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Numero d'incarto:
80.1998.111
Data decisione, Autorità:
15.06.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00111
Lugano
15 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 26 maggio 1998
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
__________ __________, __________ ,
rappr.
da __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con sentenza del 27
settembre 1996, il Pretore del Distretto di Riviera pronunciava la separazione
legale tra __________ e An__________a __________
ed omologava una convenzione sulle conseguenze accessorie della separazione,
nella quale era contenuta in particolare la seguente clausola:
«4.
Premesso
che i coniugi summenzionati sono vissuti nel regime ordinario della partecipazione
agli acquisti, la liquidazione di detto regime avviene come segue:
4.1.
Le
parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto direttamente alla
ripartizione dei beni mobili e delle suppellettili domestiche.
4.2.
Per
quanto riguarda i beni immobili, le parti concordano che la particella no. __________ RFD di __________ (compresa la casa famigliare sorgente sulla stessa,
già intestata al marito), con tutto l’arredamento ivi contenuto è riconosciuta
di esclusiva proprietà della moglie __________
__________ __________,
a titolo di compensazione per l’opera prestata nell’ambito della ripartizione
dei compiti tra coniugi.
L’esistente
debito ipotecario verrà ripreso dalla stessa a completa liberazione da ogni impegno
del marito, __________ __________ __________.
Le
parti congiuntamente chiederanno al Pretore di ordinare, con la sentenza di merito,
il trapasso della proprietà; le tasse di trapasso sono integralmente assunte
dalla __________ __________ __________».
In data 13 novembre 1996,
veniva pertanto iscritto a Registro fondiario il trapasso di proprietà dal
marito alla moglie.
- Con decisione del 27
agosto 1997, l'Ufficio di tassazione di __________
notificava a __________ __________ la tassazione dell’imposta sugli
utili immobiliari, commisurando l’utile imponibile in fr. 189’107.– pari alla
differenza fra il valore di stima più recente e quello in vigore venti anni
prima del trapasso. L’imposta, calcolata con l’aliquota corrispondente ad una
durata del possesso di oltre 33 anni, era stabilita in fr. 5’637.20.
Il contribuente impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 25 settembre 1997, argomentando di non
aver conseguito alcun utile con la cessione dell’immobile e di essere del resto
nullatenente.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 27 aprile 1998.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ postula l’annullamento della
decisione su reclamo e la concessione del gratuito patrocinio.
Premesso che la moglie ha
chiesto la separazione dopo che lui era stato condannato a due anni di
reclusione per reati sessuali, il ricorrente argomenta di avere sottoscritto la
convenzione sulle conseguenze accessorie in un momento in cui non era in grado
di valutarne la portata e le conseguenze fiscali. Nega quindi che la casa costituisca
un acquisto da considerare in sede di liquidazione del regime patrimoniale. A
suo avviso, addirittura, il pretore non avrebbe dovuto omologare una simile
convenzione. Inoltre, il ricorrente chiede che sia applicato l’art. 125 cpv. 1
lett. b LT, che prevede il differimento dell’imposizione in determinati
casi di trasferimento fra coniugi. Infine, ribadisce di essere nullatenente,
invalido, e di avere tuttora spese processuali da pagare, oltre agli alimenti
che deve versare mensilmente alla moglie.
- 4.1.
Lo Stato preleva
un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso
(art. 123 LT 1994).
Il tributo sugli utili
immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si
tratta tuttavia di un'imposta ge-nerale sul reddito bensì di una speciale,
poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il
fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in consi-derazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione
degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con
un'appendice sulle nor-me di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
4.2.
L'utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alie-nazione e il valore di
investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT 1994).
Tuttavia, se l'alienante è
stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il
valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga
quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT 1994).
- Secondo l’autorità
fiscale, la “cessione” della part. __________
di __________ dal ricorrente alla moglie
__________ costituirebbe un
trasferimento imponibile ex art. 124 LT. Secondo il ricorrente, per
contro, l’imponibilità sarebbe esclusa, per il fatto che si è trattato di una
donazione o comunque di un trasferimento che beneficia del differimento
dell’imposizione.
5.1.
Per l’art. 131 cpv. 1 LT,
il valore di alienazione è quello risultante dall'atto notarile o dalla
contrattazione.
Nel valore di alienazione
rientrano tutte le prestazioni effettuate dall'acquirente nei confronti
dell'alienante, purché siano in relazione causale con l'alienazione e debbano
pertanto essere qualificate come controprestazioni per il trasferimento di
immobili o diritti ad essi relativi.
