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Numero d'incarto:
80.1997.99
Data decisione, Autorità:
08.10.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00099
Lugano
8 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 20 giugno 1997
in
materia di: IC/IFD 96 int.
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il matrimonio tra
__________ e __________ __________, contratto il __________ __________ 1957, è
stato sciolto per divorzio il __________ __________ 1994 con sentenza del
Pretore del Distretto di __________. Precedentemente il Pretore con decreto del
4 febbraio 1993 aveva autorizzato i coniugi __________ a vivere separatamente,
stabilendo il contributo alimentare a carico del marito in fr. 2'000.--
mensili, da elevare a fr. 3'250.-- non appena la moglie avesse trovato una
nuova abitazione. Successivamente, con giudizio dell’8 agosto 1996, il Pretore
riduceva l’importo della pensione alimentare a fr. 2'370.-- dal 17 aprile 1996.
chiedeva pertanto il 9 marzo 1997 di poter beneficiare di una tassazione
intermedia per la riduzione del reddito, che aveva indotto il giudice civile a
ridurre gli alimenti a favore della ex-moglie.
Il 21 marzo 1997 l’UT
respingeva tale richiesta, poiché la modificazione del reddito non era dovuta a
nessuna della cause d’intermedia tassativamente enumerate dalla legge.
Il 28 aprile successivo l’Ufficio
di tassazione notificava al contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD
1995-96, in cui ammetteva la deduzione degli alimenti versati alla ex-moglie
per fr. 36'000.-- di media annua (fr. 33'000.-- nel 1993 e fr. 39'000.-- nel
1994). Lo stesso giorno l’UT notificava al contribuente anche una tassazione
intermedia a valere dal 17 aprile 1996, in cui riduceva la deduzione per
alimenti a fr. 28'840.-- di media annua a seguito della decisione del giudice
civile del 9 marzo 1997.
- Il 23 maggio 1997 __________
__________ reclamava in tempo utile contro la tassazione intermedia per
modifica degli alimenti. Chiedeva all’UT un incontro, affinché gli venissero
date le necessarie delucidazioni.
Nel corso dell’audizione
davanti all’UT del 5 giugno 1997 il contribuente spiegava di ritenere iniqua la
tassazione intermedia per modifica degli alimenti dal momento che in precedenza
non gli era stata concessa la tassazione intermedia per modifica delle
condizioni salariali.
Con decisione del 9 giugno
1997 l’UT respingeva il reclamo, ricordando che una variazione di salario,
anche se importante, non giustifica l’emissione di una tassazione intermedia.
Rilevava inoltre che la modifica delle condizioni retributive non sembrava
nemmeno essere la conseguenza di un mutamento di professionale.
- Con tempestivo
ricorso del 20 giugno 1997 __________ __________ contesta nuovamente la
tassazione intermedia per modifica degli alimenti, poiché essa ignorerebbe la
ragione che ha indotto il Pretore a ridurli, vale a dire la riduzione del
reddito netto da fr. 100'000.-- annui a circa fr. 71'000.-- (e, meglio, fr.
5'910.-- mensili). Chiede pertanto, alternativamente o l’annullamento della
tassazione intermedia per alimenti o la concessione di una tassazione
intermedia anche per modifica del reddito.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni osserva preliminarmente che in contestazione è di per sé
unicamente la tassazione intermedia per modifica degli alimenti, vale a dire la
tassazione che ha formato oggetto della decisione su reclamo del 9 giugno 1997
dell’UT di __________. Non si oppone nondimeno a che la questione della
tassazione intermedia per diminuzione del reddito, che non ha ancora formato
oggetto di decisione su reclamo da parte dell’UT, venga trasmessa a questa Camera
come decisione di principio, dal momento che il contribuente nel suo ricorso
del 20 giugno 1997 solleva, quanto meno implicitamente anche questo aspetto.
Nel merito, la Divisione delle contribuzioni propone, da un lato, di respingere
il ricorso nella misura in cui chiede la tassazione intermedia per modifica del
reddito e dall’altro di accoglierlo nella misura in cui chiede l’annullamento
della tassazione intermedia per modifica degli alimenti. Essa ritiene, in
particolare, che vigente la nuova LT del 1994, non dovrebbe più trovare
applicazione la giurisprudenza della Camera di diritto tributario relativa alla
vecchia LT del 1976, che estendeva la tassazione intermedia per divorzio anche
alle successive variazioni nella definizione degli alimenti. Il Legislatore
cantonale ha inteso applicare i medesimi principi validi in materia di IFD,
riprendendo il testo dell’art. 17 lett. a LAID.
