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Numero d'incarto:
80.1998.102
Data decisione, Autorità:
02.07.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00102
Lugano
2 luglio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 maggio 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96 e IC 95/96 intermedia
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________,
nato nel 1970, giocatore di disco su ghiaccio, domiciliato a __________, è assoggettato alla sovranità
fiscale cantonale dal 1° ottobre 1995. Nella tassazione IC/IFD 1995-96 (a
valere dal 1° ottobre 1995) l’Ufficio di tassazione gli ha esposto un reddito
del lavoro di fr. 120'910.- di media annua, cui ha aggiunto il reddito della
moglie di fr. 27'702.-. Scostandosi dalla richiesta del contribuente di poter
dedurre le spese di trasporto relative all’uso del mezzo privato (fr. 6'684.-
nel 1995 e fr. 22'800.- nel 1996), l’UT gli ha concesso unicamente la deduzione
delle spese di trasporto che avrebbe sopportato se avesse utilizzato il mezzo
pubblico e, meglio, fr. 1'500.- di media annua (cfr. decisione su reclamo
IC/IFD 1995-96, dal 1° ottobre 1995, del 14 aprile 1998; decisione su reclamo
IC/IFD 1995-96, tassazione intermedia per cessazione dell’attività della
moglie, dal 1° gennaio 1996, pure del 14 aprile 1998).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ e sua moglie __________ chiedono l’annullamento delle
decisioni su reclamo sopra menzionate, postulando il riconoscimento delle spese
professionali per l’uso dell’automobile privata, invocando sostanzialmente
l’irregolarità degli orari. Producono i programmi della prima squadra dell’ __________ __________
-__________.
Degli ulteriori argomenti ricorsuali
verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- All’udienza del 18
giugno 1998, dopo aver sentito le spiegazioni del ricorrente relative allo
svolgimento degli allenamenti e degli incontri di disco su ghiaccio per la
squadra __________, il giudice ha
proposto alle parti di fissare la deduzione per spese di trasferta e per doppia
economia domestica in fr. 18'000.- all'anno.
Le parti hanno aderito
alla proposta seduta stante.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 14 aprile 1998 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasferta e di doppia economia domestica è
elevata a complessivi fr. 18'000.- annui. Invariati gli altri elementi della
tassazione.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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