È peraltro irrilevante
quale forma assuma tale controprestazione. Perlopiù il prezzo di vendita viene
pagato in denaro; tuttavia, entrano in considerazione anche prestazioni di
cose, quali fondi (è il caso della permuta), cartevalori, crediti, prestazioni
accessorie, la concessione di diritti d'uso all'alienante, l'assunzione di obblighi
dell'alienante, la remissione di debiti a favore dell'alienante, ecc. (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 209 con riferimenti).
5.2.
Se si esamina la
convenzione mediante la quale è stato pattuito il trasferimento della metà
dell’immobile dal ricorrente alla moglie, ci si avvede che la cessione non è affatto
avvenuta a titolo gratuito. Le parti hanno infatti convenuto l’assunzione
dell’intero debito ipotecario da parte della __________
__________ __________,
«a completa liberazione da ogni impegno del marito». Ne consegue che, nella misura
in cui l’acquirente ha assunto il debito garantito da ipoteca, gravante
sull’immobile oggetto della cessione, ella ha pagato un prezzo per l’acquisto
dell’oggetto.
Da informazioni assunte
presso l'Ufficio di tassazione di __________,
risulta che il debito ipotecario in questione ammontava a fr. 81’000.– al
1.1.1995.
5.3.
Il valore dell’immobile al
momento della cessione alla moglie ammontava tuttavia, secondo la sentenza del
Tribunale di espropriazione, a fr. 274’310.–. Vi è quindi una differenza di
fr. 193’310.–, che rappresenta secondo il ricorrente una liberalità – peraltro
non voluta, ma carpita approfittando della sua situazione psichica – e secondo
la convenzione una compensazione per l’opera prestata nell’ambito della
ripartizione dei compiti tra coniugi. Prima di interrogarsi se, con il
trasferimento dell’immobile, nella misura che eccede l’ammontare del debito
assunto dalla compratrice, possa avere saldato un debito derivante dallo scioglimento
del regime della partecipazione agli acquisti, si tratta di verificare se
davvero la differenza di valore ammonti a fr. 193’310.–, come ha ritenuto l’autorità
di tassazione.
5.4.
Il valore, che l’autorità
fiscale ha attribuito alla casa oggetto del trasferimento in discorso, è stato
ricavato da una sentenza del Tribunale dell’espropriazione, che decideva su
ricorso contro la stima accertata nell’ambito della revisione generale 1993.
Nella stessa, il “valore reale” del mappale n. __________
viene infatti stabilito in fr. 274’310.–, ma il valore di reddito appare molto
inferiore, raggiungendo appena fr. 128’000.–. Donde un valore di stima, tratto
dalla media ponderata dei valori in questione, di fr. 201’160.–.
Tenuto conto del fatto
che, per la legge sulla stima, il valore di stima ufficiale deve corrispondere
al valore venale, non si vede perché non sia applicabile proprio il valore di
stima ufficiale in quanto tale anziché la sola componente del c.d. “valore reale”.
Tanto più che i valori stabiliti con la revisione generale di __________ sono già considerati dallo stesso
legislatore particolarmente attendibili, al punto che, nell’ambito della
transizione dalla vecchia legge sulla stima a quella nuova, appena entrata in
vigore, si è stabilito che, ai fini fiscali, le stime delle revisioni generali
degli anni ‘90 siano applicate solo nella misura dell’80% (art. 47 Lst 1996).
Non vi è nulla pertanto,
secondo questa Camera, che si opponga all’applicazione del valore di stima di
fr. 201’160.–, considerato quale valore venale in un momento prossimo a quello
del trasferimento qui in discussione.
La differenza tra il
valore venale dell’immobile ed il prezzo pagato dall’acquirente si riduce in
tal modo a fr. 120’160.–.
5.5.
Premesso che non compete
certamente a questa Camera di valutare le premesse su cui si fonda la
convenzione sottoscritta dai coniugi __________
e che pertanto non si vede per quale ragione il ricorrente ritenga di poter
addurre che tale accordo «non meritava, dal profilo giuridico, l’omologazione
da parte del giudice», si vuole comunque precisare che non paiono del tutto
convincenti né la tesi formulata nella convenzione stessa né quella contenuta
nel ricorso.
