquisto della casa.
- Con reclamo del 25
agosto 1997 __________ __________ contestava, da un lato,
l’esposizione del reddito d’altra fonte di fr. 6'000.- in quanto in contrasto
con la costante giurisprudenza del Tribunale federale e con la dottrina (STF
del 14 ottobre 1988 e del 17 agosto 1984; Känzig, Wehrsteuer, II edizione, no.
11 all'art. 21) e, dall’altro, la mancata deduzione della somma di fr.
400'000.-- ricevuta dalla figlia a titolo di prestito.
In sede di istruzione del
reclamo, l’Ufficio di tassazione chiedeva che fosse comprovata l'esistenza al
1° gennaio 1993 di DM 900'000.- e che venisse presentata la documentazione
bancaria a comprova dell'avvenuto trasferimento di fr. 400'000.- ricevuti in
prestito dalla figlia __________.
In assenza delle prove
richieste, l’UT con decisione dell’ 11 maggio 1998 evadeva il reclamo
riformando la tassazione a svantaggio della contribuente ed esponendole al
posto del reddito d’altra fonte di fr. 6'000.- un reddito d’altra fonte di fr.
200'000.- di media annua.
- Con il presente,
tempestivo __________ __________ chiede lo stralcio del reddito
d’altra fonte, come pure la deduzione del debito di fr. 403'771.- e degli
interessi.
Produce il contratto di
prestito del 25.6/1.8.93, dal quale risulta che il prestito di fr. 400'000.- è
stato versato in tre rate sul conto della ricorrente presso la Banca __________ __________,
come comprovato dai tre avvisi di accredito allegati al ricorso unitamente ai
conteggi degli interessi al 31.12.1994 (fr. 5'222.23 nel 1993 e fr. 15'549.19
nel 1994). Rileva inoltre che, tenuto conto degli interessi, il debito a fine
1994 era di fr. 403'771.42.
Il patrocinatore della
ricorrente fa presente l’età della ricorrente (83 anni) e il suo grave stato di
salute, che gli hanno impedito di presentare per tempo la documentazione.
Ribadisce inoltre la propria sorpresa di fronte alla richiesta di documentare
il finanziamento dell'Ufficio di tassazione, dal momento che la contribuente
nei periodi fiscali pregressi era stata tassata con la globale, che non implica
l'obbligo della dichiarazione della sostanza e dei redditi di fonte estera.
Ritiene quindi che, con il proprio operato, l'Ufficio di tassazione ha esteso
al caso della ricorrente la prassi applicata nei casi di finanziamenti al
"portatore", dimenticando tuttavia che non era precedentemente tenuta
a dichiarare il patrimonio di estrazione estera. Fa infine rilevare che dal
1996 la ricorrente vive in __________
per ragioni di salute e che sempre più sporadiche sono le sue visite a __________, che non è oramai più il centro dei
suoi interessi vitali e non è quindi più il luogo nel quale una persona si era
stabilita con l'intenzione di rimanervi durevolmente.
- All’udienza del 10
febbraio 1999, su proposta del giudice delegato, le parti hanno convenuto di
stralciare il reddito d’altra fonte di fr. 200’000 e di commisurare pertanto il
reddito imponibile in fr. 105’634 in media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 maggio 1998 è riformata nel senso
che il reddito d’altra fonte è ridotto da fr. 301’060 a fr. 101’060.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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