L’Amministrazione federale
delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta federale diretta,
aderisce, per quanto di sua competenza, alle conclusioni della Divisione
cantonale delle contribuzioni.
- 4.1.
La Legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei Comuni (LAID) del
14 dicembre 1990 prevede all'art. 17 che si proceda a una tassazione intermedia
del reddito e della sostanza in caso di:
a. divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto dei coniugi;
b. mutamento
duraturo o essenziale delle basi dell'attività lucrativa, in seguito a
assunzione o cessazione della stessa o di cambiamento di professione;
c. devoluzione
per causa di morte;
d. modificazione
delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o
internazionali.
La norma della LAID è
stata ripresa testualmente dalla Legge federale sull'imposta federale diretta
del 14 dicembre 1990, ad eccezione delle lett. d (cfr.
art. 45 LIFD) e, con una modifica redazionale che ha sdoppiato la lett. b
dell'art. 17 LAID, dalla nuova Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994
(cfr. art. 55 LT).
La normativa sulla
tassazione intermedia permette di derogare, nei soli casi tassativamente
previsti dalla legge, alle basi temporali su cui poggi la tassazione ordinaria,
il cui reddito imponibile è calcolato in base al reddito del biennio civile
precedente (cfr. art. 43 cpv. 1 LIFD; art. 52 cpv. 1 e 2 LT; inoltre art. 15
cpv. 2 LAID).
4.2.
La tassazione intermedia
per divorzio o separazione duratura, legale o di fatto dei coniugi trova la
propria causa nel contesto dell’imposizione della famiglia. Evento generatore
della tassazione intermedia, in questo ambito, non è tanto il mutamento del
reddito, quanto piuttosto la modifica della consistenza o dell’ampiezza della
famiglia (Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit im
schweizerischen Steuerrecht, Basilea, 1993, p. 93). In altre parole, a
determinare la tassazione intermedia per uno dei suddetti motivi sono in
effetti i presupposti di diritto di famiglia, che implicano la tassazione
congiunta del nucleo famigliare con, a seconda dei casi, conseguente cumulo o
disgiunzione dei fattori impositivi (Triebold, op. cit., p. 63 e p.
109).
Una semplice modifica
degli alimenti, senza che sia assistita da uno dei suddetti eventi generatori
tratti dal diritto di famiglia, non è quindi da sola motivo di tassazione
intermedia.
4.3.
Deve quindi essere
condivisa la presa di posizione dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni del 21 luglio 1997, indirizzata alla Divisione cantonale delle
contribuzioni, secondo cui la mera modifica degli alimenti non giustifica la
tassazione intermedia.
- 5.1.
Certo, l’Ufficio di
tassazione nella propria decisione su reclamo del 9 giugno 1997 fa riferimento
alla giurisprudenza risalente, che questa Camera ha pronunciato vigente la
vecchia Legge tributaria.
La norma dell’art. 99
lett. a della vecchia LT, che concedeva l'intermedia in caso di divorzio
o di separazione, veniva estesa, ritenendola immanente, anche alle variazioni
degli alimenti che discendevano da misure provvisionali o da decisioni
altrimenti prese o omologate dal giudice (CDT n. 192 del 30 aprile 1980;
CDT n. 358 del 5 novembre 1987), in altre parole da una decisione
giudiziaria e non da semplice accordo tra le parti (CDT n. 233 del 21
settembre 1992; CDT n. 234 del 22 marzo 1995). A seguito della revisione
del diritto civile in materia di separazione e divorzio, quest'ultima
condizione, ovvero l'esistenza di una decisione giudiziaria, è poi stata
abbandonata (cfr. Epiney-Colombo, Convenzioni sui contributi alimentari
e fisco: è necessaria l'omologazione del giudice?, in RDAT
I-1993, p. 453).
5.2.
Per i motivi, lineari e
del tutto convincenti, esposti al consid. 4.2., tale giurisprudenza, vigente la
nuova LT, non può più essere mantenuta. Un’interpretazione estensiva del motivo
d’intermedia fondato sul diritto di famiglia, quale quella proposta dalla CDT
vigente la vecchia LT, contrasterebbe con la Legge federale sull’armonizzazione
fiscale, segnatamente con il già menzionato art. 17 LAID.