La cessione della casa,
nella misura che eccede il valore dell’ipoteca assunta dalla moglie, non sembra
infatti fondarsi sull’art. 165 CC, che attribuisce il diritto ad un’equa
indennità al coniuge che ha collaborato nella professione o nell’impresa
dell’altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per
il mantenimento della famiglia o che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha
contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto
era tenuto. Da quel poco che risulta in questa sede, non vi sono infatti elementi
che inducano a ritenere che la collaborazione della moglie abbia oltrepassato
quanto deriva dal dovere generale di assistenza previsto dal diritto di
famiglia (art. 159 e 163 CC; cfr. anche DTF 120 II 280).
Ma non convince neppure la
tesi della donazione da parte del marito alla moglie, non essendo plausibile un
animus donandi nell’imminenza di una separazione.
Contrariamente a quanto si
afferma nel ricorso, d’altronde, la casa non è un bene proprio del marito bensì
un acquisto, essendo stata comperata nel 1963, quindi dopo il matrimonio contratto
nel 1958. Per l’art. 9d cpv. 1 delle disposizioni finali del codice
civile, infatti, dopo l’entrata in vigore della legge nuova, la liquidazione
fra i coniugi del regime dei beni è retta, per tutta la durata del precedente
regime comune e del nuovo regime ordinario, dalle norme sulla partecipazione
agli acquisti, salvo che i coniugi, al momento di questa entrata in vigore, abbiano
già terminato la liquidazione secondo le disposizioni sull’unione dei beni. E,
per l’art. 197 CC, sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo
oneroso durante il regime; l’aumento è dato dal valore totale degli acquisti (art.
210 cpv. 1 CC) e a ciascun coniuge spetta la metà dell’aumento conseguito
dall’altro (art. 215 cpv. 1 CC).
In mancanza di ogni
indicazione in merito alle modalità di finanziamento dell’acquisto della casa
ed in particolare circa l’esistenza di eventuali crediti della massa dei beni
propri del marito, si può dunque ritenere che la casa costituisse interamente
un aumento da dividere fra i coniugi. Donde un credito della moglie nei confronti
del marito.
5.6.
Come indicato
correttamente nella decisione impugnata, non vi è una disposizione della legge
tributaria che preveda il differimento dell’imposizione, nel caso di un trasferimento
a saldo di un credito della moglie, derivante dalla liquidazione del regime
patrimoniale. Il differimento è infatti riservato ai casi dell’adozione e dello
scioglimento del regime della comunione dei beni (art. 125 lett. b LT;
cfr. Soldini/Pedroli, op. cit., p. 121).
Se il trasferimento si
verifica nell’ambito dello scioglimento del regime ordinario, si ammette
pertanto che il coniuge cedente realizzi un utile immobiliare, anche senza
ricevere un corrispettivo in denaro: in effetti, se egli abbandona la proprietà
di un suo immobile per estinguere un debito nei confronti del coniuge o quale
contropartita del diritto di quest’ultimo ad una parte dell’utile realizzato
dall’unione dei coniugi, si presuppone che egli gli dovesse a tale titolo un
importo corrispondente al valore dell’immobile al momento del divorzio (cfr.
sentenza del Tribunale federale del 29 ottobre 1997, in RDAF 54/1998 p.
159 ss. consid. 5a).
5.7.
La decisione deve
conseguentemente essere confermata, per quanto attiene al principio
dell’imposizione. Quanto al calcolo dell’utile imponibile, per le ragioni precedentemente
esposte, esso deve invece essere ridotto, così come l’imposta dovuta, secondo
il seguente calcolo:
valore
di alienazione fr. 201’160.––
valore
di investimento fr. 85’203.––
utile
imponibile fr. 115’957.––
imposta
dovuta (aliquota 3%) fr. 4’033.80
- Il ricorso è
pertanto parzialmente accolto. Ciò comporterebbe che le spese processuali
vengano ripartite proporzionalmente fra le parti (art. 231 cpv. 1 ultima frase
LT).
Il ricorrente ha tuttavia
chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, in considerazione dello stato d’indigenza in cui si trova.
Ritenuto che il ricorso è
parzialmente accolto per una ragione diversa da quella su cui si fonda il
gravame, questa Camera ritiene, da un lato, di poter prescindere dal prelievo
di ogni tassa di giustizia o spesa processuale – rendendo in tal modo priva
d’oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria – e, dall’altro, di concedere al
ricorrente una indennità di fr. 500.– per ripetibili.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 aprile 1998 è riformata nel senso
che il valore di alienazione è ridotto a fr 201’160.– e l’utile imponibile a
fr. 115’957.–.
-
L’istanza di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio è evasa ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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