Né va dimenticato che la
normativa sulla tassazione intermedia costituisce un’eccezione alla regola
della tassazione sul passato o praenumerando, e che, come tale, va
interpretata restrittivamente. Il che fa apparire quanto meno opinabile, a
ragion veduta, l’applicazione estensiva, pur entro limiti definiti, della precedente
giurisprudenza, mediante la quale questa Camera aveva cercato, in materia
cantonale, di andare maggiormente incontro all’esigenza di far aderire il più
possibile le rispettive tassazioni degli ex-coniugi all’evolvere della loro
capacità contributiva. Non si può tuttavia affermare che la tassazione sul
passato degli alimenti non pervenga ad un risultato sostanzialmente equo,
seppure con l’usuale scarto biennale, come per tutti gli altri redditi, dovuto
al vigente sistema impositivo, che basa la determinazione dell'imponibile sul
biennio civile precedente quello fiscale.
5.4.
Ne viene dunque che la
decisione su reclamo del 9 giugno 1997 dell’Ufficio di tassazione di __________
deve essere annullata e con essa la tassazione intermedia per modifica degli
alimenti con effetto dal 17 aprile 1996.
- 6.1.
Nel suo ricorso il
ricorrente ha chiesto, in alternativa all’annullamento della tassazione
intermedia per modifica degli alimenti, la tassazione intermedia per modifica
del salario.
Nelle proprie osservazioni
la Divisione delle contribuzioni rileva che l’Ufficio di tassazione non ha
formalmente ancora evaso il reclamo presentato dal ricorrente contro la
decisione del 21 marzo 1997, che respingeva la richiesta, poiché la
modificazione del reddito non era dovuta a nessuna della cause d’intermedia
tassativamente enumerate dalla legge.
La Divisione delle
contribuzioni, considerato come nel ricorso il contribuente si sia espresso
anche su questo tema, non si oppone a che la Camera lo decida contestualmente a
quello relativo alla tassazione intermedia per alimenti.
6.2.
Questa Camera ritiene di
potere entrare nel merito anche di questa ulteriore questione. L’art. 132 cpv.
2 LIFD e l’art. 206 cpv. 3 LT consentono infatti di trasmettere come ricorso un
reclamo, presentato contro una decisione esaurientemente motivata, all’autorità
giudiziaria cantonale.
- 7.1.
Non diversamente da quanto
prevedevano l’abrogato DIFD e l’abrogata LT del 1976, l’art. 45 lett. b
LIFD e l’art. 55 lett. c LT dispongono che si proceda a tassazione
intermedia in caso di mutamento duraturo o essenziale delle basi dell'attività
lucrativa, in seguito a cambiamento di professione.
Per costante
giurisprudenza, vigente il vecchio diritto, la mera diminuzione del reddito da
attività lucrativa non rientra fra i motivi di tassazione intermedia e non
permette pertanto di ottenere una simile tassazione (per tutte: STF del
27 novembre 1996 in re A.O.).
Data su questo punto la
sostanziale identità della nuova fattispecie legale (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 164),
quanto ricordato dall’Alta Corte federale con riferimento alla precedente
normativa, vale pertanto anche per la nuova, sia su scala cantonale che su scala
federale.
Deve quindi essere
ribadito che, per costante giurisprudenza, le fattispecie che, secondo i
succitati disposti (art. 45 lett. b LIFD e art. 55 lett. c LT),
danno luogo a una tassazione intermedia sono esaustive: la diminuzione del
reddito da attività lucrativa, non fa parte delle stesse e non permette di
ottenere una simile tassazione (STF del 27 novembre 1996 in re A.O.; si
vedano inoltre: DTF 115 Ib 8 consid. 2; Masshardt/Tatti,
Commentario dell'imposta federale diretta, n. 4 all'art. 96).
7.2.
Ne discende, nel caso in
esame, che il ricorso, nella misura in cui mira a ottenere una tassazione
intermedia per mera riduzione del reddito deve essere respinto.
- Visto l’esito del
ricorso, per economia di giudizio, non occorre più dar seguito alla richiesta
del contribuente di essere sentito anche verbalmente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è evaso a’ sensi
dei considerandi.
§ Di
conseguenza sono annullate la decisione su reclamo del 9 giugno 1997 e la
tassazione intermedia per modifica degli alimenti da essa tutelata.
§§ È
per contro confermata la decisione del 21 marzo 1997 che rifiuta ad __________
__________ la tassazione intermedia per modifica del reddito__________
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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